La competenza per territorio per i processi che riguardano magistrati della Direzione Nazionale Antimafia.Ordinanza del Tribunale Roma.
Competenza per territorio e Direzione Nazionale Antimafia. Una ordinanza del Tribunale di Roma.
L’art. 11 del codice di procedura penale disciplina la competenza per quel che concerne i procedimenti riguardanti i magistrati.
La norma prevede che : " I procedimenti in cui un Magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge”.
L’art. 11 bis del c.p.p. ( introdotto con l’art. 2 della legge 2 dicembre 1998 n. 420 )stabilisce poi che i procedimenti in cui assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiato dal reato un magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia di cui all’art. 76 bis dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, sono anche di competenza del giudice determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. .
La direzione nazionale antimafia ha sede in Roma presso al Procura Generale della Corte di Cassazione.
La successione delle norme suggerisce una interpretazione delle norme nel senso di ritenere che qualora sia interessato ad un magistrato della D.N.A. il Tribunale e la Corte di Appello di Roma ( ove ha sede la Procura nazionale antimafia) non dovrebbero essere competenti e dovrebbero dichiararsi incompetenti a favore di altro magistrato.
Tuttavia, la Giurisprudenza è di contrario avviso e ritiene che poichè i magistrati della direzione nazionale antimafia svolgono funzioni di rilievo nazionale, agli stessi non si applica la norma dell’art. 11 del codice di rito penale.
Di recente è stata sollevata eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in quanto persona offesa di un reato di calunnia risultava essere un magistrato assegnato alla Procura Nazionale Antimafia con sede presso la procura generale della Cassazione.
La difesa dell’imputato ha sollevato la questione ed il Tribunale monocratico ha deciso , con ordinanza del 17 luglio 2014, in questi termini:
"Udita la richiesta della difesa inerente la dichiarazione di incompetenza ex art.11 c.p.p., avuto riguardo alla circostanza che una delle persone offese, svolge attualmente le funzioni di magistrato presso la D.N.A. , con sede in Roma.
"Osservato che sulla base del condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, la citata norma ex art.11 c.p.p. non trova applicazione ove il magistrato svolga le proprie funzioni in un ufficio giudiziario avente competenza nazionale, quale la D.N.A. (vedi al riguardo sia pure in fattispecie relativa al magistrato che svolge funzioni presso la Corte di Cassazione, Cass. Sez. VI n. 30760 del 13.05.2009);
osserva, in particolare, che come si legge nelle motivazioni della citata sentenza della Suprema Corte la norma in esame, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per l’ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad un "ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni”, non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del p.m. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appello.
PQM
rigetta la richiesta”.
L’impostazione della giurisprudenza è chiara.
Se un Magistrato svolge funzioni di competenza nazionale ed il suo ufficio ha sede a Roma non possono applicarsi le consuete regole di competenza e le eccezioni alla competenza per territorio previste dall’art. 11.
Tuttavia permane il dubbio:
perché allora l’art. 11 bis c.p.p. fa esplicito ed espresso riferimento all’art. 76 bis dell’ordinamento giudiziario che è la norma che prevede la istituzione della Procura Nazionale antimafia ?
che necessità vi era, per quei magistrati, di prevedere e introdurre nel codice l’art. 11 bis , se poi in effetti gli stessi svolgono funzioni di carattere "nazionale” e quindi si sottraggono all’applicazione di quella norma?
L’art. 76 bis non disciplina le procure distrettuali antimafia ma soltanto quella nazionale: il riferimento quindi non può non essere che ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la DNA che ha sede a Roma.
Sicchè appare chiara la lettera della legge, ed altrettanto chiara la valenza nazionale di questi magistrati.
La ordinanza in esame, pur nella sua aderenza ad un condivisibile principio sembra superare la lettera della legge svuotando di significato la previsione codicistica di cui all’art. 11 bis .
Il riferimento, nella ordinanza, ad un unico precedente che riguarda magistrato appartenente alla Corte di Cassazione lascia ritenere che non vi siano molte pronunce sulla questione.
Bari, 19 luglio 2014 Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 19/07/2014