Il cuore del processo penale è il dibattimento, ed il punto centrale del dibattimento è l'assunzione della prova orale tramite il sistema della cross examination.
Su questo concetto concordano ormai studiosi ed operatori tutti del processo penale.
L’ esame incrociato, rappresenta, per gli avvocati penalisti, una tra le più importanti rivoluzioni di ruolo e di funzioni che il nuovo codice di procedura penale ha introdotto.
Esso impone non solo una modifica del ruolo del difensore rispetto al passato ma implica una crescita culturale e professionale degli avvocati penalisti che si cimentano nel dibattimento penale.
Pensate :
In passato, prima del 1989, era il Giudice a rivolgere direttamente le domande al teste e solo al termine del suo “interrogatorio” chiedeva al difensore se voleva rivolgere anch’egli delle domande, ma costui, per “non intralciare i lavori”, spesso si asteneva “prudentemente” dall’esercitare tale sua facoltà.
Oggi, invece, il difensore è il propulsore ed il protagonista nella assunzione della prova orale : sceglie e cita i testi a discarico ,conduce l’ esame ed il controesame, ed inoltre deve curare di preparare una scaletta per far emergere quello che è il suo “thema probandi”, deve essere pronto ad opporsi a domande suggestive nel corso dell’esame, deve curare gli aspetti psicologici della testimonianza, deve opporsi alla forza d’urto dell’art. 507 , deve essere pronto a far dichiarare un teste ostile e svolgere tante altre attività che hanno grande rilievo in vista dell’obiettivo di trovare argomenti a favore della tesi difensiva.
Insomma il momento “topico” del dibattimento è quello in cui si procede alla assunzione di testimonianze orali : e qui che si gettano le basi di una assoluzione o si creano i presupposti per una condanna.
E’ qui la “centralità” della cross examination!
Ed allora occorre un difensore in grado di capire come deve muoversi e parlare, occorre un professionista che abbia una base culturale forte, occorre un avvocato che conosca le regole e sappia fare tesoro dell’esperienza.
E la prima regola è che l’esame o il controesame si preparano prima! E non si affidano al caso,si pianificano in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati perché può andare bene una volta ma non due…
E proprio sul terreno della cross examiantion che assistiamo allo scontro, ancora in atto, tra due vecchie logiche di concepire il processo.
Una prima considerazione, per quel che riguarda il sistema italiano, va fatta.
Nella maggior parte dei processi poiché manca la giuria , quindi ci si trova di fronte ad Giudice tecnico , il quale è portato ad espandersi e quindi si scontrano la vecchia logica del processo onnivoro che si muove per far uscire la verità a tutti i costi, e la nuova logica del processo di parte, affidato alle strategie di una avvocato dell’accusa ( PM) che cerca prove per dimostrare la colpevolezza dell’imputato ed un avvocato della difesa che cerca di falsificare quelle prove e/o di cercare e far emergere prove a favore dell’imputato.
A questo punto come efficacemente sostiene lo Spangher (cfr. atti del convegno “esame incrociato e giusto processo: per non tornare indietro Alghero 8-9 settembre 2009), si può affermare “ o si va dal 468( c.p.p.) in sù o si va dal 507 (c.p.p) in giù “, ossia o si cerca di far valere la logica del processo di parte di fronte ad un giudice terzo oppure si ricade nella vecchia logica del Giudice che cerca la verità seguendo un suo personale ( e preconcetto) percorso erodendo il principio del contraddittorio.
Naturalmente i penalisti devono lavorare per evitare la deriva inquisitoria della fase centrale del dibattimento e fare in modo che la persuasione del Giudicante cominci con un accorto e prudente uso dell’esame e del controesame dei testimoni.