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"Si poteva fare di più". Il diritto dell'imputato assolto al rimborso delle spese legali.

Il diritto dell’imputato assolto ad ottenere il rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa.

"Si poteva fare di più”.

l’imputato assolto con sentenza definitiva potra’ ottenere il rimborso da parte dello stato delle spese legali sostenute per la difesa, attraverso una detrazione di imposta.

1.     Premessa

Essere sottoposti ingiustamente ad un processo penale è già di per sé un’esperienza traumatica, capace di sconvolgere totalmente l’intera esistenza di un individuo. Alle conseguenze di carattere psicologico, lavorativo e familiare che fanno seguito alla circostanza di assumere la veste di imputato in un processo penale, si accompagnano inoltre anche quelle di carattere economico, che consistono principalmente nelle spese legali sostenute per garantirsi una difesa tecnica adeguata.

In effetti, se al termine dei tre gradi di giudizio l’imputato si ritroverà ad essere dichiarato assolto, non solo avrà subito possibili gravi perdite in termini di lavoro, reputazione, affetti e socialità ma altresì perdite economiche connesse al pagamento del proprio difensore.

Per tali ragioni, è stato recentemente approvato dalla Camera un emendamento alla Legge di Bilancio, che prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro all’anno per rimborsare parzialmente (fino ad un tetto massimo di 10.500 euro) le spese legali sostenute dagli imputati assolti con formula piena e con sentenza passata in giudicato, attraverso una detrazione di imposta.

In sostanza è prevista l’introduzione nel Codice penale dell’art. 177 bis rubricato "Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato”, che darà la possibilità agli imputati assolti al termine di un processo penale di essere rimborsati delle spese legali sostenute.

2.     Presupposti e modalità per ottenere il rimborso delle spese legali.

Potrà ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per assicurare la propria difesa tecnica, l’imputato che sia stato assolto "perché il fatto non sussiste”, "perché non ha commesso il fatto”, "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”.

Non ne avrà diritto, invece, l’imputato assolto da uno o più capi di imputazione e condannato per altri, né l’imputato di un reato estinto per intervenuta amnistia o prescrizione o per intervenuta depenalizzazione della condotta.

La sentenza di assoluzione, inoltre, dovrà essere irrevocabile e dunque dovranno essere esauriti tutti i gradi di giudizio, e l’irrevocabilità dovrà essere intervenuta successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Infine, la richiesta di rimborso dovrà essere corredata dalla fattura del difensore (con attestazione dell’avvenuto pagamento), dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, nonché dall’attestazione della cancelleria di irrevocabilità della sentenza ed il rimborso verrà corrisposto in tre quote annuali a partire dall’anno successivo all’assoluzione definitiva per un importo massimo fissato in 10.500 euro.

3.     La politica si accorge che  gli imputati, a volte,  sono "vittime” del processo.

L’art. 177 bis c.p.  è un piccolo segnale verso il riconoscimento del sacrificio, anche economico, patito da chi subisce ingiustamente un processo penale.

La politica si è ufficialmente accorta che subire un processo penale non è proprio una bella cosa soprattutto se la prova della responsabilità penale non c’è, e c’è bisogno, magari, di tre gradi di giudizio per dimostrarlo e notevole impegno e sacrificio da parte dei difensori cui si continuano a limare, e limitare   le possibilità di difendere con armi pari rispetto a chi accusa.

Eppure  il Ministero di Giustizia sa benissimo che ogni anno, lo Stato sborsa centinai di milioni per riparare agli errori giudiziari o per la ingiusta detenzione a favore di imputati addirittura sottoposti a custodia cautelare  e poi assolti!

La normativa appare, però solo un palliativo propagandistico per dimostrare che il Governo dei populisti, il Governo delle leggi che limitano le garanzie dell’imputato, il Governo che ha previsto il "fine processo mai”, è altresì benevolo (!) nei confronti di chi viene assolto dopo aver sudato sette camice e anticipato corpose spese legali.

Le criticità della norma sono diverse,.

Innanzitutto, il  tetto massimo del rimborso è pari ad € 10.400,00 (oneri inclusi) e pensate a quell’imputato che ha dovuto subire tre gradi di processo e magari un procedimento cautelare incidentale.!Sicuramente avrà speso di più di questa cifra!

Va ricordato, inoltre, che la "dotazione" di € 8 milioni annui destinati tale fondo appare insufficiente ed in caso di mancanza di fondi occorrerà "mettersi in coda".

Lo Stato poi non rimborsa. Affatto!

Lo Stato,  detrae dalle tasse imposte che l’imputato assolto deve pagare dopo l’assoluzione.

Lo Stato poi non paga subito  (e quando mai?). Bensì, paga "a rate”  in tre anni .

In definitiva: l’imputato che dopo alcuni anni raggiunge l’obiettivo di aver ottenuto la sentenza di assoluzione, chiede allo Stato il rimborso che, se ottenuto , avviene nei tre anni successivi alla approvazione attraverso la decurtazione delle imposte sul reddito da pagare.

Ossia, per ottenere il rimborso (forse parziale) di quanto anticipato il cittadino ex imputato, deve aspettare anni e il rimborso lo ottiene pagando meno imposte sull’ulteriore reddito da Lui stesso prodotto.

Un  modesto passo in avanti certo. Ma la di là della propaganda, viene sponaneo affermare: "Si poteva fare di più”.

Avv. Rosanna De Canio                                    avv. Filippo Castellaneta

Articolo scritto da: avv Rosanna De canio avv. Filippo Castellaneta il 01/01/2021
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