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La ragione nel diritto penale ed al tempo dei populismi.

La ragione nel diritto penale ed al tempo dei populismi.

La "Ragione” nel diritto penale e al tempo dei populismi.

La ragione è la facoltà di pensare, peculiare dell’uomo.

Il termine deriva dal latino: ratus, participio passato di reri "stabilire” e onis significato originario di "conto, conteggio”. 

Secondo i dizionari essa consiste nella capacità di discernere, di determinare rapporti logici e di formulare giudizi.

Alla ragione si attribuisce il governo e il controllo dell’istinto.

La ragione governa il diritto.

Nel momento in cui i sistemi processuali hanno abbandonato il giudizio nelle forme di "ordalia”, è stata la razionalità che ha stabilito gli assiomi del "diritto”, ossia la sapienza giuridica, ispirata ad una ragione superiore, che armonizza gli interessi del singolo con quelli della comunità cui appartiene.

Nel diritto penale fondamentale è la distinzione tra la ragione nel diritto penale, ragione del diritto, ragione di diritto penale.

Nel primo senso ragione designa il tema della razionalità delle decisioni penali e cioè il sistema dei vincoli e delle regole, elaborato sulla tradizione liberale, e diretto a fondare sulla "conoscenza” e non sulla "autorità” le procedure di imputazione e di sanzionamento penale. Quindi minimizzazione del potere e massimizzazione del "sapere giudiziario”.

La ragione del diritto, propria della filosofia del diritto, nella giustizia penale rappresenta ed indica le giustificazioni e la necessità delle proibizioni, delle relative sanzioni nonché delle forme e dei criteri delle decisioni giudiziarie.

La ragione di diritto penale fa esplicito riferimento al fatto che il sistema penale deve avere una sua coerenza razionale e logica, deve rappresentare, cioè,  un modello costituzionale di legalità.

Può affermarsi quindi che:
 
"La ragione nel diritto penale implica che il Giudice pronunci le sue decisioni non in base all’Autorità che lo investe, ma in virtù della conoscenza dei dati processuali e della loro intepretazione  in riferimento a norme ispirate al canone della necessità delle proibizioni”.
E quindi:
"Il processo penale deve svolgersi secondo le regole di correttezza delle decisioni giudiziarie ispirate al canone del giusto processo elevato a rango di norma costituzionale all’interno di un sistema ispirato a criteri di razionale applicazione delle norme e delle pene”. 

E che: "le norme penali devono essere emanate solo se veramente  necessarie e prevedere pene legali e  proporzionate al fatto".

Se si fosse tenuto conto di questi criteri epistemologici,  il legislatore ultimo sarebbe stato più attento e meno scriteriato nella emanazione di nuove leggi volute per cavalcare l’onda, molto spesso immotivata, di paure inconsulte di masse opportunamente fuorviate da campagne di stampa volte a rappresentare costantemente il "pericolo securitario”   come questione imprescindibile ed urgente.

Il consenso popolare, spesso presunto in base a discutibili statistiche promananti dai social,  ha indotto i politici di governo ad approvare leggi ai limiti della costituzionalità: oggi pare che ogni nuova legge penale trova la sua ratio solo e soltanto nel bisogno di aumentare le pene, di punire nuove fattispecie di reato di assicurare che la pena sia il carcere e solo il carcere.

Il tutto in spregio di principi costituzionali che ispirano il diritto ed il processo penale, e quel che è più grave  in spregio di quella ragione che deve sempre governare il diritto.

La legge sulla prescrizione, la legge sulla legittima difesa, quella cosiddetta "spazzacorrotti”, la legge "codice rosso” e prima ancora la legge sull’omicidio stradale altro non sono il pasto gettato, dal politico desideroso di rapido consenso,  al popolo da sempre desideroso di leggi severe, di decisioni severe e di pene severe.

Eppure la Costituzione prescrive che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e quindi anche nel corso di un procedimento penale, che la  libertà personale, le comunicazioni e la corrispondenza sono inviolabili, che la difesa è garantita "in ogni stato e grado  del processo”, che la pena deve sempre tendere, e quindi anche nel momento della sua previsione normativa, a criteri che non ne facciano venir meno la sua funzione "rieducativa” e "risocializzante”.

Certo ci sarà la Corte Costituzionale che farà in modo di intervenire, ove sollecitata in tal senso,  per ripristinare  il rispetto dei precetti costituzionali.

Ma quello che purtroppo emerge in questa fase di preoccupante corsa del legislatore  all’aumento delle pene ed alla ricerca di severità di decisioni per ottenere il plauso del popolo urlante, è proprio l’accantonamento della "ragione” quale  principio ispiratore delle leggi e che per prerogativa non urla, rimanendo in silenzio,  e preoccupa la creazione accompagnata dal chiasso giustizialista  di un miscuglio di norme che per la loro eccezionalità finiscono con l’alterare le architravi portanti del sistema penale ponendosi spesso al di fuori del sistema, fino ad oggi, appunto, razionalmente concepito.

Alle urla, ora, è preferibile il silenzio, della ragione.

25 luglio 2019                                                        Avv. Filippo Castellaneta  



Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 25/07/2019
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