Decidendo su appello prorposto dall'imputato che chiedeva, tra l'altro dichiararsi la nullità e la inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente alla scadenza del termine ex art. 405 c.p.p. per inossservanza della norma di cui all'art. 335 c.p.p., la Corte di Appello di Bari sezione II ( sentenza 15.12.2011 n. 3294) ha ribadito che " la norma dell'art. 335 cod.proc.pen. che impone al pubblico ministero le annotazioni sul registro a scopo ricognitivo, pur essendo correlata ai termini per chiedere il rinvio a giudizio, è sfornita per se stessa di sanzione. Pertanto, il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione della notizia di reato, se censurabile sotto altri profili, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo ritualmente compiute".
La vicenda processuale in primo grado
L'indagato ( o a questo punto , presunto tale) subisce perquisizione personale, veicolare e domiclliare e rilascia dichiarazioni il giorno 13 agosto 2006 perchè accusato dei delitti di rapina a amano armata, lesioni e sequestro di persona compiuti il12 /8/2006.
Il suo nome viene iscritto nel Registro degli Indagati a novembre del 2008 ed a dicembre 2008 il PM richiede l'appliccazione della custodia cautelare in carcere.
A novembre del 2009 il GIP emette ordinanza con la quale applica la custodia cautelare in carcere.
Il 12/11/2010 il PM richiede il giudizio immediato .
Il 16/11/2010 il GIP emette il decreto di giudizio immediato cui segue la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato.
In quella sede il difensore eccepisce la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscirizone nell'apposito registro, nonchè di quelli effettuati successivamente alla scadenza del termine ( di 1 anno) previsto dall'art. 405 c.p.p. .
il GIP rigetta le eccezioni e, ritenutolo responsabile dei fatti a lui contestati, condanna l'imputato.
La eccezione di inutilizzabilità riproposta in appello
Il difensore impugna e scrive nei motivi di appello : " Palese ed evidente la tardività della iscrizione non motivata giacchè le indagini a carico del D. (imputato) sono iniziate il giorno dopo l'evento delittuoso e quindi era logico e corretto iscrivere immediatamente il nome di costui nel registro degli indagati. La norma dell'art. 405 c.p.p. poi stabilisce che il Pubblico Ministero richiede il rinvio a giudizio entro 6 mesi ( o 1 anno per i reati di cui all'art. 407 lett. a) c.p.p.dalla data di iscrizione nell'apposito registro. Anche in tale caso risulta violato il termine per due ragioni :1) la iscrizione andrebbe retrodatata al 13.08.2006 mentre la richiesta di rinvio a giudizio è del 12.10.2010; 2) anche a voler ritenere legittima la iscrizione del 2008 risultano comunque decorsi i termini massimi per la richeista di rinvio a giudizio intervenuta quasi due anni dopo."
Pertanto chiede che la Corte individui esattamente il momento in cui la notizia di reato andava iscritta come pure ha stabilito la Corte di Cassazione sezione I con la sentenza Scuderi ( 4 gennaio 1999 n. 3192) atteso che, nel caso di specie, l'imputato è stato sottoposto ad indagini ( prima del rinvio a giudizio) per un periodo temporale di anni 2 e mesi 8 ( dal 13 08.2006 al 9.4.2009) .
La decisione della Corte
Sul punto la Corte di Appello adita scrive "Il ritardo del PM nella iscrizione della notizia di reato, se censurabile sotto altri profili, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo ritualmente compiute" . La Corte così decide richiamando la seguente massima della Cassazione , sez. V penale, 08/04/2008 n. 22340 : " l'omessa annotazione della notizia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. con la indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestuamente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poichè in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico Ministero ed è sottratto, in ordine all"an" ed al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del PM negligente".
Breve commento
La Corte di Appello ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità dal quale scatursicono non pochi dubbi.
Un PM "negligente" che non iscrive tempestivamente il nome dell'indagato nell'apposito registro ( facendo venir meno le conseguenti garanzie difensive) può essere perseguito disciplinarmente e penalmente, ma la sua omissione non ha ripercussioni sanzionatorie sul procedimento.
Pare , invece, che :
- non iscrivere t"immediatamente" il nome dell'indagato sia una palese violazione dell'art.335 e
- svolgere indagini, al di là dei limiti temporali previsti dall' art. 405, sia una chiara violazione di detta norma.
Ergo la mancanza di sanzioni processuali abilita il PM "negligente" a svolgere indagini prima e dopo nei confronti di alcuni imputati ed in alcuni procedimenti.
La responsabilità disciplinare o penale del PM non ha ripercussioni sul procedimento nel quale è avvenuta la "negligenza" , sichhè l'indagato si trova a subire passivamente omissioni dell'organo dell'accusa.
E' chiaro, invece, che se le norme sono inserite nel codice di rito penale tutti devono rispettarle ed al mancato rispetto dovrebbe conseguire una sanzione ( processuale).
Giova a tal proposito ricordare l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale : " Interpretazione della legge :"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato ptproprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore".
Ed il significato di "immediatamente", inserito nell'art. 335 c.p.p., non credo che presti il fianco a interpretazioni alternative.....
Avv Filippo Castellaneta
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