Il tempo non può prevalere sul giusto.
Il "giusto” processo deve avere una durata ragionevole.
Il diritto penale degli ordinamenti evoluti è un prodotto prevalentemente moderno.
I principi su cui si basa il modello garantista sono:
a) La stretta legalità;
b) La materialità ed offensività dei reati;
c) La responsabilità personale;
d) Il contraddittorio;
e) La presunzione di innocenza.
Detti principi come si sono affermati e consolidati nelle Costituzioni moderne e nelle legislazioni dei Paesi civili, formano nel loro insieme un sistema coerente e unitario.
E’ necessario mantenere la unitarietà del sistema ed ispirarsi sempre a questi principi per mantenere la coerenza dell’intero impianto normativo-giuridico e per evitare che vengano compromessi i diritti fondamentali dell’Uomo che, in Carte Costituzionali come la nostra ricevono tutela assoluta.
Nessun altro diritto può entrare in comparazione con quelli che sono i diritti di inviolabilità della persona umana, di tutela della libertà personale, di difesa nel momento in cui si viene sottoposti ad un procedimento penale, di applicazione di un giusto processo come declamati dalla Costituzione del 1948 e successive modifiche.
La nostra Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ritiene la libertà personale inviolabile, afferma che il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, declama che la responsabilità penale è personale e l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva, prevede che il processo si svolga in contraddittorio delle parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e che la persona sottoposta a processo disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa.
Pensare di comprimere queste garanzie ineludibili in ragione di altre esigenze è impensabile e costituirebbe una violazione di principi costituzionali.
E’ ricorrente il ragionamento che purtroppo oggi alcuni rappresentanti delle Istituzioni compiono, e secondo il quale è necessario comunque ridurre i tempi dei processi e per fare ciò possono essere accorciati i tempi delle indagini e compresse e sacrificate anche le garanzie difensive inserite nella Carta Costituzionale ed in specie nell’art. 111 della Costituzione che stabilisce il principio del "giusto processo”.
Processo "giusto” non è quello che porta alla assoluzione o alla condanna a seconda degli interessi in gioco e del "tifo” della opinione pubblica ma un processo che si svolga secondo le garanzie, i modi e le regole ( compresi i tempi) previsti dalla legge.
Ma il "tempo” non può essere anteposto al "giusto".
La Corte Costituzionale più volte negli anni è intervenuta per sancire queste regole ed affermare come la tutela dell’imputato, sottoposto al vaglio della giustizia penale, deve essere la più ampia possibile.
E nel caso in cui una fonte sovranazionale prevede una tutela ancora maggiore di tali diritti fondamentali, tale norma deve trovare pieno ingresso nell’ordinamento interno.
La sentenza della Consulta n. 317 del 4.12.2009 contiene la affermazione di tali principi.
Detta sentenza pronunciò la illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all'imputato rimasto contumace, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, di impugnare la sentenza di condanna pur in presenza di una impugnazione da parte del suo difensore di ufficio.
La Corte ritenne di riconoscere il diritto di impugnazione anche all'imputato al fine di garantirgli l’esercizio di un diritto fondamentale che non può essere delegato ad un altro soggetto sebbene legittimato a farlo.
Nel corpo di questa sentenza si leggono i richiami a quei principi ineludibili che sono la essenza del sistema penale garantista.
Scrivevano infatti quei giudici: "Si deve esaminare l’eventualità il diritto di difesa del contumace inconsapevole debba bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell’art. 111 della Costituzione”.
Ebbene:
1) Il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie;
2) Quello che rileva è esclusivamente la durata del "giusto processo” quale delineato dalla norma Costituzionale dell’art. 111: una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost. che da un lato imporrebbe piena tutela al principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti;
3) Un processo non "giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata;
4) Il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa sono garantiti da norme costituzionali e risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (diritto ad un equo e giusto processo);
5) Un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali.
Pertanto non è il processo che deve avere una durata ragionevole, ma il processo ”giusto” ossia quello celebrato nel rispetto di ogni garanzia, prima di tutte il contraddittorio nella formazione della prova, e celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
Dal 2009 ad oggi la Consulta non ha mutato indirizzo: è la politica, mutata purtroppo in senso giustizialista, che ritiene di poter
superare il modello garantista e tornare a quello autoritario ed inquisitorio.
Avv. Filippo Castellaneta
Articolo scritto il 15/03/2020