La Cassazione sezione VI, con decisione n. 1041 del 2010 , ha annullato ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva ritenuto sospesi , ex art. 305 comma 1, i termini massimi di fase della custodia cautelare per un periodo di tempo decorrente dal confeimento dell'incarico al perito sino alla sua escussione a dibattimento
La Corte ha rettificato l'interpretazione della norma fornita dal giudice di merito ed ha statuito il principio secondo il quale "il riferimento contenuto nell'art. 305 comma 1 cpp al "periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia" deve essere inteso come frazione temporale necessaria per l'espletamento dell'atto istruttorio peritale, che inizia con il confermento dell'incarico e si esaurisce con il deposito in cancelelria dell'elaborato, nel termine indicato dal Giudice".
Di conseguenza la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata .
Pubblichiamo il testo integrale della sentenza.