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REVISIONE della CONDANNA, la individuazione in vita dell'assassinato, non ben circostanziata, non supera il vaglio di ammissibilità

REVISIONE della CONDANNA, la individuazione in vita dell'assassinato, non ben circostanziata,  non supera il vaglio di ammissibilità

REVISIONE PENALE 
L’avvistamento, non ben circostanziato, della vittima di omicidio dopo la condanna del reo  non è ritenuto sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 634 c.p.p. 

1: Le possibilità di revisione di una sentenza di condanna.

Come è noto l’art. 630 c.p.p. stabilisce i casi nei quali è possibile richiedere la revisione di una sentenza penale passata in cosa giudicata.
I casi sono 4 :
a) Se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna  non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile;
b) Se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo successivamente revocata; 
c) Se dopo la sentenza di condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato debba essere prosciolto;
d) Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza della falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Legittimati a  richiedere la revisione sono il condannato o un suo prossimo congiunto ed il Procuratore generale presso al Corte di Appello nei cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.
Ai sensi dell’art. 633 la richiesta  deve essere presentata personalmente o mezzo di un procuratore speciale.
Quanto al contenuto della richiesta la stessa "deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti o documenti, nella cancelleria della Corte di Appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p.”  .
Inoltre:  "In tema di revisione, il proponente non ha l’onere di allegare la sentenza cui si riferisce l’istanza, dovendo il giudice competente, individuato ai sensi dell’art. 11 c.p..p. attivarsi per richiedere il provvedimento” (Cass sez. I 28.3.2012 n. 13622)..

2. Le due fasi del processo di revisione.

Il processo di revisione prevede due fasi, una rescindente, l’altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione dell’ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza delle forme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. 
La seconda fase, invece, è costituita dal vero e proprio giudizio mirante  all’accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, solo o congiunte a quelle che avevano condotto alla affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. (Cass. SS.UU Pisco del 10/121997).

3. Il concetto di "prova nuova”.

La Giurisprudenza, consolidata sul tema, ritiene che siano "prove nuove”, rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o  ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile ad un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario ( Cass. SS UU n. 624 del 26/092001 ric. Pisano)..

4. Condanna per omicidio ma vittima ancora in vita

Il caso di scuola che si cita per far comprendere agli studenti l’Istituto della revisione è quello della scoperta che la vittima di un omicidio, per il quale è stato individuato e condannato un colpevole, risulta ancora in vita.
La situazione sembra lineare ma si complica se il fatto è avvenuto molti anni fa e se la dimostrazione della sopravvivenza della vittima dell’omicidio è affidata ad una individuazione operata da un teste che non ha saputo corredare la stessa di elementi fattuali circa l’esatto luogo della "visione”, e riscontrata attraverso  una riproduzione fotografica non troppo chiara e senza data certa.
La Giurisprudenza, in generale, ritiene che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta,sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di in conferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè però riscontrabili ictu oculi, con tutta evidenza ( Cass. sez. VI n. 20022 del 30/0172014 ric. Piazza).
Vale a dire: la Corte di Appello investita della istanza per valutarne la ammissibilità deve effettuare una prima verifica in riferimento alla novità probatoria proposta e stabilire quindi la "idoneità astratta” – ove accertato il tema di prova introdotto- a prosciogliere l’imputato.
La Corte di Cassazione, in sede di impugnazione avverso ordinanza di inammissibilità della istanza di revisione proposta, si è occupata di recente di un caso simile.
Non è sufficiente affermare che la vittima dell’omicidio era in vita 4 anni dopo lo stesso ( omicidio disvelato a seguito delle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia) ma occorre dimostrarlo.
La difesa dell’imputato condannato, ha cercato di portare all’attenzione della Corte di Appello le dichiarazioni di un testimone, già peraltro sentito nel corso del dibattimento, secondo il quale 4 anni dopo la data dell’omicidio, la vittima era stata rinvenuta, vivente nei pressi della sua abitazione: allo stesso gli veniva mostrata una foto in visione e lo stesso aveva riconosciuto la vittima come la persona vista vicino l’uscio di casa.
La difesa del ricorrente aveva osservato che il teste, sebbene già sentito nel giudizio di cognizione, era stato risentito in sede di investigazioni difensive, ed  aveva affermato di aver visto con certezza la vittima anni dopo la sua scomparsa  e di aver escluso, circostanza ”nuova” mai riferita prima, che l’autovettura dell’imputato seguisse la vittima:
Sulla scorta di tali dichiarazioni e affermazioni mai rese in precedenza dal teste, si era  proposto istanza di revisione.

