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Le recenti modifiche in materia di esecuzione penale: legge n. 94/2013

Le recenti modifiche in materia di esecuzione penale: legge n. 94/2013

     DIRITTO PENITENZIARIO

           Le recenti modifiche alle norme che riguardano la esecuzione penale.


In tema di esecuzione penale, negli ultimi mesi si sono succedute, una serie di norme emanate dal Parlamento e volte, da un lato a cercare di porre rimedio al problema del sovraffollamento carcerario oggetto di numerose censure dal parte degli Organi di Giustizia Europei, del parlamento Europeo e finanche della Corte Costituzionale, e dall’altro per  inasprire, all’evidente fine di soddisfare le pretese dell’opinione pubblica per l’incessante susseguirsi di delitto sanguinari contro le donne,  per i reati rientranti nell’ambito della c.d. “violenza domestica” e “violenza di genere”.
L’apparato normativo è costituito da :
1) decreto legge 1° luglio 2013 n. 78 ;
2) legge 9 agosto 2013 n. 94 di conversione del predetto decreto ( “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”)
3) Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 ( “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” )
4) Legge 15 ottobre 2013 n. 119.

In questa sede ci interessano esclusivamente le norme che hanno inciso sulle modalità di esecuzione della sanzione penale ed hanno previsto nuove possibilità di sospensione della stessa per consentire l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
L’intento del legislatore, pur ravvisando nello stesso un leggero cambiamento di tendenza rispetto al passato, è ispirato come detto in premessa dalla necessità di ovviare all’annoso problema del sovraffollamento e della invivibilità delle carceri.
Infatti, laddove si scorresse la premessa al decreto legge n. 78 riscontriamo che notiamo che il Governo prende atto della “insufficienza dell’attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive”;
rileva che : “”non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione”;
ribadisce che “ la CEDU, con sentenza 8.01.2013 ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti” .
e quindi procede ad introdurre alle norme del codice di procedura penale relative alla esecuzione delle pene detentive e alle norme dell’ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari, e all’art. 73 DPR 309/90 ( in materia di droga,  alcune modifiche .

Le modifiche di rilievo apportate dal decreto e dalla successiva legge di conversione sono le seguenti : .
1) Modifiche al codice di procedura penale :
1.1. Introduzione del comma 4 bis all’art. 656 c.p.p., con la previsione che il pubblico ministero prima di emettere l’ordine di esecuzione  verifichi la esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinchè  provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il Magistrato di Sorveglianza provvede “senza ritardo”.
Sono esclusi da detta procedura :
a) I condannati per i delitti di cui all’ ’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354;
b) I condannati che si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diventa definitiva ( tuttavia in tale caso ai sensi del nuovo comma 4 –ter dell’art. 656 il pubblico ministero mette l’ordine di esecuzione e se ricorrono i presupposti per la sospensione trasmette senza ritardo gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata).

1.2 Introduzione del comma 4-quater all’art. 656 cpp statuente che il PM possa avviare la procedura di esecuzione della condanna, così come  prevista dal precedente comma 4 bis,  dopo la decisione del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata.

1.3 Introduzione  nel 5°  comma dell’art. 656 dell’inciso “ quattro anni nei casi prevsiti dall’ art, 47 ter comma 1 “. Vale  a dire la previsione della sospensione della esecuzione allorchè la pena da eseguire  sia non superiore a 4 anni nelle ipotesi disciplinate dall’art. 47 ter e cioè :
– donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;
- padre di prole inferiore  ad anni 10 con lui convivente e madre deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole;
– persona in condizioni di salute gravi
- persona ultra sessantenne  inabile;
- persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, lavoro  o studio.


1.4  Soppressione della disposizione che impediva la sospensione della esecuzione nei confronti dei condannati per :
- Furto aggravato ( 624 quando ricorrono 2 aggravanti di cui all’art. 625 c.p.)  bis e 624 cp)
- Delitti aggravati dalla clandestinità ( art. 61 n. 11 bis c.p.)

     1.5   Introduzione del divieto di sospendere la esecuzione per i condannati dei delitti  di maltrattamenti aggravati ( art. 572 2° comma)
Atti persecutori aggravati ( art. 612 bis terzo comma);

    1.6      Soppressione della lettera c) dell’art. 656 comma 9 che impediva la sospensione della esecuzione nei confronti di condannati  ai quali era stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 4° comma c.p.p.


2) Modifiche alle norme dell’ordinamento penitenziario.

