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Le indagini del PM e le investigazioni del DIFENSORE

     Le indagini del PM e le investigazioni del  DIFENSORE

Durante la fase delle indagini preliminari, gli Uffici della Procura della Repubblica, nel compimento di attività che necessitano di specifiche competenze tecnico – scientifiche, si avvalgono, di solito,  dell’ausilio di una sezione dell’Arma dei Carabinieri, il Reparto Investigazioni Scientifiche (i c.d.  RIS) , cui delegano il compimento di specifici atti di indagine.
Il RIS è posto alle dipendenze del Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) e supportato dalle unità SIS (Sezioni investigazioni scientifiche) specializzate nel sopralluogo preliminare sulla scena del crimine.
Gli  accertamenti del RIS rivestono un’importanza fondamentale, in quanto si tratta di indagini svolte, speso, nell’immediatezza dei fatti – reato.
Attualmente sul territorio nazionale ci sono quattro sedi del RIS: a Roma, Parma, Cagliari e Messina.
Il reparto è suddiviso in sezioni che si occupano delle varie branche della criminalistica o delle scienze forensi. I militari che lavorano all'interno di questo reparto sono diplomati e laureati principalmente nelle varie discipline di competenza quali: biologia, chimica, fisica, ingegneria, chimica e tecnologia farmaceutica e psicologia.
Gli specialisti della sezione di biologia si occupano dell'analisi del DNA e dei reperti biologici in generale presentando particolare attenzione alle tracce organiche che possono essere rinvenute sulla scena del crimine, sulle armi dei delitti e sui reperti. Costoro si occupano del sopralluogo della scena del crimine.
Presso il RIS è istituita la banca italiana del DNA, che conserva copie dei tracciati genetici delle persone coinvolte nelle inchieste di polizia. La conservazione riguarda sia persone condannate che altri individui coinvolti a vario titolo nelle indagini, e può prevedere la conservazione di campioni originali di tessuti, per ulteriori analisi, oltre all'esito degli esami sul DNA.
Gli specialisti  in chimica, invece, esaminano tutte le tracce non biologiche come fibre, frammenti di vernice, liquidi di natura sconosciuta e sostanze chimiche non identificate. Il laboratorio di chimica ha anche una struttura di "esplosivistica ed infiammabili" nella quale gli addetti si occupano di esaminare i resti degli esplosivi e di ricostruire eventuali ordigni per evidenziare probabili tracce del costruttore della stessa.
Gli specialisti in balistica si occupano di tutto quello che riguarda le armi, sia da fuoco (ordinarie e artigianali) che quelle "bianche" (coltelli, spade baionette etc..). Costoro effettuano la classificazione delle armi, la comparazioni balistica tra bossoli e tra proiettili, si occupano dell’esame dei reperti e della successiva  comparazione con i database nazionali delle armi da fuoco (il c.d. IBIS). Esaminano anche i residui dello sparo e  testano le armi per creare un inventario sempre più completo.
La sezione di dattiloscopia si occupa dell'analisi delle impronte (non solo quelle digitali) e tutto ciò che concerne l'esaltazione papillare latente e il confronto con i database nazionali delle impronte (il c.d. AFIS).
Il laboratorio di fonica e grafica si occupa delle comparazioni vocali, grafologiche e del controllo documentale.
L’unità di analisi criminologiche è un'unità particolare all'interno del RIS i cui specialisti (psichiatri, psicologi e criminologi) si occupano dell'elaborazione di un profilo psicologico nei casi più efferati e senza apparente movente.
L’ultima novità, tra le sezioni del RIS, è quella dedicata agli atti persecutori. Questa  sezione composta da psicologi, sociologi, esperti in criminologia, in analisi statistica e informatica ha il compito di sviluppare studi e ricerche sul fenomeno degli atti persecutori (il c.d. stalking) e delle manifestazioni di violenza, come ad esempio il bullismo, verso vittime vulnerabili, per poi delineare strategie di prevenzione e di contrasto aggiornate ed efficaci.
Analoga  funzione, in Italia, è svolta dalla sezione di Polizia Scientifica della Polizia di Stato.
In conclusione la “parte pubblica” del procedimento  penale dispone di strutture organizzate ed efficienti per coadiuvare l’attività degli investigatori.
                                         
