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Diritto Penitenziario. Diritto alla segretezza della corrispondenza della persona detenuta.

Diritto Penitenziario. Diritto alla segretezza della corrispondenza  della persona detenuta.

 

                                                   CAMERA PENALE DI BARI                      

                   CORSO di ALTA FORMAZIONE SULLA ESECUZIONE PENALE   


                                       “Segretezza epistolare. Forme di tutela “

                                               
           Incontro dell’8/11/2011 . Sintesi dell’intervento dell’avv. Filippo Castellaneta
                                      

1.Diritto alla corrispondenza della persona detenuta  e sua inviolabilità .

La persona sottoposta a detenzione subisce, in forza di un valido titolo  esecutivo, la privazione della libertà, ma, in ogni caso,  mai deve subire la perdita dei suoi diritti fondamentali.
 E tra i diritti fondamentali della persona detenuta  vi è quello di comunicare con altre persone sia all’interno del carcere, sia, e soprattutto, all’esterno.

Comunicare con l’esterno è una vera e propria necessità della persona detenuta  che riguarda sia la sua sfera interiore sia le sue esigenze  pratiche.
Tale necessità  deve essere salvaguardata e favorita perché in questa maniera egli conserva o crea quel ponte necessario ed indispensabile  con la società civile “esterna” al carcere  che lo riaccoglierà  quando avrà finito di scontare la pena.

Il detenuto ha, quindi, la esigenza ed il diritto di creare e coltivare  di continuo canali di comunicazione con l’esterno: con il suo difensore per decidere le strategie processuali  o le iniziative da assumere nella fase di esecuzione della pena, con la famiglia per mantenere vivi i rapporti con i propri cari, con le Istituzioni  per avanzare le sue pretese e le sue richieste, con tutto il mondo esterno per continuare a coltivare affetti , amicizie, rapporti di lavoro, rapporti umani.

 Per favorire l’attuazione di tale diritto alla corrispondenza la legge penitenziaria ha previsto la disponibilità degli oggetti materiali idonei alla sua attuazione, infatti  “ l’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza”  ( art. 18 comma 3 legge 354/1975) .

La persona detenuta, quindi,  ha diritto alla tutela della propria  corrispondenza epistolare.
Ed è una tutela che ha fondamenta “altolocate”, cioè la Costituzione italiana  e la Convenzione  Europea dei diritti dell’Uomo ed elle libertà fondamentali.  

L' art. 15 della Costituzione prevede che " La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

Tale norma presidia con particolare rigore il diritto alla libertà' ed alla segretezza della corrispondenza delle persone e naturalmente  anche delle  persone detenute posto che, come detto in premessa, lo status captivitatis limita la libertà' ma non sopprime i diritti inviolabili dei condannati.

Il principio costituzionale  esprime una doppia garanzia : riserva di legge, nel senso che deve essere il legislatore ordinario a stabilire con legge ordinaria in quali casi la corrispondenza può essere censurata o sottoposta a controlli, e riserva di giurisdizione nel senso che deve essere il Magistrato con atto motivato a stabilire in concreto in quale ipotesi vanno poste delle limitazioni alla libertà' di corrispondenza.

L’altra fondamentale tutela è prevista  a livello di principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale atto  prevede all' art 8 che  :" Ogni persona ha diritto al rispetto della sua corrispondenza . Non e' ammessa alcuna limitazione di una pubblica autorità' all'esercizio di questo diritto se non prevista dalla legge e nella misura in cui e' necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del Paese, la difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati , la tutela della salute e della morale, la tutela delle libertà e dei diritti altrui". 


2.  La normativa della legge sull’ordinamento penitenziario e la sua modifica.

Le norme in materia previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario, nella loro formulazione originaria, hanno subito modifiche, proprio  perché non assicuravano il rispetto di quei principi sopra indicati.
 Infatti  dalla Corte di Giustizia Europea sono, arrivati, negli anni passati, i rilievi idonei a far adeguare il nostro legislatore ai principi sopra menzionati.
Infatti la normativa nazionale ( l. 354/1975 e D.P.R. 230/ 2000), che annovera la libertà di corrispondenza tra gli elementi fondamentali del trattamento penitenziario ( art. 15 ord. Pen. ), in tema di controlli sulla corrispondenza di detenuti ed internati, è stata più volte oggetto di censure da parte  della CEDU, perché si poneva in contrasto con le garanzie stabilite dalla Costituzione e con i principi elaborati a livello europeo.
Le norme oggetto di attenzione furono l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario ( l. n. 354/1975) e l’art. 39 del regolamento penitenziario ( DPR n. 230/2000).
Infatti, dette norme:
- articolavano un doppio filtro di controlli sulla corrispondenza ,  ispezione e trattenimento, e ne affidavano la competenza alla  direzione dell’Istituto penitenziario violando la riserva assoluta di legge prevista dall’art. 15 Cost. sopra citato;
- ponevano come unico presupposto per l’applicazione di tali controlli il “mero sospetto”  ( 6° comma), attribuendo una eccessiva discrezionalità alla direzione dell’Istituto ( salva la decisione del Magistrato di sorveglianza o dell’autorità giudiziaria che procede, di inoltrare o trattenere la corrispondenza epistolare sottoposta a  visto di controllo );
- non specificavano i casi in cui la limitazione di tale corrispondenza poteva essere adottata;
- non stabilivano la durata e le ragioni che potevano giustificare tale limitazione;
- non individuavano i criteri cui doveva ispirarsi il Giudice al riguardo, mancando la previsione di un onere di motivazione del provvedimento e non specificando neppure la forma;
- non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti ed internati.