2.1 Introduzione dell’art. 4 ter all’art. 21 o.p. : possibilità che i detenuti ed internati vengano assegnati  a prestare la propria  attività a titolo volontario e gratuito nella esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. Sono esclusi da tali benefici i condannati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. . Si applicano le modalità previste dall’art. 54 Decreto legislativo n. 274/2000.

2.2.Abolizione del comma 1.1. dell’art. 47 ter o.p. che prevedeva  per i recidivi la possibilità della detenzione domiciliare soltanto se la pena da eseguire era inferiore ad anni tre;

2.3 Abolizione della parte finale dell’art. 47 ter comma 1 bis laddove prevedeva il diniego della applicazione della detenzione domiciliare ai recidivi ex art. 99 quarto comma .

2.4 Previsione della possibilità di rivolgere istanza per la detenzione domiciliare al Magistrato di Sorveglianza laddove vi sia “un grave pericolo nella protrazione dello stato  di detenzione”.

  2.5    Riformulazione del comma 9 dell’art. 47 ter che prevedeva la sospensione del benefico  della detenzione domiciliari  in caso di denuncia per il reato di cui all’art. 385 c.p. e la revoca in caso di condanna: introduzione dei casi di “lieve entità” che possono evitare, a discrezione del Tribunale  di Sorveglianza, la revoca del benefico 

2.6      Abolizione dell’art. 30 quater che modulava  la concessione dei permessi premio     ai recidivi e conseguente aumento dei giorni concedibili ogni anno per permessi premio a condannati minori di età ( anche 30 giorni per un singolo permesse e anche 100 giorni in ciascun anno di espiazione della pena).

2.7  Rimodulazione dell’art. 30 ter comma 4 con modifica delle lettere a) b) e c) : possibilità di ammettere la concedibilità del permesso per condannati all’arresto o reclusione non superiore a 4 anni ( rispetto ai 3 della precedente previsione) o dopo la espiazione di un quarto della pena anche in caso di condanna alla reclusione a 4 anni.


2.7   Abolizione dell’art. 50 bis che modulava la concessione della semilibertà ai recidivi.

2.8    Abolizione  del comma 7 bis dell’art. 58 quater che vietava alla concessione di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per più di una volta al condannato ala quale sia stata applicata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p.p..


3) Modifiche al DPR 309/90
3.1. Introduzione del comma 5 ter all’art. 73 con previsione della concessione dei benefici alla persona tossicodipendente anche nella ipotesi in cui abbia commesso reati diversi da quelli elencati nell’art. 73 dpr 309/90, salvo che si tratti di reati previsti dall’art. 407 coma 2 lett. a) de codice di procedura penale.


Le norme introdotte consentono, innanzitutto, di eliminare gli ostacoli che sistematicamente si frapponevano alla concessione di misure alternative e permessi premio ai soggetti recidivi.
Questa, appare, dopo una prima lettura del provvedimento, la novità di maggior rilievo: i recidivi non sono più esclusi da qualsiasi percorso risocializzante, ma vengono considerati alla stregua delle altre persone detenute, salvo a verificare la volontà di ravvedimento delle une e delle altre, compito questo cui i Tribunali ed i Magistrati di Sorveglianza sicuramente riserveranno la  loro “autonomia”. 

Il decreto costituisce quindi una inversione di tendenza rispetto a tutta una serie di leggi che negli anni scorsi avevano prodotto un aumento del fenomeno della cancerizzazione.
Il Governo lo ha fatto perché pressato dall’Europa che considera la situazione dei detenuti delle nostre carceri molto vicina se non assimilabile al “trattamento degradante” vietato da tutte le Convenzioni internazionali e dalla Costituzione.
La eliminazione delle norme che vietavano l’accesso alle misure alternative ai recidivi, la previsione dell’applicazione della detenzione domiciliare in maniera più elastica, la sospensione della esecuzione nell’attesa di verificare la “effettiva” consistenza ( al netto della liberazione anticipata) della pena ancora da scontare, la eliminazione del divieto di sospensione per i reati di furto aggravato, consentiranno una maggiore applicazione di sanzioni diverse dal carcere.
Un piccolo passo in avanti per evitare i problemi e le tragedie del sovraffollamento carcerario ed in attesa di una reale e radicale riforma del sistema sanzionatorio, di un ripensamento del concetto di “pena” che non ponga più il carcere come modello sanzionatorio quasi esclusivo, e di un catalogo di sanzioni quanto più possibile “individualizzate” e che tenda per davvero alla “rieducazione” del condannato ed al suo reinserimento sociale scongiurando ipotesi di recidiva.


Avv Filippo Castellaneta

 

Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 27/11/2013
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