PERMESSI PREMIO.La Consulta difende principi fondamentali dell'Uomo.
PENALE / Permessi premio: la Corte Costituzionale difende, coerente con la sua Giurisprudenza, principi fondamentali dell'Uomo.
La Corte costituzionale riunitasi in data 23.10.2019 in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia ha deciso come segue:
"La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo "ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti”.
Come bene spiegato nella citata "comunicazione provvisoria” in virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal Magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In entrambi i casi esaminati, si trattava di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia.
La Corte Costituzionale, con la sentenza le cui motivazioni non sono state ancora depositate, ha ribadito quello che è un principio ineluttabile e previsto da tutte le Carte Costituzionali dei Paesi in cui vige lo Stato di diritto e da tutte le Carte dei diritti fondamentali dell’Uomo.
Sinteticamente:
"Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani, degradanti” (art. 5 Dichiarazione universale dei diritti umani)
"Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti” (art. 6 CEDU);
"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art.27 Costituzione Italiana).
"Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale” (art. 10 Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dalle Nazioni Unite ed entrato in vigore nel 1976);
"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti” ( art. 4 Carta fondamentale dell’Unione Europea o Carta di Nizza approvata nel 2000.)
E’ questo il terreno culturale sul quale si fonda una sentenza che, nel solco delle ultime decisioni della Consulta, riafferma il principio secondo cui gli "automatismi” che negano a priori la possibilità di accesso a diritti riconosciuti dall’ordinamento a favore dei detenuti, sono illegittimi.
E tanto sia quando la persona detenuta è in stato di custodia cautelare, sia quando la persona detenuta sta scontando una pena definitiva.
La Consulta negli anni non ha mai mutato indirizzo, ne poteva farlo in ossequio ai sopra richiamati principi, infatti ha così deliberato:
1) E’ incostituzionale prevedere il carcere quale unica misura cautelare possibile nei reati sessuali (Corte Costituzionale 21.07.2010 n. 265);
2) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 275 comma 3 secondo periodo, del cpp nella parte in cui prevede che le esigenze cautelari per il reato di cui all’art. 74 DOPR 309/1990 (associazione dedita al narcotraffico) possano essere soddisfatte esclusivamente con la custodia cautelare in carcere e non anche con altre misure (Corte Costituzionale 22.07.2011 n. 231)
3) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 275 comma 3 secondo periodo, del cpp nella parte in cui prevede che le esigenze cautelari per il reato di cui all’art. 416 bis possano essere soddisfatte esclusivamente con la custodia cautelare in carcere e non anche con altre misure (Corte Costituzionale 26 .03.2015 n. 48)
4) E’ costituzionalmente illegittima la previsione di applicazione obbligatoria della recidiva (Corte Costituzionale 23 luglio 2015 n. 185);
5) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 656 comma 9 lett. A) cpp, nella parte in cui non consente la sospensione della esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi indicati (delitti inseriti nell’art. 4 bis legge 354/1975 ed altri) (Corte Costituzionale 22.02.2017 n. 90);
6) E’ illegittimo l’art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del R.D n. 267/1942 sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p. (Corte Costituzionale 21.6.2017 n. 205) ;
7) E’illegittimo l’art. 58-quater, comma 4, legge 354/1975 nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato (Corte Costituzionale 21.6.2018 n. 149);
8) E’illegittimo l’art. 58-quater, comma 4, legge 354/1975 nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289bis c.p. del codice penale (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Corte Costituzionale 21.6.2018 n. 149)
9) E’ illegittimo l’art. 58-quater commi 1,2, e 3 legge 354/1975 nella parte in cui prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58 quater (Corte Costituzionale 24.07.2019 n. 187);
10) E’ illegittimo l’art. 58-quater commi 1,2, e 3 legge 354/1975 nella parte in cui prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter comma 1 lettere a ) e b) stessa legge n. 354 (donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, padre di prole inferiore a 10 anni con lui convivente) al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58 quater (Corte Costituzionale 24.07.2019 n. 187);
Questi sono 10 casi, ma ve ne sono altri, nei quali la Corte Costituzionale, applicando i principi sopra richiamati, nonché quelli previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi sull’ordinamento penitenziario, ha eliminato le norme che prevedono automaticamente il divieto di attenuanti, o di misure cautelari affievolite o di benefici penitenziari nei confronti di qualsiasi persona anche se indiziata o condannata per i più gravi delitti.
