Effetti penali della estinzione del reato a seguito di esito positivo di misura alternativa. Il legislatore italiano, seppure in ritardo ha compreso che occorre intraprendere con decisione la strada delle misure alternative al carcere per adeguare la pena ai tempi moderni, all’attualità, ed al modo di essere di una società occidentale che si dichiara democratica e dovrebbe essere liberale. Secondo Michel Foucault nel momento stesso in cui si concepì la istituzione carcere si cominciò a studiare come fare in modo di liberare quanti vi fossero ivi rinchiusi. La epistomologia delle misure alternative, cioè nasce nel momento stesso in cui si realizza l’idea di rinchiudere per punire. Oggi le punizioni, almeno quelle per i reati più lievi, stanno assumendo forme, formalità, modalità e tempi di esecuzione diverse. Al carcere si sono sovrapposte una serie di misure alternative. Di recente una serie di interventi normativi hanno cercato, sulla spinta dei rilievi e delle diffide inoltrate dalla CEDU all’Italia, in tema di inumanità del trattamento carcerario, di mitigare le possibilità di ingresso in carcere e di possibilità di accesso alle misure alternative quali l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, proprio da ieri 17 maggio è in vigore l’art. 168 bis c.p. (introdotto dalla legge n. 67/2014) che prevede la possibilità di sospensione del processo e di richiesta di “messa alla prova” da parte dell’indagato o imputato. In particolare, in forza di tale norma e di quelle ad essa collegate, il sottoposto ad indagini può sin dall’inizio della conoscenza di un procedimento penale a suo carico chiedere di essere “messo alla prova” e quindi, riconoscendo le sue responsabilità richiedere l’applicazione nei suoi confronti di obblighi di comportamento che possano far emergere la sua volontà di riparare il torto da lui inferto alle regole sociali ed alle vittime del reato. La messa alla prova prevede, infatti, l’affidamento in prova ai servizi sociali , la riparazione delle conseguenze dannose del reato, ed, ove possibile, il risarcimento del danno alle vittime del reato ed infine lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti in prestazioni non retribuite. Al termine di questo percorso il reato è “estinto” eliminato, cancellato e così ogni conseguenza del reato. L’ordinamento prevede altri casi di estinzione. Ad esempio : a) l’art. 187 del codice della strada sancisce questa possibilità al termine dello svolgimento di lavori di pubblica utilità svolti per chi è condannato per il reato di guida in stato di alterazione provocata da alcol o sostanze stupefacenti. b) L’art. 445 c.p.p. prevede l’estinzione del reto per il patteggiante che , nel quinquennio successivo, non commetta altri reati; c) L’art. 90 del Dpr 309/1990 stabilisce che il condannato per reati commessi in relazione al suo stato di tossicodipendenza può beneficiare della sospensione della pena detentiva per cinque anni e l’art. 93 della stessa legge stabilisce che le pene ed ogni altro effetto penale si estingue se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con al reclusione; d) L’art. 47 coma 12 della legge n. 354/1975 ( legge sull’ordinamento penitenziario) In verità l’art. 47 comma 12 dell’ordinamento penitenziario, originariamente già prevedeva questa possibilità, in quanto recitava : “L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale”. La Giurisprudenza interpretava tale norma nel senso che solo la pena detentiva, e non anche la pena a pecuniaria, veniva estinta. Intervenne quindi il legislatore con il d.l. 30 dicembre 2005 n. 272 convertito poi in legge n. 49/2006 a stabilire che “L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il Tribunale di Sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”. Vediamo quali sono le conseguenze della estinzione del reato per le iscrizioni nel casellario giudiziale e per la applicazione della recidiva. La posizione della Cassazione circa la eventuale cancellazione della iscrizione nel casellario giudiziale è rimasta immutata nel tempo. Infatti, l’orientamento della Suprema Corte ( Cass. sez. VI n. 26093/2004 e n. 88/1995 ) è, ancora oggi, quello secondo il quale la sentenza di condanna non va eliminata dal casellario (la cancellazione è limitata ai casi di cui all’art. 687 c.p. abrogato ora trasfuso nell’art. 5 t.u. in materia di casellario giudiziale di cui al Dpr 213/2002), riconoscendo, pur tuttavia, la necessità dell’inserimento, nella stessa raccolta dati, dell’esito positivo della misura alternativa. Mentre, in relazione alla seconda problematica, di recente è intervenuta la Giurisprudenza delle Sezioni Unite ( sentenza n. 5859 depositata il 15/2/2012) a determinare quali fossero le conseguenze della declaratoria dell’esito positivo della messa in prova comportante la estinzione degli effetti penali ai fini dell’applicazione della recidiva. Al momento di quest’ultima pronuncia (il cui dispositivo venne emesso alla udienza del 27 ottobre 2011) 2011) si era in presenza di due diversi orientamenti. Il primo orientamento riteneva, proprio perché la estinzione del reato non comportava la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale, che la sentenza penale “estinta” non dovesse spiegare i suoi effetti ai fini della rilevanza della recidiva. Altro orientamento riteneva, invece, che l’esito positivo del periodo di prova estinguendo la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, rendeva operante la disposizione di cui all’art. 106 c.p. in base alla quale non si tiene conto, agli effetti della recidiva, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o delle pena, qualora estingua anche gli effetti penali. Il Supremo collegio, con la decisione sopra richiamata ha condiviso questo secondo orientamento specificando che : - L’art. 47 comma 12 ord. Penitenziario stabilisce che l’esito positivo della prova conseguente all’affidamento al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale; - La recidiva deve essere considerata un “effetto penale” della condanna come prevede il disposto dell’art. 106 c.p.; - La recidiva non può produrre effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che produca anche l’estinzione degli effetti penali della condanna; - Il testo dell’ art. 47 comma 12 L. 354/1975 e successive modificazioni prevede che l’estinzione riguarda “ogni altro effetto penale della condanna”; - Il termine “effetti penali” è evidentemente collegato al termine “condanna”; - La più recente legislazione, ispirata a linee di politica premiale, associa l’estinzione di ogni altro effetto premiale a comportamenti virtuosi del condannato. E quindi SS.UU. %858/2012 ha enunciato il seguente principio di diritto : “L’estinzione di ogni effetto penale previsto dall’art. 47 comma 12 ordinamento penitenziario, in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva”. Sicchè “ Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato”. Detta pronuncia ha dato valore pieno alla estinzione del reato premiando effettivamente il comportamento del condannato che ha espiato la pena in misura alternativa ed ha dato prova di comportamenti tesi alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Una soluzione contraria sarebbe stata ingiustamente afflittiva per chi ha dato prova di voler cancellare gli errori commessi violando il precetto penale. Nel solco tracciato dalla pronuncia in commento pare essersi inserito il legislatore del 2013-2014 che sembra orientato a premiare il condannato che si riabiliti eliminando, all’esito positivo della “messa in prova” ogni effetto pregiudizievole e deleterio della condanna penale pregressa. In definitiva appare sempre più conveniente “partecipare all’opera di riabilitazione e rieducazione” così come prevede l’art 27 della Carta Costituzionale. Avvocato Filippo Castellaneta