SEXTING : PRODUZIONE O DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO?
SEXTING: quando per la Cassazione è reato ex 600ter c.p. e quando è reato ex art. 600 quater c.p.p.
Il sexting rappresenta l’invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite internet o telefono cellulare.
Utilizzare foto hot scattate da minori costituisce il reato di diffusione o quello di detenzione di materiale pedopornografico?
Secondo un ultimo e recente arresto giurisprudenziale della Cassazione sez. III la diffusione di foto intime di persona minorenne cui è stato imposto lo scatto del materiale fotografico ed il successivo invio, attraverso coartazione psicologica, costituisce il reato di cui all’art. 600 ter del codice penale.
Tale norma, al primo comma, punisce, tra le altre condotte quella di chi, utilizzando minori di anni 18, produce materiale pornografico.
La pena prevista è della reclusione da 6 a 12 anni e della multa da 24.000 a 240.000,00 euro.
Nel caso di specie, trattandosi di imputato minorenne, era stata applicata una pena di anni tre.
L’art. 600 quater punisce invece la semplice detenzione di materiale pedopornografico e prevede una pena più lieve ( fino a tre anni di reclusione e fino ad euro 1549,00 di multa).
La fattispecie concreta era rappresentata dalla richiesta rivolta dall’imputato alla fidanzatina quattordicenne di effettuare alcuni scatti in pose intime e di inviarli a mezzo cellulare.
La giovane aveva provveduto "perché indotta dall’imputato tramite violenza” a effettuare scatti hot e quindi aveva inviato 24 immagini poi al suo fidanzato, e tanto era stato sufficiente per la Corte di Appello per condannare l’imputato per il reato di cui all’ art. 603 c.p.p.
La Corte di Cassazione. Sezione III penale, con sentenza n 39039/2018 del 28 agosto 2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa che riteneva non ricorresse il reato de quo in quanto il materiale era stato "prodotto direttamente dalla minore”.
La Corte Suprema ha chiarito che laddove si è in presenza di violenza che induce il soggetto passivo alla riproduzione ed all’invio dei selfie non può non applicarsi la norma punitiva di cui all’art. 600 ter c.p.p. in quanto vi è coartazione dell’altrui volontà.
Differentemente, in passato, la stessa sezione con sentenza 11675/20016 aveva escluso il reato in quanto in quel caso la persona aveva autonomamente e liberamente scattato il selfie riproducente parti intime.
Il discrimine quindi tra la fattispecie di produzione di materiale pornografico e il reato di detenzione di materiale pornografico è rappresentato dal gesto volontario o, invece, coartato della persona che effettua la riproduzione fotografica.
La Giurisprudenza ritiene anche che, se dimostrate le vessazioni continue dell'imputato nei confronti della parte lesa, fanno presumere che la libertà sia stata condizionata e non libera allorchè gli scatti sono autonomi e poi inviati .
Avv. Filippo Castellaneta
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 24/09/2018