La “parte privata”, ossia la difesa dell’imputato, della parte civile, della persona offesa, del  responsabile civile, del civilmente obbligato per il reato, deve, invece, “arrangiarsi” con mezzi privati ossia  con consulenze di specialisti nei singoli settori, non organizzati militarmente  come i RIS. 
E’ questo tuttavia un punto nevralgico del processo accusatorio : l’avvocato che può ricercare prove a favore del suo assistito è “teoricamente” sullo stesso piano dell’accusa.
Tale facoltà discende direttamente dal riconoscimento del  diritto di difesa e rappresenta esplicazione  del “diritto alla prova” ( previsto dall’art. 190 c.p.p.), inteso  come "il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando".
Solo fornendo alla difesa le possibilità di attingere al materiale probatorio alle stesse condizioni in cui ciò è riconosciuto all'accusa,  è possibile realizzare un vero e proprio diritto alla prova e soprattutto garantire il principio del contraddittorio e della parità tra accusa e difesa: una parità sostanziale e non meramente formale.
In tal senso e con tali obiettivi, la legge 7 dicembre 2000 n. 397, ha introdotto  le norme sulle investigazioni difensive.
La norma cardine è l’art. 327 bis c.p.p. ( introdotto dall’art. 7 della legge 397/2000) che recita :
“1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
2. “La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”
3. “Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze da consulenti tecnici”.
Come è facile intuire è stato  previsto un ampio diritto ad investigare ed a cercare le prove da parte della difesa, innovando profondamente rispetto al passato.
Con la legge n. 397/2000 viene finalmente introdotta una disciplina organica sulle investigazioni difensive, una disciplina che cerca di dare un concreto riconoscimento alla cosiddetta "parità delle armi" tra accusa e difesa.
Infatti, vengono tipizzate le attività di indagine e le modalità con cui devono essere poste in essere da parte del difensore.
Tale normativa legittima  un ruolo “attivo”  del difensore penale.
Le norme del titolo VI bis ( sempre introdotto dalla l. n. 397/200), consentono :
- Il colloquio, la ricezione di dichiarazioni e la assunzione di informazioni da parte del difensore ( art. 391 bis c.p.p.) ;
- La possibilità di procedere a  documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni ( art. 391 ter c.p.p.);
- La possibilità di richiedere documentazione alla Pubblica Amministrazione ( art. 391 quater c.p.p.)
- La possibilità di accedere a luoghi o cose per verificarne lo stato ed eseguire rilievi ( art. 391 sexies c.p.p.)
- La possibilità di accedere a luoghi privati non aperti al pubblico al fine di accertare tracce e altri effetti materiali  del reato ( art. 391 septies c.p.p.);
- La possibilità di formare il “fascicolo del difensore”  nel quale conservare copia degli atti compiuti, mettendole a disposizione delle altre parti  e da depositare presso l’ufficio del giudice delle indagini preliminari ( art. 391 octies c.p.p.);
- La possibilità di compiere accertamenti tecnici non ripetibili dandone avviso  al PM per l’esercizio delle facoltà previste ( art. 391 decies II co. c c.p.p.) .
La  norma dell’art. 391 decies, poi, stabilisce i criteri per la utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.
Da ricordare che , ai sensi dell’art. 391 nonies, la attività investigativa può essere anche preventiva e cioè da svolgersi “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”.
Pur sottolineando  la differenza tra indagini della accusa e investigazioni della difesa, che risiede nella circostanza che mentre le indagini del PM assolvono ad una funzione pubblicistica di accertamento di responsabilità penali nell'interesse della collettività lesa dal reato, le investigazioni del difensore assolvono ad una funzione privata, che trae origine da un rapporto contrattuale tra cliente e avvocato, è giusto valorizzare, da parte degli avvocati, la portata rivoluzionaria della riforma del 2000.
Purtroppo però una serie di ostacoli, impediscono il concreto realizzarsi di una “parità investigativa” tra accusa e difesa.
Essi sono rappresentati:
a) Dalla sproporzione dei mezzi economici e organizzativi  in campo ( mentre il PM può nominare chiunque imputando la spesa all’Erario, il difensore deve fare i conti con il portafoglio del proprio cliente, mentre il PM ha a disposizione nuclei investigativi organizzati, la difesa deve rivolgersi a specialisti privati);
b) Un palpabile atteggiamento di diffidenza dei Giudici nei confronti di quanto promana dal difensore, che, essendo parte privata, garantirebbe un minor grado di obiettività nello svolgimento delle investigazioni ai fini di prova;
c) Una atavica ritrosia della maggior parte degli avvocati  a svolgere ruoli attivi e propulsivi nel corso del procedimento penale, preferendo assumere tattiche attendiste e limitarsi a contrastare quanto raccolto dal Pm con le sole armi della confutazione dialettica.
La tendenza è questa. Ma le tendenze esistono per essere invertite.

Dott.ssa Digirolamo Anita

Articolo scritto il 18/02/2013
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