Articoli > Diritto e ragione

Il decreto legislativo n. 36 del 2018 cambia la procedibilità per alcuni reati

Il decreto legislativo n. 36 del 2018 cambia la procedibilità per alcuni reati


PENALE / dal 9.5.18 necessaria la querela per alcuni tipi di reato.

Una nuova riforma che riguarda il diritto penale sostanziale e processuale è pronta ad entrare in vigore.

Infatti dal 9 maggio 2018 troverà applicazione il D.Lgsl. n. 36/2018 approvato il 10 aprile scorso che riscrive la condizione di procedibilità per alcuni tipi di reato quali la truffa, l’appropriazione indebita, la frode informatica,  le minacce, l’uccisione di animali altrui, al rilevazione del contenuto di corrispondenza, la falsificazione di comunicazioni telefoniche, la falsificazione di comunicazioni digitali.

L’area della procedibilità a querela si estende in quanto il legislatore per alcuni tipi di reato ritiene che l’offesa sia meno grave ed il fatto perseguibile soltanto  se vi è una dichiarazione  di volontà  in tal senso, rappresentata per l’appunto dalla querela. .

Nel diritto intertemporale si genereranno varie  ipotesi :

1) Fatti accaduti dopo il 9.5.2018: si applica la nuova normativa;
2) Fatti accaduti prima del 9.5.2018: da questa data inizia a decorrere il termine trimestrale ( art. 124 c.p.p.) se la persona offesa ha già avuto notizia del fatto costituente reato.
3) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente in Procura: il sostituto titolare del fascicolo dovrà informare la persona offesa che deve, se lo ritiene, fare dichiarazione di querela: in tal caso il termine di tre mesi decorre dal momento in cui al persona offesa avrà ricevuto la comunicazione.
4) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente in primo grado o in appello : il Giudice informerà la persona offesa della necessità affinchè il processo prosegua di fare dichiarazione di querela ed anche in questo caso il termine sarà di tre mesi dal momento in cui l’interessato avrà ricevuto la informativa.
5) Fatti accaduti prima del 9.5.2018 e processo pendente dinanzi il Giudice di legittimità (Cassazione) : non vi è alcuna previsione ma la Suprema Corte potrebbe rimettere gli atti al giudice a quo per la verifica procedimentale.

L’intento del legislatore è quello di evitare che per fatti di modesta gravità possano entrare in vigore interventi punitivi automatici e al contempo di fare emergere l’interesse privato alla punizione del colpevole.
Per questo sarà la parte offesa a stabilire che si possa procedere all’avvio della azione penale.
Va ricordato altresì che consente la eliminazione del reato anche la "condotta riparatoria”, introdotta ad agosto scorso, e che consente  a oggetti imputati di reati perseguibili a querela di estinguere il reato eliminando il danno e procedendo ad una conciliazione con la parte lesa.
Il "diritto penale minimo” è, quindi sempre più affidato alla disponibilità delle parti in causa ed alla possibilità di mediazione attraverso la conciliazione.

avv. Castellaneta  Filippo  


 

Articolo scritto da: Filippo Castellaneta il 25/04/2018
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -