Riparazione per errore giudiziario.
1. Premessa
Colui che è stato vittima di un errore giudiziario e che è stato prosciolto in sede di revisione, ha un vero e proprio diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Il riconoscimento di tale diritto è subordinato al fatto che la persona prosciolta non deve aver dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro o, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia o, su domanda dell'avente diritto, con il ricovero in un istituto. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso.
2. La richiesta. Forma e contenuto.
La forma della domanda deve avere un contenuto completo sin dall’inizio ed indicare tutti i pregiudizi, materiali , fisici, biologici e morali subito dal ricorrente. La competenza è della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza di revisione ed ha assolto l’imputato condannato ingiustamente .Le allegazioni documentali devono essere le più ampie possibili per consentire alla Corte una valutazione la più ampia possibile del pregiudizio subito anche per liquidare le somme imputabili al mancato reddito percepito ( Cass 22/6/2018 sex IV n 28777).
3. Dolo o colpa grave del condannato poi assolto. Ipotesi residuali.
Chi può determinare per dolo o colpa grave la "Sua condanna” ? o la "sua prigionia "?
È un’assurdità.
La Giurisprudenza limita a pochi isolati casi questa possibilità, ma già il fatto di prevederla fa comprendere come lo Stato spesso cerchi di evitare di risarcire il danno creato per la lesione l, comunque, di quello che è un diritto fondamentale alla libertà personale ed alla vita.
Sono in gioco valori fondamentali inalienabili, intoccabili!
Se l’errore è accertato bisogna solo accertare l’entità del danno.
Eppure…c’è Giurisprudenza che determina casi di rigetto della istanza perché il richiedente è stato causa di sospetti o ha fornito elementi alla tesi accusatoria.
La Corte di Appello di Ancona, ad esempio, ha ritenuto di negare e quindi rigettare la richiesta di riparazione per una persona assolta dal reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie di rapine in quanto il prosciolto aveva comunque avuto contatti con gli altri correi e soprattutto perché aveva in effetti effettuato un sopralluogo per una eventuale azione criminosa e poi aveva dovuto allontanarsi perché pedinato da agenti di polizia giudiziaria.
La Cassazione ha invece negato che possa aver dato causa all’errore giudiziario l’imputato che in precedenza aveva chiesto di patteggiare per la definizione del procedimento.
La Corte di Appello di Caltanissetta aveva rigettato la domanda in quanto aveva rilevato che il richiedente al momento delle contestazioni "aveva riferito circostanze "non vere e menzognere” . Ma la sentenza è stata annullata dalla Cassazione ( sezione IV 19/7/2022 n 28259).
Il fatto che genera l’ipotesi di dolo o colpa grave deve essere direttamente riferibile all’azione inizialmente contestata e deve essere tale da aver indotto in equivoco gli inquirenti prima e i giudici dopo.
In pratica deve aver "dato causa” come si legge in numerosi arresti giurisprudenziali, all’ errore.
Ma tale asserto confligge apertamente con l’enorme potere investigativo di chi indaga e dirige le indagini e poi con l’enorme facoltà di dettare i tempi ed i temi della procedura di assunzione delle prove che hanno i giudicanti.
I primi devono mettere a disposizione tutti i risultati delle indagini nessuni escluso anche e soprattutto quando ci si avvale di Istituti che consentono il cosiddetto "contraddittorio anticipato” come nell’incidente probatorio e quindi già in quella sede vi sono tutti gli elementi
utili che possono determinare le scelte investigative, cautelari e processuali.
I secondi, i giudicanti, possono orientare il giudizio: ad esempio il Gip può ai sensi dell’ art 422, in sede di udienza preliminare disporre l’assunzione di prove di cui ritiene evidente la "decisivita’.
E poi il Giudicante, nel Giudizio ordinario, ai sensi dell’articolo 506 cpp , ed una volta esaurito l’esame testimoniale, può indicare alle parti temi di prova nuovi è più ampi utili per la completezza dell "‘esame ed al fine di meglio comprendere i fatti di causa.
Istituì che vengono utilizzati poco.
Si preferiscono, invece, le scorciatoie investigative ( cercare di fa e confessare qualcosa all’imputato ristretto in custodia) o processuali (far acquisire atti di indagine al difensore).
Spesso invece il processo ha bisogno per un prodotto credibile e non erroneo di approfondimenti che magari la difesa dell’imputato sollecita ma il Giudice respinge, per … "economia processuale”.
Ma la fretta e’ una cattiva consigliera.
Ma quando la fretta genera errori occorre risarcire i pregiudizi arrecati.
Avv Filippo Castellaneta
20 aprile 2024
Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 21/04/2024