Post offensivi su Facebook: è diffamazione aggravata.
L’offesa recata su facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata.
Il reato di diffamazione punito dall’art. 595 c.p. prevede al comma 3° un’aggravante nel caso in cui l’offesa all’altrui reputazione sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico (pena della reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516).
Il "post" offensivo indirizzato contro altra persona e pubblicato sulla bacheca di Faceboo in quale fattispecie si colloca?
Sul tema si è recentemente pronunciata la Suprema Corte stabilendo che la diffusione di offese tramite i social network (nel caso di specie pubblicate sulla bacheca di facebook) integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, equiparabile a quella recata col mezzo della stampa.
Il caso:
Protagonista l’ex commissario straordinario della Croce Rossa di un comune italiano, il quale è stato oggetto di diversi post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca ad opera di un componente della stessa associazione.
I post, in questo caso, erano accompagnati da una foto identificativa della persona offesa, ma anche se non si fosse verificata tale circostanza ed era comunque desumibile, aliunde, chi fosse il destinatario del messaggio offensivo, sarebbe comunque venuta in essere la fattispecie criminosa.
Ritornando alla esatta qualificazione giuridica delle frasi offensive postate su Facebook, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8328/16, in relazione al caso sopra citato, ha statuito che "anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma terzo, del Codice penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.
Pertanto postare un commento offensivo su facebook, data la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la sua circolazione tra un gruppo numericamente apprezzabile di persone, integra l’ipotesi di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 comma 3 c.p. .
Coloro che utilizzano la bacheca per lanciare messaggi offensivi o minacciosi sono avvisati..
Dott.ssa Rosanna De Canio
Articolo scritto da: dott.ssa Decanio Rosanna il 17/12/2016