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Misure alternative e lavoro di pubblica utilità .

Una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari.

La misura dell'affidamento in prova al serivizo sociale prevista dall'art. 47 della legge n. 354/1975 è la più "ampia" che un condannato possa ottenere, e per questo il Tribunale di Sorveglianza adito, è sempre molto attento nella valutazione di tali istanze.

Tale norma stabilisce che " Se la pena inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare" ( comma 1), e che " il provveddimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provveddimento stesso, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione de lpericolo che gli commetta altri reati".

Nella prassi, per i condannati  liberi, oltre ad una relazione favorevole  dell'UEPE , i Tribunali di Sorveglianza privilegiano le persone che abbiano una attività lavorativa e che dimostrino di utilizzare gran parte del tempo giornaliero in tale attività .

Purtroppo però in tempi di crisi, quali gli attuali  diventa problematico, sopratutto per soggetti gravati da condanne, trovare una seria ed effettiva collocazione lavorativa capace di convincere  il Tribunale del ravvediemnto e della bontà della istanza di affidamento .

Tuttavia la volontà di rieducazione da parte del reo, è ravvisabile anche in altri comportamenti quali ad esempio l'adoperasi , per quanto è possibile,in favore della vittima del suo reato. Laddove non vi sia una viittima del reato precisamente identificabile , come ad esempio avviene nel caso di reati connessi all'utilizzo di stupefacenti, il condananto può adoperarsi nello svolgimento di lavori di pubblica utilità senz'altro capaci di qualificarlo favorevolmente nell'ottica del recupero sociale.

Di recente una pronuncia garantista in tal senso è stata emessa dal Tribunale  di Sorveglianza di Bari nei confronti di soggetto condananato ad anni 3 di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, senza una attivià alvorativa a tempo determinato, ma impegnato in una attività di volontariato.

In tal caso, il Tribunale, all'esito di una relazione dell'UEPE che descriveva il soggetto come "disponibile e collaborativo" ha dispsosto l'affidamento ai servizi sociali con la seguente motivazione :

"Il Collegio ritiene pertanto di poter "mettere alla prova" il condannato, ammettendolo all'affidamento in prova al servizio sociale, misura che, allo stato, appare idonea a contribuire alla risocializzazione dello stessaoe a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati. Tuttavia, in considerazione dell'attuale assenza di attività lavorativa a tempo indeterminato, il condannato dovrà impegnarsi quotidianamente nello svolgimento di una attività di volontariato ( da reperirsi a cura dell'UEPE in caso di indisponibilità dell'Associazione.........omissis  ....presso la quale sino a  qualche mese fa il.....omissis..... ha assiduamente partecipato)".

Un provvediemnto di notevole apertura nei confronti di un condannato con una residuo pena di quasi anni tre e senza stabile attività lavorativa.

Da sottolineare la allocuzione "messa alla prova" adoperata dal Tribunale in motivazione: quasi un preannuncio di quelli che potrebbero essere i  futuri sviluppi legislativi  in tema di misure alternative.

 

Avv Filippo Castellaneta

 

 

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Articolo scritto da: Filippo Castellaneta il 24/02/2013
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