Stalking telematico: competenza a giudicare ed esigenze cautelari
Stalking telematico: competenza ed esigenze cautelari.
IL REATO DI STALKING COMMESSO ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI SI CONSUMA NEL LUOGO IN CUI RISIEDE, HA IL DOMICILIO O LA DIMORA ABITUALE LA PERSONA OFFESA.
LE ESIGENZE CAUTELARI APPLICABILI APPAIONO MINIME.
1. Stalking solo telematico. La competenza territoriale.
Il reato di stalking è disciplinato dall’art. 612 bis c.p. e punisce con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi"Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Quando le condotte descritte dalla norma vengono perpetrate attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici si pone il problema di individuare il giudice territorialmente competente, data la incertezza del luogo di consumazione del reato.
A tal proposito va ricordato che l’art. 612 comma 2 prevede un aumento di pena nel caso in cui il reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici: in tal caso viene considerato un maggiore allarme sociale ed una maggiore pericolosità ai fini del trattamento sanzionatorio.
Ancora preliminarmente va evidenziato che ad iniziativa di alcuni deputati è stato avanzato un disegno di Legge, precisamente il numero 798 del 2018, recante "Disposizioni in materia di competenza territoriale in caso di reati informatici”.
Tale iniziativa legislativa si è tradotta nella introduzione di un testo di legge, composto da un solo articolo, che vuol prevedere il disposto secondo il quale per una serie di reati (tra cui il reato di stalking) commessi attraverso strumenti informatici o telematici, il foro competente è determinato dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale della persona offesa.
In attesa della modifica legislativa, dello stesso avviso è Corte di Cassazione I Sezione penale che, con la sentenza n. 43704 del 29.10.2015, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione della competenza in caso di molestie commesse tramite l’uso del mezzo telefonico.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, il difensore dell’imputato con il primo motivo di ricorso aveva genericamente dedotto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, dal quale l’imputato era stato giudicato, atteso che la persona offesa aveva subito le molestie telefoniche mentre si trovava in un Paese del circondario di quel Tribunale, con il conseguente radicamento della competenza territoriale del procedimento presso il locale Tribunale.
La Corte di legittimità dichiarava il motivo di ricorso infondato, atteso che, secondo quanto accertato dal teste escusso che eseguiva le verifiche investigative dalle quali traeva origine il procedimento penale, le telefonate moleste venivano effettuate dall’imputato mentre la persona offesa si trovava nel territorio di una località che ricade nel territorio di competenza del Tribunale di Sulmona.
Sempre secondo la Suprema Corte a fronte di tale dato processuale, univoco e non contestato dalla difesa dell’imputato, non emergevano elementi di segno contrario, idonei a radicare la competenza territoriale del procedimento presso altro Tribunale, rispetto ai quali la prospettazione difensiva risultava sprovvista di supporto probatorio.
Il caso indicato riguarda il reato di cui all’art. 660 c.p. ma la ipotesi è sovrapponibile al reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p) che come è noto prevede una condotta reiterata di molestie e minacce, anche telematica o telefonica tra due persone anche a distanza tra loro.
2. Stalking solo tematico. Le esigenze cautelari.
Nella ipotesi in cui la condotta di atti persecutori consista unicamente in reiterate minacce o molestie attuate attraverso il telefono o le chat wats app o messenger o i social network, si pone il problema se attuare misure cautelari e quali misure cautelari attuare.
In questa sede si intende soltanto accennare al problema in attesa di effettuare maggiori approfondimenti con sentenze dei giudici di merito.
A nostro parere nessuna misura cautelare può essere attuata in casi simili, in quanto devono ritenersi mancanti le esigenze cautelari richieste dalla norma per l’applicazione della misura.
Infatti, nella ipotesi di reiterate minacce telematiche da parte dell’indagato è evidente, innanzitutto che la persona offesa ha il primario potere di interrompere i flussi comunicativi con il presunto stalker.
Tutti i sistemi informatici concedono la possibilità al destinatario di messaggi inopportuni o minacciosi o violenti di effettuare il "blocco” e quindi impedire i contatti telematici da parte dell’indagato.
A parte questo rilievo, deve aggiungersi che a rigor di codice l’art. 274 c.p.p. prevede la ricorrenza di determinate circostanze che non appaiono facilmente riscontrabili nelle ipotesi di stalking solo "telematico”.
Infatti, in ipotesi del genere:
a) Non ricorrono esigenze specifiche ed inderogabili attinenti le indagini relative ai fatti per cui si procede in quanto gli investigatori esperti e versati nel settore della informatica sanno come procedere alla acquisizione di dati anche cancellati;
b) La possibilità di reiterazione del reato è difficile se non impossibile giacchè adottando il sistema di "blocco” della messaggistica in chat si evita che l’interlocutore sgradito possa continuare a inviare messaggi;
c) Residua il "pericolo di fuga” che se ricorrente deve dal Giudice essere ravvisato in un pericolo "attuale e concreto”, in uno alla prognosi di applicabilità di una pena superiore ad anni due di reclusione.
Alla luce di questi rilievi le ipotesi di applicazione di misure coercitive alle ipotesi di reato di "atti persecutori” che attengano ad una condotta riconducibile esclusivamente a "contatti telematici o informatici”, devono ritenersi davvero residuali : difficile per un giudice ritenere e motivare in riferimento alla necessità di limitare la libertà personale in presenza soltanto di contatti (sebbene minacciosi) virtuali tra il presunto stalker e la persona offesa.
Anche l’applicazione dell’art. 282 ter comma 3 del c.p.p. che prevede la possibilità per il Giudice di vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa ed i suoi prossimi congiunti, è superfluo nella ipotesi in cui il già citato "blocco” impedisce qualsiasi contatto telematico tra offensore e offeso.
Diverso il discorso se la condotta persecutoria si manifesta attraverso la pubblicazione su un social Network di immagini minacciose e di post allusivi alla persona offesa.
In tal caso la Giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la misura coercitiva inframuraria (carcere o arresti domiciliari) sia necessaria per contenere il pericolo di ripetizione di condotte simili a quella denunciata.
Infatti, la Cassazione sezione VI con decisione n. 57870 del 22.5.2020, in riferimento ad una ipotesi di un’indagato che aveva "rivolto alle vittime messaggi vocali minacciosi, e messaggi dai contenuti infamanti pubblicati su Facebook”, ha ritenuto di dover confermare la decisione del Tribunale del Riesame territoriale che aveva, in sede di appello cautelare, disposto la misura custodiale invece che quella dell’obbligo di dimora.
La Cassazione ha ritenuto che il post su Facebook sia un "un mezzo invasivo di comunicazione, che oltrepassa la vicinanza fisica con la vittima e permane come atteggiamento inquietante ancor più presente nella sfera di libertà e autonomia del destinatario”.
La incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, dell’indagato nella sfera delle attività della persona offesa, anche attraverso i social Network, a parere della Corte merita la misura cautelare più grave.
Nel caso di specie tuttavia, va sottolineato che l’indagato aveva precedenti specifici e pertanto, comunque l’analisi della personalità dello stesso può aver influenzato la decisione della Corte.
E’ un tema comunque da approfondire sul quale le decisioni possono essere variegate perché varie possono essere le condotte e diverse le interpretazioni della messaggistica virtuale.
Avv. Rosanna De Canio avv. Filippo Castellaneta
www.avvocatocastellaneta.it
Articolo scritto da: avv Rosanna De canio avv. Filippo Castellaneta il 02/08/2020