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Patrocinio a cura dello Stato e Liquidazione contestuale.

Patrocinio a cura dello Stato e Liquidazione contestuale.

"Patrocinio a spese dello Stato. Liquidazione contestuale. Prime problematiche applicazioni ” 

L’art. 83 comma 3 bis del DPR 115/2002 ( T.U. delle spese di giustizia), come introdotto dall’art. 1, comma 783 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ora recita : "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

I commi precedenti dell’art. 83 stabiliscono che l’onorario e  le spese spettanti al difensore di una delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, e la liquidazione  è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque all’atto di cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto (tranne che per il giudizio di Cassazione per il quale provvede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato).

Il comma 3 bis introduce una innovazione di particolare importanza volta  a semplificare, snellire (e forse velocizzare) i tempi biblici di liquidazione delle somme dovute ai difensori (e agli altri soggetti eventualmente beneficiari) che si impegnano a difendere soggetti non abbienti che, altrimenti, sarebbero sprovvisti di effettiva difesa tecnica.

La liquidazione "contestuale” al termine della fase processuale comporta degli indubbi vantaggi, quali:

a) L’emissione del decreto di pagamento in tempi certi;

b) L’eliminazione del deposito da parte del difensore dei verbali e degli atti essenziali del processo da cui desumere l’attività svolta (che comportava la necessità di fotocopiare a volte numerosi atti da allegare);

c) La formazione del giudicato sul decreto di liquidazione in tempi più rapidi.

Nelle prime applicazioni pratiche della norma, tuttavia, si sono rilevati alcuni problemi , e cioè:

1) Il decreto di liquidazione va inserito nel dispositivo della sentenza o in atto a parte? 

2) Se il decreto è inserito in sentenza i termini per impugnare il decreto di liquidazione decorrono dalla data della lettura del dispositivo o da quello del deposito della motivazione della sentenza?

3) Nella ipotesi in cui il Magistrato che deve procedere alla liquidazione  non abbia ancora ricevuto le  informative richieste ai sensi dell’art. 98 DPR 115/2002 all’ufficio finanziario competente, può emettere decreto di liquidazione contestuale o può soprassedervi?

4) Come e quando effettuare, da parte del difensore, la iscrizione della istanza di liquidazione nel protocollo SIAMM?

In attesa di un utile, urgente e proficuo confronto con il Magistrati della giudicante per valutare metodologie di comportamento in linea con il dettato normativo , si ritiene che :

1) La liquidazione deve essere contestuale, ossia effettuata al momento stesso della lettura della sentenza ma con apposito decreto da notificare alle parti e diverso dal dispositivo di sentenza ( che non va notificato)  ;

2) I termini per la impugnazione decorreranno dal momento  della notifica del decreto alle parti;

3) Il Magistrato deve liquidare, esprimendo la  riserva di revoca dell'ammissione  all’esito delle informative ( laddove le stesse smentiscano i dati  autocertificati dalla parte);

4) Il difensore, dopo la notifica del decreto di pagamento dovrà effettuare procedura SIAMM e depositare la stessa unitamente ad istanza di liquidazione e decreto presso il competente ufficio liquidazioni al fine dell’effettivo completamento della procedura liquidatoria.

Ma, work in progress….

A cura della redazione di www.avvocatocastellaneta.it 


Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 12/03/2016
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