Un groviglio semantico: la esatta determinazione del reddito del disoccupato.
Disoccupazione ed "esatta” indicazione del reddito ai fini del patrocinio.
Persona non abbiente richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in procedimento penale avente ad oggetto la violazione di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/1990.
Con la istanza dichiara di essere sotto il limite reddituale previsto dalla legge, specifica che è disoccupato vive da solo e che i genitori gli versano € 200 mensili per il fitto di casa e lo aiutano per il sostentamento.
Nella dichiarazione sostitutiva allegata autocertifica che svolge solo qualche giornata a nero come manovale, non presenta dichiarazione dei redditi, non è proprietario di beni mobili o immobili e che riceve € 200,00 mensili dai genitori per il pagamento del fitto.
Il Tribunale così decide :
" Visto si rigetta allo stato: la richiesta deve contenere l’esatta indicazione del reddito e tale dichiarazione non può essere sostituita da richiami ad atti allegati che , al più, hanno valore di prova allegata”.
Il provvedimento di rigetto è francamente incomprensibile.
La istanza non contiene alcun "richiamo ad atti allegati” ma il richiedente afferma di non avere reddito, di essere disoccupato e di essere aiutato dai genitori.
Tale dichiarazione è ripetuta oltre che nella istanza redatta ai sensi degli articoli 78 e 79 del DPR 115/2002, anche nella autocertificazione che si è avuto cura di allegare con copia del documento di identità.
La norma dell’art. 79 DPR 115/2002 stabilisce che l’istanza deve contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini, ed il richiedente ha specificato di essere disoccupato e quindi di non avere reddito e tale dichiarazione è stata ripetuta anche nella autocertificazione.
Con la autocertificazione il richiedente si è anche impegnato a dichiarare il vero e a non effettuare dichiarazioni mendaci, ritenendosi edotto sulle conseguenze anche penali di false dichiarazioni ( anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 95 DPR 115/2002).
Il richiedente è disoccupato e quindi la "esatta” indicazione del reddito non può che essere quella di un disoccupato ossia " reddito non esistente”.
A meno che non si voglia aggrovigliare la questione e chiedere contezza dei redditi a chi redditi non ha!
Inconferente il richiamo alla "prova allegata”, concetto estraneo alla richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato che, appunto parla di "richiesta” in relazione alla sussistenza dei requisiti e di "autocertificazioni” in relazione al reddito.
Infine la legge non parla di esatta determinazione del reddito ma di specifica determinazione del reddito valutabile: ed in tal caso il richiedente ha dichiarato di essere aiutato dai genitori per € 200,00 mensili.
In conclusione pareva che fosse ormai recepita la finalità di semplificare gli oneri posti a carico dell’interessato nella redazione e presentazione dell’istanza giacchè il DPR 115/2002, con l’art. 96, prevede la trasmissione della istanza alla Guardia di Finanza per le verifiche, ed invece, decreti del genere appaiono un inutile accanimento burocratico o addirittura semantico, alla cui mercè è lasciato un diritto così importante come quello, costituzionalmente protetto, di assicurare la difesa delle persone non abbienti.
A cura della redazione di www.avvocatocastellaneta.it
Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 25/03/2016