Braccialetto elettronico : la decisione delle Sezioni Unite Cassazione.
PENALE/ La decisione della Cassazione a SS.UU. sul braccialetto elettronico.
L’art. 275 bis del c.p.p. ( introdotto da D.L. 23.12.2013 n. 146) dispone che : "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che non le ritenga necessarie in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato al disponibilità da parte della polizia giudiziaria”.
La Cassazione aveva partorito due orientamenti contrapposti :
secondo il primo orientamento l’applicazione dello strumento di controllo è una particolare modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e si pone come "nuova misura” tra la custodia in carcere e la custodia domiciliare semplice,
secondo diverso orientamento, invece, il giudice che concede gli arresti domiciliari esprime già un principio di adeguatezza della misura rispetto alla persona in custodia cautelare, e tale decisione non può essere subordinata al reperimento ed alla disponibilità del braccialetto che, a questo punto, diverrebbe un mero incombente di carattere amministrativo.
In tale solco la Cassazione con sentenza n. 35571 del 25.8.15 dispose la immediata scarcerazione di un detenuto al quale il Tribunale della libertà aveva revocato il carcere sostituendolo con la misura meno afflittiva, condizionandola però all’ applicazione del mezzo elettronico di controllo.
Perdurando il contrasto la Cassazione con ordinanza n. 5799 depositata il 13.2.2016 ha rimesso gli atti, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., al primo Presidente per il successivo assegnazione alle Sezioni Unite: il contrasto di giudicati riguardante principi di rango costituzionale impose l’intervento della massima assise della Suprema Corte.
La questione controversa era la seguente : "se il Giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. "braccialetto elettronico”, e di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari”
Le SSUU ( Presidente il dr. Canzio, relatore il dr. Piccialli) con nota del 28.4.2016 hanno reso pubblica, con informazione provvisoria, la soluzione adottata, che è la seguente :
"Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare ai fini dell’applicazione e della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.
Le Sezioni Unite, quindi pare che abbiano hanno ritenuto che la indisponibilità del braccialetto imporrebbe una rivalutazione della idoneità della misura, sicchè si richiederebbe un ulteriore passaggio al Giudice che ha emesso il provvedimento : costui dovrebbe rivalutare la situazione e stabilire se all’indagato può essere applicata la misura degli arresti domiciliari senza braccialetto oppure no.
Si aspettano le motivazioni della Corte onde approfondire maggiormente il tema, ma pare comprensibile come si vada verso il riconoscimento di un tertium genus di misura cautelare frapposta tra custodia in carcere e custodia domiciliare senza braccialetto.
Questa soluzione però non risolve il nodo centrale del problema e rimette al Caso ogni decisione: se il braccialetto c’è la persona detenuta più fortunata va a casa, se il braccialetto non c’è la persona detenuta meno fortunata rimane in carcere.
Non solo,ma sorge una ulteriore questione : e se il braccialetto si rende disponibile in seguito? permane quel giudizio di idoneità alla misura domiciliare o lo stesso deve essere rivisto perché nel frattempo è decorso altro tempo?
E tutto questo non va sicuramente nella direzione di una pronta decisione sulle questioni cautelari e soprattutto determina la permanenza in custodia cautelare massima ( cioè in carcere) di persone che meriterebbero un trattamento cautelare diverso e meno grave.
Pare allora che quella adottata dalle SSU appare una soluzione che invece di risolvere il problema lo complica.
Ma,….. aspettiamo le motivazioni.
Avv. Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 30/04/2016