LE NUOVE FORME DELL'IMPUGNAZIONE. Nuovi adempimenti per il difensore penale
RIFORMA CARTABIA/IMPUGNAZIONI
Le "nuove forme” dell’impugnazione. Ulteriori adempimenti per la difesa dell’imputato.
1. Legge Cartabia, appello e volontà di diminuire i "carichi giudiziari”.
La tendenza è chiara: frapporre ostacoli attraverso la interposizione di adempimenti burocratici all’esercizio dei diritti delle parti più deboli del processo anzi della parte notoriamente più debole: l’imputato!
Le norme, alcune, introdotte con la legge n. 134/2021 (Riforma Cartabia) hanno sicuramente dei pregi, primo fra tutti quello di spostare l’attenzione dal carcere come pena, alla "pena” come un percorso da intraprendere sopratutto fuori dal carcere.
Tuttavia si coglie la volontà legislativa di scoraggiare l’uso della Giustizia in maniera tale da diminuire i carichi dei Tribunali e delle Corti.
Non credo che questo sia conforme alla tutela che lo Stato deve assicurare ai diritti di tutti anche delle "parti private”.
Un esempio di quanto detto è rinvenibile nel novellato art. 581 del codice di rito penale.
La norma che già prevedeva quale dovesse essere la "forma della impugnazione”, ossia la previsione di un atto scritto che contenesse i motivi di impugnazione con indicazione dei capi e dei punti oggetto della censura e le richieste finali, si è "addobbato” di ulteriori tre commi.
Il comma 1 bis che specifica ancora (ce n’era bisogno?) che l’appello è inammissibile se non sono specificati i motivi e "i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato”.
Il comma 1 ter che stabilisce che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il comma 1 quater che prevede, nel caso in cui in primo grado l’imputato sia stato dichiarato”assente” che l’atto di impugnazione difensivo debba contenere, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio
Ora è da rilevare innanzitutto come l’esercizio di un diritto fondamentale dell’imputato, tra l’altro garantito costituzionalmente, per quel che concerne i provvedimenti riguardanti la libertà personale, dall’art. 111 comma 7 della Costituzione, venga sottoposto a passaggi burocratici al fine di garantire gli aspetti formali del processo, gravanti sulla macchina giudiziaria, predisposta e pagata per questo, "addetti al processo” compresi.
Appare evidente che trattasi di un appesantimento già di per sé sgradevole, perché sottopone a meri adempimenti formali l’esercizio di un diritto.
Vi è quindi la necessità di far sottoscrivere all’assistito la dichiarazione di elezione di domicilio, o anche la nomina specifica ad impugnare e le problematiche per l’attività del difensore.
2 Ulteriori adempimenti del difensore. Difficoltà per gli imputati detenuti. Gli obblighi della polizia giudiziaria.
I nuovi orpelli dell’art. 581 cpp gravano esclusivamente sul difensore e sull’imputato e soprattutto sul difensore dell’imputato detenuto.
La nomina a difensore che si predisponeva e comprendeva anche la possibilità di impugnare i provvedimenti sfavorevoli non è più utilizzabile.
Adesso occorre una nomina per la prima fase, quella di primo grado ed una nuova nomina, se si intende impugnare il provvedimento emesso, sottoscritta "dopo la pronuncia della sentenza”.
E’ questo è il meno per i difensori abituati ad avere un costante colloquio con l’assistito, tranne che per quei casi in cui l’assistito colpevolmente scompaia dalla vista dello studio legale che lo ha difeso e tranne nei casi in cui difensore ed imputato si trovino in luoghi diversi.
Ma i problemi di più stretta attualità sorgono per la popolazione detenuta.
L’avvocato una volta che abbia avuto contezza del provvedimento sfavorevole, deve informare il cliente in carcere, discutere del caso e fargli sottoscrivere la elezione di domicilio oppure la nuova nomina se l’imputato è risultato assente in primo grado.
Tutto nella normalità se il cliente è detenuto più o meno "nei pressi”, ma problemi (di tempi) sorgono e sorgeranno allorchè l’assistito si trovi in un carcere lontano: ulteriori adempimenti per il difensore che dovrà sottoporsi quanto meno ad un viaggio, e anche adempimenti per le cancellerie che probabilmente si vedranno ricevere direttamente le dichiarazioni di elezione di domicilio direttamente dalla parte interessata.
In materia infatti, è bene ricordare che vige l’art. 123 del codice di rito penale:
"L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero direttamente ricevute dall’autorità giudiziaria”
"Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in luogo di cura ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità procedente”. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.
Sicchè ulteriori compiti e adempimenti non solo per i difensori ma anche per i direttori delle carceri e per gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Da sottolineare che il comma 2 bis dell’art. 123 cpp, introdotto grazie all’intervento dell’Unione Camere Penali Italiane ed in specie su proposta dell’ ‘Osservatorio Carcere UCPI”, ha introdotto l’obbligo di comunicare le dette richieste dell’imputato”contestualmente” al difensore nominato.
Pertanto, se è vero che il difensore ha l’obbligo di tenersi in stretto contatto con la persona detenuta per decidere le strategie difensive, è anche vero che il sistema carcerario e di polizia giudiziaria è chiamato ad una attenta osservanza di quanto disposto per garantire i diritti di chi è privato della libertà personale ed ha un processo in corso.
3. L’attività difensiva a favore delle persone detenute: occorre un difensore preparato, attento e tempestivo.
Tutto ciò, per garantire il fascicolo completo e pronto all'attenzione delle Corti.
I problemi quindi, quasi totalmente a carico del difensore, sono innanzitutto i tempi stretti e la necessità di comunicare in maniera veloce ed urgente con carceri spesso lontane.
Ma vi sono ulteriori fatiche che si aggiungono al già delicato ruolo del difensore di persone detenute, figura specifica di difensore troppo spesso dimenticato dagli addetti ai lavori!
Si pensi infatti alla ipotesi di sentenza emessa con motivazione contestuale: il difensore deve studiare le motivazioni, informare il cliente, andare da Lui in carcere, decidere con lui la impugnazione, fare sottoscrivere la dichiarazione di elezione di domicilio o la nomina ad impugnare,a seconda dei casi, e redigere un atto di appello con indicazione specifica dei motivi e depositarlo.
Oppure pensate al procedimento di Sorveglianza, ed a quello per l’applicazione di misure di sicurezza, cui le regole dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p. si applicano essendo previste in via generale e atteso che sia l’art. 666 comma 6 (ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza) che l’art. 680 comma 3 (in materia di misure di sicurezza) richiamano i principi generali relativi alle impugnazioni e contenute negli artt. 568 e ss c.p.p..
In questi casi i tempi ed i termini per le impugnazioni, trattandosi di provvedimenti emessi in camera di consiglio sono ancora più stretti e stringenti.
Nessuna differenziazione pare operata per questi procedimenti dove, più che in altri, è in gioco il diritto fondamentale della libertà personale del cittadino.
Il Sistema, quindi, impone al difensore di elevare ancora l’asticella della professionalità, della tempestività e della competenza: solo i difensori più pronti e preparati, a mio parere, saranno pronti ad affrontare questa nuova realtà.
6 gennaio ’23 avv. Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 06/01/2023