Cassazione su reato continuato tra bancarotta e false fatturazioni
Possibile
la disciplina della continuazione tra bancarotta e reati fiscali.
1.Inquadramento sostanziale processuale.
La figura del reato continuato è sorta per mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dalle
legislazioni per punire i delitti dello stesso tipo ripetuti più volte.
Il codice penale italiano, all’art. 81 prevede per l’appunto che in
caso di violazione della stessa norma penale commessa con una sola azione od
omissione il reo venga punito con la pena per la violazione più grave aumentata
fino al triplo.
Il secondo comma dell’art. 81 poi
norma poi prevede che alla stessa pena soggiace chi con più azioni od
omissioni commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di
diverse disposizioni di legge.
Purchè le violazioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Si parla di "concorso formale” quando con una sola azione od omissione
si viola più volte la legge penale e perciò si realizzano più reati.
Si parla di "concorso materiale” quando uno stesso individuo, con
varie azioni od omissioni ha commesso più violazioni dello stesso o di più
precetti penali.
Il reato continuato viene considerato come una "pluralità di
reati” ma viene valutato in modo unitario ai fini della pena, ai fini della prescrizione ed ai fini della
competenza territoriale.
La continuazione deve essere riconosciuta in sentenza oppure può essere riconosciuta anche successivamente
alla emanazione delle sentenze innescando la procedura di cui all’art. 671 c.p.p.:
applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
sempre che la stessa non sia stata già valutata ed esclusa dal giudice della
cognizione. In tal caso occorre proporre un incidente di esecuzione, e
competente è il Giudice o il collegio che ha emesso al sentenza passata in
giudicato per ultimo.
L’incidente di esecuzione si propone con istanza a firma del
condannato e segue la procedura prevista dall’art. 127 c.p
2. Effetti pratici del reato continuato. Prassi
procedurali.
L’importanza per il condannato di vedersi riconosciuta la
continuazione tra due o più reati è a volte fondamentale per evitare la
esecutività della pena, o per evitare il carcere ed ottenere l’accesso a misura
alternative o, ancora, per vedersi riconosciuto un trattamento sanzionatorio
meno gravoso.
Se il processo o i processi sono ancora in corso, sarà opportuno
richiedere nelle conclusioni l’applicazione del reato continuato allegando la
documentazione necessaria o introducendo nel fascicolo dibattimentale altri
elementi di prova da cui desumere l’unicità del disegno criminoso che lega
condotte magari diverse ma commesse più o meno nello stesso contesto temporale.
Se un processo è già definito e un altro è ancora in corso il
difensore dell’imputato può chiedere la continuazione della condotta oggetto di
giudizio con quella già giudicata.
Se i processi sono conclusi, e le condanne passate ”in cosa giudicata” il condannato
attiverà la procedura del c.d. incidente
di esecuzione allegando le sentenze per le quali chiede l’applicazione del
reato continuato e avendo cura di specificare perché dalle stesse è desumibile
la unicità del disegno criminoso.
Nella ipotesi in cui il richiedente ottenga tale riconoscimento, il
giudice adito rimodulerà il trattamento sanzionatorio applicando alla sanzione
irrogata per il reato più grave l’aumento per la continuazione: di fatto il
condannato beneficerà di un trattamento migliorativo in quanto a due diverse condanne
ne subentrerà una sola. Ed in tal caso si
applicherà l’art. 533 comma 2 che prevede che la pena per ciascuno degli
illeciti deve essere determinata preliminarmente in via autonoma e se la
condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi
e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Nella fase esecutiva l’onere di allegazione grava sul condannato che
invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di
allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il
mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità
dei titoli di reato atteso che tali elementi possono essere anche indici
sintomatici non dell’attuazione di un progetto criminoso unitario quanto
piuttosto di un’abitualità criminosa (Cass. sez. I 20.4.2016 n. 35806).
3. La continuazione tra il reato di bancarotta e
altre condotte penalmente illecite dell’imprenditore.