La Consulta è uniforme e granitica sul punto perché rispettosa delle norme fondamentali che tutelano la persona umana e della sua dignità, perché applica i principi della presunzione di innocenza e quello del trattamento penitenziario individualizzato e volto reinserimento sociale della persona condannata.
La Consulta è ferma sul punto perché conscia che in materia di applicazione di pene e di esecuzione delle stesse non si può generalizzare ma si deve valutare caso per caso.
La Consulta è coerente con sè stessa perché consapevole che il lavoro del Giudice è di applicare la legge ma non in via generalizzata e aspecifica, ma caso per caso, valutando gli aspetti di ogni singolo concreto caso che mai può essere simile in tutto per tutto ad un caso precedente,e valutando il percorso di una singola persona che mai può essere simile ad un’ altra persona.
Di fronte a questa mole di principi ineluttabili, di norme di legge chiarissime, di pronunciamenti inequivocabili e duraturi nel tempo del Giudice delle leggi, l’ondata populista innescata da politici ignoranti e inconsapevoli delle questioni di diritto, protesta, si allarma, sbraita.
A fronte della ineccepibile consequenzialità logica di una decisione di un Organo Supremo, qualcuno addirittura giunge al punto di indire una raccolta di firme per chiedere una legge che vieti quello che la Corte Costituzionale ha consentito o meglio ribadito.
Siamo di fronte alla demagogia più becera ma allo stesso tempo più pericolosa: la ragione forse sta per soccombere alle urla incontrollate della schizofrenia securitaria?.
Puo' chiedersi l’emanazione di una legge che sovverta i principi fondamentali dell’essere umano? può chiedersi l’applicazione di una legge che ponga nel nulla la dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge?
Certo che no.
E allora tutta questo frastuono confuso e incontrollato è solo demagogia: frutto dei tempi, triste germoglio dell’ignoranza cui è condannato, ahimè (si ahimè!) il popolo in balia di politici perennemente in campagna elettorale.
In conclusione e soprattutto per il lettore, non addetto ai lavori, che vuole davvero comprendere:
Perché un condannato all’ergastolo per associazione mafiosa e altro possa avere un permesso di qualche giorno per uscire dal carcere deve avvenire quanto segue:
a) Aver espiato dieci anni di reclusione ( quindici anni se recidivi);
b) Aver tenuto in carcere una condotta regolare ossia con costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali;
c) Aver ottenuto un parere positivo da parte dell’equipe trattamentale (composta da funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria e, se necessario, anche esperti di psicologia, psichiatria e criminologia) che ha predisposto l’osservazione scientifica della personalità della persona detenuta sin dall’inizio della esecuzione della pena.
d) Aver fatto, a mezzo avvocato, una istanza motivata al magistrato di sorveglianza competente per territorio;
e) Aver l’ufficio di Sorveglianza istruito la pratica richiedendo le certificazioni dei carichi pendenti, la relazione dal carcere, la relazione dalla polizia giudiziaria del luogo di residenza;
f) Avere l’ufficio di esecuzione penale esterna esaminato e dichiarato idoneo il domicilio ove il condannato dovrà essere collocato per il permesso;
g) Avere ottenuto il parere dalla Procura Antimafia;
h) Aver ottenuto il parere dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A quel punto il Magistrato di Sorveglianza, raccolti tutti gli elementi di cui sopra deciderà se concedere al richiedente il permesso di recarsi per qualche giorno (da 2 a 15 giorni, per un massimo di 45 giorni in un anno) a casa con precisi obblighi di comportamento e, raramente, almeno per il primo permesso, con possibilità di uscire dal domicilio per qualche ora al giorno.
Il Magistrato che concederà il permesso è un giurista che tratta professionalmente questi casi e sa quali sono i presupposti per concedere o non concedere un permesso premio.
In Italia vengono concessi centinaia di permessi premio a persone detenute ogni giorno e sono pochi e rari i casi in cui il beneficiato infranga le regole impostegli.
Mi sembra che il ragionamento prevalga sulle urla immotivate: urlare contro la Consulta significa rinnegare la nostra storia, il nostro Stato di diritto, il nostro percorso di popolo evoluto e rispettoso della persona e della dignità umana.
Di ogni singolo essere vivente.
Avv Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 02/11/2019