Processo penale. Parità di armi?
LA PARITÀ DI ARMI NEGATA AL DIFENSORE: riflessioni intorno ad un favor legislativo spesso degradato dalla Giurisprudenza
L’art. 111 Cost., trasponendo la regola del "giusto processo” sancita dall’art.6 CEDU, consacra uno dei principi posti alla base del processo penale: il giusto processo.
Si tratta, in termini sintetici, di un condensato di garanzie, quali la parità delle parti mediante un confronto dialettico, la terzietà e l’imparzialità del giudice, che permettono il regolare svolgimento del processo penale.
Indiscutibilmente il principio della parità delle parti processuali sin dalla sua costituzionalizzazione ha prestato il fianco a interventi legislativi e giurisprudenziali che divengono, oggi più di prima, occasione di riflessioni mai pleonastiche.
Sul versante normativo, il legislatore con la l. 397/2000, nell’intento di rendere effettivo il principio della parità delle parti, ha introdotto un autonomo titolo dedicato alle investigazioni difensive, consentendo al difensore di divenire parte attiva delle indagini. Nonostante la commendevole attribuzione di un potere "esplorativo” all’avvocato, che certamente gli tornerà utile nel ponderare, studiare e applicare strategie difensive potenzialmente fruttuose, si registrano persistenti limitazioni, a titolo esemplificativo si pensi ai necessari pareri che il difensore deve preliminarmente chiedere al pubblico ministero per il compimento di alcune attività, come nel caso in cui voglia conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni dal detenuto.
Si registrano parimenti orientamenti giurisprudenziali che se da un lato prestano manforte all’attuazione concreta del principio della parità delle parti processuali, dall’altro contribuiscono a rendere sempre più marcato il divario accusa-difesa,
Segnatamente si vuol ricordare quella pronuncia della Corte Costituzionale con la quale la Consulta ha rilevato che il principio della parità non implica oltremodo una eguaglianza di poteri processuali del pubblico ministero e del difensore, «in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base della comparazione tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello "scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti» (Corte Cost., 6 febbraio 2007, n. 6).
Più recente è l’intervento della Corte di cassazione che dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’imputata, per il tramite del proprio difensore, con il quale veniva lamentata un’attribuzione di maggior attendibilità da parte dei giudici alla consulenza dell’accusa rispetto a quella della difesa, ha stabilito che «le conclusioni tratte dal consulente PM […] pur costituendo anch’esse il prodotto di un’indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa» e prosegue disponendo che l’elaborato del consulente nominato dal PM è «pur sempre il frutto di un’attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata» e pertanto è dotato di «una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio»(Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2020 (ud. 18 febbraio 2020), n. 16458).
Una pronuncia di siffatta ridondanza conferma che la parificazione è avvenuta sì, ma solo formalmente, sussistendo ancora scogli di "matrice culturale inquisitoria” che spesso risultano per il difensore insormontabili e che rendono sostanzialmente inattuabile quella parità di armi, che si ricorda è sancita nella Costituzione e conseguentemente, della possibilità di presentare argomentazioni ed elementi probatori nel contraddittorio.
In conclusione, se da un lato il difensore incontra il favor in interventi normativi che ampliano i suoi poteri facendolo divenire oggi protagonista della scena processuale, dall’altro è costretto a scontrarsi, spesso contro l’imponenza della giurisprudenza che degrada il valore probatorio degli elementi acquisiti dallo stesso grazie a quel "potere esplorativo” riconosciuto a livello di principi generali ma disconosciuto nella pratica.
La mancata attuazione del principio della parità accusa-difesa passa da decisioni come quella in commento, che però, dovrebbero rimanere "isolate” proprio perché contrarie ai dettami della Costituzione in materia di "giusto processo”.
Dott.ssa Rosmina NANNA (praticante avvocato)
Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 02/11/2020