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Diritto penitenziario. Necessaria la notifica al difensore del rigetto della istanza di permesso.

Diritto penitenziario.  Necessaria la notifica al difensore del rigetto della istanza di permesso.

                                                                              DIRITTO PENITENZIARIO. PERMESSI PREMIO
 
                             Il provvedimento di rigetto del permesso ex art. 30 ter o.p. deve essere comunicato al difensore costituito.


Ai sensi dell’art. 30 bis della legge n. 354/1976 la decisione sulla istanza di permesso è adottata con provvedimento motivato.
Ai sensi del secondo comma di detta norma, poi : “ Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato, i quali entro 24 ore dalla comunicazione possono proporre reclamo”.

 Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza 1515/2013 emessa l’11 luglio 2013, pronunciandosi su un reclamo proposto dal difensore dell’imputato ha ritenuto ammissibile la impugnazione nonostante la stessa fosse stata presentata dal difensore fuori termine.

Il Tribunale così ha deciso : “in primo luogo va rilevato che il reclamo è ammissibile perché non risulta che il provvedimento impugnato sia mai stato comunicato anche al difensore di fiducia del condannato, nominato nella istanza di permesso premio. E’ vero che, ai sensi dell’art. 30 bis, terzo comma, L. 354.1975 il provvedimento va comunicato al pubblico ministero ed all’interessato, ma è anche vero che una lettura costituzionalmente orientata, che tenga conto sia della giurisdizionalizzazione del procedimento in materia di permesso premio, sia dell’art. 24, secondo comma  Cost.,impone la notifica del provvedimento, specie se di rigetto, anche al difensore nominato tempestivamente ( si vedano i principi affermati da Corte Cost., sent. 439/1990 ed ordinanza n. 398/1991).Ciò significa che l’omessa notifica del provvedimento al difensore tempestivamente nominato ha impedito il decorso del termine di impugnazione, per cui il reclamo va ritenuto ammissibile”.


La decisione ribadisce i principi della inviolabilità del diritto di difesa, in questo caso inteso come diritto alla effettiva conoscenza, attraverso la notifica, degli atti relativi al proprio assistito, e della giurisdizionalizzazione di qualsiasi procedimento  di sorveglianza anche di quello relativo alla concessione di permessi ai sensi dell’ordinamento penitenziario.

Una decisione garantista in linea con un indirizzo che riconosce necessaria e indispensabile la presenza del difensore e la indispensabilità della notifica a costui dei provvedimenti emessi.


Avv .Filippo Castellaneta

 

Articolo scritto da: avv Filippo Castellaneta il 16/07/2013
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