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La Cassazione su "diffamazione per luoghi comuni" . Dr.ssa Decanio

La Cassazione su

Il reato di diffamazione non si configura quando l’offesa è rappresentata da preconcetti e luoghi comuni che non permettano l’individuazione specifica del destinatario.

L’art. 595 c.p. punisce con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Sono, inoltre, previste delle pene maggiori nei casi in cui:
- L’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato (reclusione fino a due anni ovvero multa fino a euro 2.065).
- L’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a eurp 516).
- L’offesa sia recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio (pene aumentate).

Circa il contenuto dell’offesa, con particolare riferimento all’utilizzo da parte del suo autore di preconcetti e luoghi comuni aventi carica offensiva, la Corte di Cassazione V Sezione Penale si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 24065 depositata il 9 giugno 2016 asserendo che "non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica, ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacchè il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita”.

Il caso su cui la Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi riguarda un noto pubblicitario, Oliviero Toscani, il quale il 2 febbraio 2015, nel corso del programma radiofonico "La zanzara” su Radio 24, aveva affermato che i veneti "sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati…Poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto. Basta sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”. A seguito di tali affermazioni quattro veneti avevano proposto querela nei confronti del Toscani, sentendosi offesi come abitanti, residenti e appartenenti alla comunità, alla Regione e al popolo veneto.

Ebbene, le affermazioni  pronunciate dal protagonista della vicenda sono state ritenute dalla Corte di legittimità "del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili”, sicchè tali da escludere la sussistenza del reato ascritto al ricorrente. 

Già in precedenza la Corte di Cassazione si era pronunciata in tal senso, ritenendo configurabile la fattispecie delittuosa di cui all’art. 595 c.p.  solo nel caso in cui sia possibile individuare l’effettivo destinatario dell’offesa: in particolare, con la sentenza n. 51096 del 19 settembre 2014 secondo cui "il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili”; e con la sentenza n. 12428 del 3 dicembre 2013 laddove si sottolinea che "per il delitto di diffamazione, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza”. 

Pertanto, a fronte di un’accusa denigratoria totalmente generica che non permetta di individuare con precisione il destinatario dell’offesa, non potrà ritenersi integrato il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p..

Invece, nella ipotesi in cui lo scritto o la parola sia chiaramente offensivo ed allusivo di una persona facilmente identificabile dagli interlocutori, ricorrerà ipotesi di diffamazione.

Dott.ssa Decanio Rosanna 

Articolo scritto da: dott.ssa Decanio Rosanna il 19/06/2016
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