La Corte Europea censurò la normativa nazionale quale risultante dalle citate disposizioni della legge 26.7.1975 n. 354 e del regolamento di cui al DPR 230/2000, ritenendola  inadeguata e non in linea con i principi sanciti dalla citata convenzione.
Numerose furono le sentenze della corte Europea che condannarono la  legislazione italiana .
Tra le più importanti si sottolineano:
Corte Europea, sent. del 15.11.2012 Diana c Italia che censurò l’art. 18 l.354/1976 per la eccessiva discrezionalità attribuita alle autorità competenti ;
Corte Europea, sent. n. 26 /1999 che censura la normativa nazionale, in tema di diritto alla corrispondenza dei detenuti, per l’assenza di una tutela giurisdizionale per detenuti ed internati;
Corte Europea sez. II sent. Del 21.12.2000 Rinzivillo c Italia con la quale l’Italia fu condannata  per i controlli effettuati sulla corrispondenza di un detenuto, controlli che, secondo la Corte, “hanno rappresentato una ingerenza dell’Autorità nel diritto al  rispetto della vita privata e familiare e di cui all’art. 8 della Convenzione Europea”.

 Al contempo, sul piano del diritto interno, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26/1999, aveva censurato la disciplina dei controlli sulla corrispondenza nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell' amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.


3. Normativa vigente

3.1. Art. 38 DPR 230/200

A seguito di tali rilievi delle Corti europee e nazionali si ottiene un primo risultato per la nostra legislazione rappresentato dall’approvazione del DPR 230 del 2000 che intendeva  rispondere, ma solo in parte, ai rilievi delle Corti sopra menzionate.
La norma in questione è l’art. 38 DPR 230/2000.
Tale articolo di legge ( al  comma 6 ) introduce due momenti del controllo, uno amministrativo e potremmo dire diremmo cautelare , e cioè' l'ispezione ed il trattenimento” ad opera dell'autorità penitenziaria, e poi la decisione dell'autorità giudiziaria in ordine alla decisione sull' effettivo inoltro o al trattamento definitivo.
Detta corrispondenza è inoltrata o trattenuta su decisione del Magistrato di Sorveglianza o dell’autorità giudiziaria che procede.
La direzione deve sempre informare il Magistrato di Sorveglianza, nonché il detenuto.
La norma, poi dell’ art. 38 comma 11 stabilisce che non può essere sottoposta a visto  di controllo la corrispondenza indirizzata  a dalla persona detenuta a organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'Uomo di cui l' Italia fa parte.

3.2. La legge 95/2004. Introduzione art. 18 ter o.p.

In seguito è la legge 8 aprile 2004 n. 95 che ha avviato il meccanismo di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria, rafforzando la posizione soggettiva del detenuto in materia di corrispondenza.
Infatti, tale legge :
- Ha razionalizzato l’intera disciplina in un’unica disposizione  normativa: l’art. 18 ter o.p., abrogando le previgenti disposizioni;
- Ha comportato la completa  giurisdizionalizzazione del procedimento di controllo della corrispondenza ;
- Ha indicato i presupposti tassativi delle misure restrittive;
- Ha attribuito la esclusiva competenza in materia al magistrato di sorveglianza o al giudice che procede;
- Ha ammesso il reclamo verso i provvedimenti al Tribunale ordinario ed il successivo ricorso per Cassazione   

3.3. La norma cardine : l’art. 18 ter legge 354/1976 ( inserito dall’art. 1 della legge n. 95/2004).

L’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario è la norma cardine per comprendere la disciplina della corrispondenza dei detenuti.

Il controllo della corrispondenza è possibile purchè venga disposto  dal Magistrato  di Sorveglianza o dal Giudice che procede e può essere decretato su richiesta  del pubblico ministero o su proposta del direttore del carcere.
Il controllo può avvenire per un lasso temporale di mesi 6 , prorogabili per periodi non superiori a mesi 3.

