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SCIENZE FORENSI : UN PATRIMONIO CONOSCITIVO PER LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

SCIENZE FORENSI : UN PATRIMONIO CONOSCITIVO PER LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

LE SCIENZE FORENSI  : PATRIMONIO CONOSCITIVO PER LE  INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

La legge n. 397 del 2000 ha introdotto una disciplina organica dell’istituto delle investigazioni difensive :  un gruppo di norme  che si pone come obbiettivo quello di concretizzare, anche in sede investigativa, la c.d. "parità di armi” tra accusa e difesa.
Gli articoli del titolo VI bis del codice di rito penale hanno tipizzato  le attività di indagine e disciplinato le modalità con cui devono essere poste in essere da parte del difensore.
Un difensore, a questo punto,  che non ha più il solo compito di confutare, con argomentazioni di natura meramente logico formale, la tesi accusatoria,  ma che diviene soggetto attivo dell'attività di indagine al fine di scoprire elementi utili alla difesa del  suo assistito sia esso sospettato/ indagato/imputato o persona offesa da un reato..
Nell’espletamento di tale attività investigativa il difensore, non avendo approfondite conoscenze scientifiche, dovrà avvalersi degli aiuto di consulenti  tecnici ed esperti in specifiche discipline  che potremmo indicare col  termine di "Scienze Forensi”.
Cosa sono e quali sono le scienze forensi?
Le scienze forensi hanno un ruolo cruciale nel sistema della giustizia, perche forniscono informazioni di fondamentale importanza per l’accertamento del reato o di determinati comportamenti sociali.
In sostanza potrebbero essere definite come l’applicazione delle tecniche e metodologie scientifiche alle tradizionali investigazioni di carattere giudiziario.
Il raggio di azione ricompreso nelle  scienze forensi è vastissimo e spazia dalla chimica alla fisica, dalla medicina alla psicologia, nonché ad altri svariati campi della tecnica e dell'ingegneria. 
Entrando nello  specifico e senza pretesa di esaustività  possiamo individuare i seguenti settori:
• L’ Audio analisi forense che si occupa dello studio delle conversazioni verbali, delle comunicazioni telefoniche nonché degli strumenti necessari alla comunicazione quali cellulari, utenze, SMS, SIM, ecc.);
• L’ Antropologia forense che consiste nell'applicazione dell'antropologia fisica nel contesto legale, solitamente per l'identificazione di resti umani;
• La Balistica forense che studia i proiettili e i materiali impiegati tramite l'uso di armi da fuoco;
• La Bloodstain Pattern Analysis (BPA) che studia I vari meccanismi fisici con cui vengono generate le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, lavaggi), essa fornisce indicazioni sulla presunta dinamica delittuosa ed è particolarmente utile in tutte quelle ricostruzioni di eventi che esibiscono tracce ematiche 
• La Botanica forense che studia la vita delle piante in modo da ottenere informazioni sulla scena del crimine;
• La Chimica forense che analizza le sostanze illecite, ed i materiali impiegati negli incendi  e nei residui bellici;
• La Dattiloscopia forense che studia le impronte digitali;
• La Grafologia forense che analizza la psicologia di una persona tramite la propria grafia;
• L’Entomologia forense che esamina gli insetti presenti sul corpo della vittima per accertarne i tempi e le cause della morte ed , inoltre, può rivelare se il corpo ha subito spostamenti dopo il decesso;
• La Genetica forense che analizza le tracce di DNA repertate sulla scena del crimine per cercare di attribuire loro una identità;
• L’Informatica forense che applica metodi e tecniche per rilevare dati nascosti o cancellati da un computer o qualsiasi altro supporto informatico;
• La Patologia forense che analizza le cause del decesso di una persona;
• La perizia su scrittura al fine di accertarne la autenticità ;
• La Psicologia e Criminologia forense che si occupano dello studio della mente, degli atteggiamenti e dei modelli comportamentali dei soggetti che compiono attività delittuose;
• La Tossicologia forense che studia gli effetti delle sostanze illecite e dei veleni sul corpo umano.
 Settori di attività scientifica nei quali si impegnano esperti, periti e cultori della materia capaci di fornire indicazioni rilevanti per l’attività del difensore attraverso consulenze, pareri, consigli.
Quest’ultimo deve curare e coordinare le attività, fornire all’esperto i dati essenziali del tema investigativo e fare in modo che la consulenza si svolga su dati certi e fornisca elementi utili e quanto più possibile "certificati” cioè attendibili.
A tal proposito si ricorda che l’art. 4 delle "Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive” (approvato dal Consiglio delle Camere penali il 14.7.2001 e con le modifiche approvate il 19.1.2007) al comma 1 e 2  stabilisce che :
1. " La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull’oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore”;
2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo al previsione del comma 3 dell’articolo 327 bis del codice di procedura penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore da, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla legge”.
Pertanto l’avvocato titolare del mandato difensivo dirige le indagini e recepisce i dati, le informazioni e le conclusioni degli esperti in scienze forensi.
L’avvocato, in seguito, per la sua attività procedimentale o processuale,  utilizzerà i risultati della investigazioni difensiva tenendo fermi alcuni principi:
• L’evoluzione tecnologica consente di ricavare, dalle persone e dalle cose,  una serie sterminata di informazioni;
• Le informazioni scientifiche ricavate dall’indagine e destinate a divenire "prova” devono essere inserite nel processo e sottostare al linguaggio processuale ossia devono essere esaminate al fine della valutazione di attendibilità, contemperate  in un esame complessivo di tutte le risultanze investigative o dibattimentali, sottoposte alle verifiche idonee e capaci  di  escludere le contro- ipotesi.

*Infine  le informazioni scientifiche devono essere valutate alla stregua dei principi cardine del processo penale  : diritto alla prova,  onere della prova, contraddittorio  e ragionevole dubbio.

In conclusione la prova scientifica non è una prova migliore delle altre : essa deve essere opportunamente maneggiata e valorizzata nel senso  più opportuno alla parte che la introduce nel processo.  
Essa rappresenta uno strumento di conoscenza che il difensore attento e diligente deve saper ricavare dall’ausilio di consulenti altrettanto competenti e preparati, per poi utilizzarlo nel processo penale quale bagaglio conoscitivo utile a supportare le proprie argomentazioni.  
        

 

Avv. Filippo Castellaneta e Avv Digirolamo Anita

Articolo scritto il 31/03/2013
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