Il reato di bancarotta fraudolenta e le altre condotte illecite
riportate sotto il nome di "reati fallimentari” sono riportati nella legge R.D.
16 marzo 1942 n. 267.
La ratio di tali norme è
quella di punire gli illeciti commessi dall’imprenditore nel periodo cosidetto
di "decozione” dell’impresa e che hanno avuto la finalità di danneggiare i
creditori dell’impresa stessa.
Le pene edittali previste per alcune fattispecie sono particolarmente
alte.
Nello stesso periodo di decozione, o di difficoltà dell’impresa o di
mancanza di liquidità, il responsabile della stessa può aver commesso anche
altri reati.
Tipico è il caso della commissione, in quel contesto temporale, di reati tributari e
anche di altri reati contro il patrimonio (ad es. appropriazione indebita).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione, sezione terza, ha
affrontato la questione della continuazione dei reati di emissione di fatture
per operazioni inesistenti con il reato di bancarotta fraudolenta.
Nel caso di specie il giudice (Corte di Appello di Venezia) aveva
escluso la continuazione ritenendo sia la eterogeneità dei reati sia
argomentando sulla circostanza che la fatturazione per operazioni inesistenti
era programmata anche al fine di evadere l’iva, mentre il fallimento non era
tra i programmi dell’imprenditore che con la prima operazione tentava di
evitare il dissesto.
Il ricorrente, titolare della ditta di "compravendita auto usate”
dichiarata fallita, aveva prodotto, a mezzo del suo difensore, ricorso
rilevando, invece, che il fallimento era stato causato dall’acquisto di veicoli
provenienti dall’estero e dalla successiva rivendita a prezzi inferiori a
quelli di mercato, che le fatture per operazioni inesistenti si riferivano
esattamente a tali compravendite cui la società fallita aveva formalmente
partecipato per consentire l’evasione dell’IVA mediante le c.d. frodi
carosello, e che le condotte erano state commesse tutte in un periodo contiguo.
La sentenza della Terza sezione
penale, n. 12632 del 29.1.20 depositata il 22.4.2020 spiega che "Innanzitutto la diversità delle
norme violate non può essere indicata come ostacolo alla operatività
dell’istituto della continuazione: è lo stesso art. 81 c.p. a prevedere che la
disciplina del reato continuato riguarda chi commette anche in tempi diversi
più violazioni di diverse violazioni di legge”
In secondo
luogo la Corte ha rilevato che sia i reati di emissione di fatture per
operazioni inesistenti sia il reato di bancarotta fraudolenta attengono non
solo alla medesima società ma anche alle medesime operazioni e tale profilo
costituisce plausibile indizio di una ideazione e progettazione unitaria delle
condotte delittuose.
Ed
infine che dalla lettura delle imputazioni dei diversi reati si evince che la condotta integrante il reato di bancarotta
fraudolenta è contestata in contiguità temporale con le condotte di emissione
di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha quindi annullato con rinvio disponendo che il giudice del
rinvio procederà a nuovo esame circa l sussistenza della continuazione tra i
due reati menzionati.
4. Conclusioni.
In definitiva occorre che l’interessato al fine di ottenere il
riconoscimento del vincolo della continuazione con gli annessi benefici deve
allegare documentazione idonea a provare l’analogia dei singoli reati,
l’unitarietà del cotesto, l’identità della spinta delinquere e la brevità del
lasso di tempo che separa i diversi episodi.
Precisando che tali elementi non costituiscono indizi necessari di una
programmazione deliberazione unitaria,
però ciascuno di essi, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità
dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in
proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziari
favorevoli (per tutte Cass. sez. I n.
12905 del 17.3.2010, Bonasera).
Operazione ermeneutica e difensiva capace di collegare sotto l’egida
della unicità del disegno criminoso condotte illecite varie al fine di ottenere
il riconoscimento della continuazione delle condotte.
avv. Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 10/05/2020