Il controllo è ammesso soltanto per esigenze di indagine, di investigazione o di prevenzione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine “extra murario”.
Il controllo può riguardare singoli detenuti e deve essere sempre “motivato” cioè fondato su concreti elementi di valutazione e non su “meri sospetti”.

La disposizione citata stabilisce come si esplica il controllo della corrispondenza.
Sono tre le modalità di controllo :
1) Controllo delle buste ;
2) Visto di controllo;
3) Limitazioni alla corrispondenza epistolare.

Controllo delle buste
Il controllo delle buste consiste in una ispezione che mira a verificare che l’intero volume della corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, non contenga oggetti non consentiti, al fine di tutelare l’ordine o la sicurezza interna all’istituto di pena. E’ svolto alla presenza del detenuto o dell’internato.
            
             Visto di controllo
Il visto di controllo, con possibilità di trattenimento, implica  l’esame della corrispondenza, e quindi la lettura degli scritti. E’ eseguito dall’Autorità giudiziaria ( PM o direttore dell’Istituto) che ne può delegare l’attuazione ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria.
Il trattenimento amministrativo è un vero e proprio  potere cautelare posto nelle mani del direttore dell’Istituto di pena.
Su tale potere censorio non poche sono le perplessità sollevate : violerebbe la garanzia della riserva di legge ( in quanto previsto da una norma regolamentare – l’art. 38 reg. pen.- e non dalla legge), nonché l’art. 8 della Convenzione europea perché non indica in maniera tassativa i casi in cui è ammesso. Inoltre continua a basarsi sul presupposto del “sospetto” : sospetto che
nella corrispondenza vi siano elementi di reato o sospetto  che la corrispondenza stessa costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto.
Tuttavia vi è l’obbligo di investire immediatamente l’autorità giudiziaria ai fini della decisione finale in ordine al “trattenimento”.
Spetta al Giudice, infatti, valutare se nella corrispondenza sussistono gli elementi di reato o il pericolo di sicurezza segnalato dalla direzione dell’Istituto e procedere, quindi secondo le norme del codice di procedura penale in tema di sequestro del corpo di reato di sequestro preventivo.
  
           Limitazioni alla corrispondenza epistolare
Per quanto riguarda le limitazioni alla libertà di ricevere o inviare corrispondenza occorre sottolineare  che esse rappresentano l “extrema ratio” e vanno , in ogni caso, disposte soltanto quando vi siano “ esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati” (1)
Possono essere adottate autonomamente oppure a seguito di ispezione o visto di controllo.
Vi è tuttavia, una area di “immunità” , cioè dei canali comunicativi che non possono, mai , essere oggetto di limitazioni.
Essi riguardano la corrispondenza :
*tra persona detenuta e Difensore e suoi collaboratori,
*tra persona detenuta e Autorità Giudiziaria .
* tra persona detenuta e membri del parlamento o di organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell’Uomo;
* tra persona detenuta e rappresentanze diplomatiche o consolari.

Impugnazioni
Altra importante innovazione apportata dalla legge 95/2004 risiede nella previsione dei mezzi di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti restrittivi della libertà di corrispondenza.

L’art. 18 ter comma 5 o.p. stabilisce che qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto o l’internato vengono immediatamente informati.

Contro i provvedimenti limitativi della libertà di corrispondenza è stata introdotta la procedura del reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge o.p. .
L’art. 18 ter comma 6 stabilisce, infatti, che il detenuto o internato può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza ovvero, negli altri casi, al Tribunale in composizione collegiale  nel cui circondario ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento , con la importante precisazione che del collegio non può far parte il Giudice che ha emesso il provvedimento.
La procedura segue i dettami dell’art. 666 c.p.p.

Contro l’ordinanza emessa dal Tribunale è poi ammesso Ricorso per Cassazione per violazione di legge.


            Nonostante le previsioni della legge 95/2004, l’Italia è ancora oggi, spesso, oggetto di pronunce di  condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di corrispondenza dei detenuti. Tanto per comportamenti che denotano , soprattutto in materia di “trattenimento” della corrispondenza inviata alla persona detenuta , violazione dell’art. 8 CEDU.


(1) Nelle more è intervenuta la interessante sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, n. 28997 del 19 aprile 2012 che ha stabilito che l’Autorità giudiziaria non può prendere segretamente cognizione della corrispondenza epistolare in applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni telefoniche.
In tale caso la Corte ha ritenuto adottato in violazione di legge il decreto che disponeva la “intercettazione di corrispondenza epistolare”.

 

 

Avv. Filippo Castellaneta

 

 

 

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 25/11/2012
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