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Le Sezioni Unite sui rimedi risarcitori per detenzione disumana

Le Sezioni Unite sui rimedi risarcitori per detenzione disumana

Art. 35 ter L. 26 luglio 1975 n. 354: rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU.

il magistrato di sorveglianza, al fine di stabilire se sussiste la violazione dell’art. 3 della cedu, deve tener conto non solo del calcolo dello spazio individuale minimo intramurario, ma anche di alcuni fattori negativi o compensativi che hanno caratterizzato il periodo di detenzione.

1.     Premessa

Una pena legalmente inflitta può tradursi in una violazione dell’art. 3 CEDU qualora le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino al detenuto un’afflizione di intensità tale da eccedere la normale sofferenza legata allo stato detentivo.

E’ per questo che l’art. 3 CEDU ha posto a carico degli Stati contraenti obblighi sia negativi che positivi finalizzati a garantire ad ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana.

In particolare l’art. 35 ter L. 26 luglio 1975 n. 354 disciplina i "Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”,consentendo al detenuto che abbia subito il pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della CEDU, di presentare istanza al magistrato di sorveglianza volta ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Qualora il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione di pena, il magistrato di sorveglianza liquiderà al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

L’istanza va proposta dal detenuto personalmente o tramite difensore munito di procura speciale, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.

2.     La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sui criteri di valutazione dell’istanza ex art. 35 ter O.P.

La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente espressa sui criteri valutabili ai fini della concessione del risarcimento ex art. 35 ter O.P. con la sentenza n.6551 del 24.9.20 stabilendo importanti principi di diritto cui il Magistrato di Sorveglianza deve ispirarsi nella valutazione dei casi di "detenzione disumana”.

Le SS.UU. hanno innanzitutto chiarito la questione relativa al calcolo della superficie disponibile nella cella e valutabile per stabilire se ci sia stata violazione dell’art. 3 CEDU, statuendo in maniera dirimente che "nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadri si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello”.

Le SS.UU., inoltre, nella sentenza in commento hanno trattato il problema relativo ai rapporti tra il sovraffollamento e gli altri aspetti che incidono sulla condizione di detenzione,  analizzando, quindi, sia i fattori negativi che quelli positivi.

Ebbene è stato statuito che nell’ipotesi di grave sovraffollamento, ricorrente nei casi in cui lo spazio individuale minimo intramurario sia inferiore a 3 mq, calcolato al netto degli arredi fissi, la violazione dell’art. 3 della CEDU risulta integrata ipso iure quando il detenuto abbia scontato la pena in regime c.d "chiuso”, ossia con la possibilità di fruire di un numero di ore d’aria inferiore ad 8 h al di fuori della cella.

Nel caso in cui, invece, il detenuto sia stato sottoposto a regime "semiaperto”, ossia gli sia stato consentito di trascorrere fuori dalla cella un numero di ore d’aria pari o superiore ad 8 h, affinchè venga esclusa la violazione dell’art. 3 della CEDU occorre che siano sussistenti i c.d. "fattori compensativi”, quali la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie nonchè la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività.

Tali fattori devono ricorrere congiuntamente per permettere di superare la "forte presunzione” di violazione, dovuta all’attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati, e devono essere dimostrati dall’Amministrazione penitenziaria.

Qualora, invece, il detenuto abbia avuto a disposizione uno spazio individuale compreso tra i 3 e i 4 mq, la sussistenza di fattori compensativi unitamente ad altri di carattere negativo (quali a titolo esemplificativo: l’assenza di ventilazione e di luce, l’accesso limitato alla passeggiata all’aria aperta o la mancanza di intimità nella cella) potrà essere valutata dal Magistrato di Sorveglianza al fine di ritenere violato l’art. 3 della CEDU.

In quest’ultimo caso, però,sarà onere del detenuto indicare nell’istanza i fattori negativi di cui sopra, mentre l’Amministrazione potrà sempre opporre i fattori compensativi per contrastare la domanda.

Infine, nel caso in cui lo spazio individuale sia superiore a 4 mq, la violazione dell’art. 3 CEDU sarà sempre esclusa e pertanto la domanda rigettata, senza che possano essere presi in considerazione altri fattori.

3.     Conclusioni.

In questa importante pronuncia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente chiarito che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti non deve essere legato soltanto ad un mero calcolo matematico, costituito dallo spazio individuale intramurario garantito a ciascun detenuto, ma al contrario deve essere il frutto di una valutazione multifattoriale dell’offerta trattamentale fornita in concreto dall’Amministrazione penitenziaria durante il periodo di restrizione.

La valutazione di tali fattori, sia compensativi che negativi, unitamente al dato oggettivo dello spazio individuale, costituirà dunque lo strumento attraverso cui il Magistrato di Sorveglianza potrà stabilire se nel caso concreto posto alla sua attenzione si sia verificata effettivamente una detenzione inumana tale da giustificare la riduzione di pena o il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Avv. Rosanna De Canio

Articolo scritto da: avv Rosanna De canio il 05/06/2021
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