5. L’esito processuale della fase rescindente della revisione.

La Corte territoriale aveva già escluso "valenza scardinante” al riconoscimento della vittima operato sulla base di un rilievo fotografico, per la mancanza di ogni informazione circa la provenienza della fotografia e l’epoca dello scatto, e ritenendo che un riconoscimento effettuato 20 anni dopo l’avvistamento su una fotografia scattata in precedenza non possa essere valido perché il tempo potrebbe aver mutato le fattezze della persona conosciuta in foto.
La stessa Corte di Appello aevva  ritenuto il dato incapace di scalfire il quadro accusatorio a carico dell’imputato costituito per lo più dalle dichiarazioni convergenti di tre collaboratori di giustizia.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18864/2022 depositata l’11.5.2022 ha confermato il giudizio espresso dalla Corte di Appello, ritenendo inammissibile il ricorso e valutando la "inidoneità”, anche astrattamente, dei nuovi elementi dedotti a dimostrare che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove possa essere prosciolto.  
Le prove addotte non avrebbero, pertanto neanche, la "possibilità” di far divergere il quadro probatorio che ha già portato alla colpevolezza.
Quindi la Corte ha affermato l’assenza, in astratto, di capacità dimostrativa delle dichiarazioni e inidoneità di queste ad incidere sul giudizio di cognizione.

6. Un contraddittorio sul punto era proprio da escludere?

La vicenda in esame propone alcune riflessioni.
La prima è che lo sbarramento della ammissibilità sembra sovrapporsi a quello del merito, e quasi anticipare un giudizio di merito che deve essere reso solo dopo aver valutato i nuovi elementi dedotti.
La seconda è che, a parere dello scrivente, con pronunce come queste, si tende a svuotare di contenuto la fase rescindente che, per come è stata congegnata, diventa la sede effettiva della valutazione dello spessore e della fondatezza dei nuovi elementi.
Se è vero che soltanto nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase vien instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo ( Cass. sez. I n. 50460 del 25/05/2017 ric. Sciumè), non si comprende l’eccessiva severità nella valutazione di elementi nuovi che vengano confutati prima di essere sottoposti al contradditorio delle parti e quindi giudicati anticipatamente "inidonei” mentre la loro valenza avrebbe potuto essere appurata, in maniera più approfondita, nella fase rescindente e nel contradditorio pieno.
E d’altronde se, in questa vicenda, le Corti hanno avanzato perplessità circa la data della individuazione e circa la esattezza del riscontro fotografico e circa le dichiarazioni in riferimento al pedinamento della vittima da parte del reo, escluso dal teste sentito in sede di investigazioni difensive, quale momento migliore se non il contradditorio delle parti per valutare l’attendibilità del teste, l’esattezza della sua individuazione e la esatta  ricostruzione del riconoscimento  fotografico?
Il nostro sistema processuale è permeato dal criterio dell’assunzione della prova, anche della "prova nuova” del giudizio di revisione, attraverso il contraddittorio.
Laddove un elemento nuovo si affacci sulla scena processuale e possa far riconsiderare una vicenda omicidiara, appare ingiusto  negare quanto meno l’approfondimento dibattimentale garantito dall’espletamento della fase rescissoria. 
24 luglio 2022  
 
Avv. Filippo Castellaneta                               

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 25/07/2022
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