Articoli > Diritto penale e psichiatria forense

Inquadramento sistematico del vizio di mente nel processo penale e nella psichiatria.

Inquadramento sistematico del vizio di mente nel processo penale e nella psichiatria.

Inquadramento sistematico del  vizio di mente nel processo penale e nella psichiatria


La capacità di intendere e di volere.

“ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”
“E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
L’art. 85 del codice penale stabilisce la condicio sine qua non un soggetto ( agente) possa essere sottoposto a processo ed essere eventualmente punito per un fatto previsto dalla legge come reato: il soggetto deve essere capace di intendere e di volere.
“ L’imputabilità indica la capacità di agire nel diritto penale, l’idoneità a rispondere penalmente di un fatto  “ ( Bruno Cassinelli , Storia della pazzia pag. 497) .
Si ha imputabilità quando il soggetto è capace di compiere una scelta, quando la sua volontà è libera e capace di discernere il male dal bene e di operare secondo di conseguenza.
Se la volontà è coartata da un vizio, l’agire del soggetto non è libero ma è sottomesso .
La volontà libera e normale costituisce l’insieme delle condizioni psichiche che il codice penale richiede per addebitare all’agente la sua azione.
Capacità di intendere e di volere deve intendersi in senso scientifico come capacità di intendere e di volere normalmente.
Il Mantovani nel suo manuale di diritto penale fornisce le seguenti  definizioni di capacità di intendere e capacità di volere.
Per capacità di intendere viene in rilievo “l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, cioè che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie”.
Per capacità di volere viene in rilievo la “ attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto  ha giudicato di doversi fare, quindi, adeguando il proprio  comportamento alle scelte fatte”.
L’accertamento della capacità  così descritta, ha il compito di determinare lo status di un soggetto e verificare se lo stesso possa essere considerato penalmente capace.
Di conseguenza, la imputabilità non è un elemento del reato ma un presupposto del reato, sicchè il suo accertamento è preliminare ad ogni rapporto di diritto penale tra l’agente ed il fatto giudicabile.
Attribuire un reato ad un soggetto capace è poi il presupposto per l’applicazione a costui di una “pena”.
Infatti richiamando la previsione costituzionale secondo la quale la pena deve consistere in trattamenti volti alla rieducazione del condannato ( art. 27 Costituzione) è evidente che il giudizio di colpevolezza non può essere disgiunto da un giudizio di “rimproverabilità” del fatto.
Dunque la imputabilità significa anche assoggettabilità a pena dell’agente.
A questo punto il  sistema penale individua le situazioni che impediscono il giudizio di imputabilità e quindi, la conseguente inflizione di una pena.

La esclusione della responsabilità per vizio di mente nel codice penale.

L’art. 88 del c.p. recita : “ Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”.
Detta norma è in stretta relazione con l’art. 85 c.p.  e costituisce la principale deroga alla capacità di diritto penale.
Scrive il Manzini “ L’infermità totale di mente, nel nostro diritto, deve considerarsi causa di esclusione della capacità di diritto penale, perché essa costituisce un arresto di sviluppo o disfacimento di quelle condizioni psichiche individuali, che il diritto presuppone in coloro cui sono dirette le norme penale”. ( Manzini, Trattato, vol. 2 pag. 113).
Sicchè la regola è la capacità, la eccezione è la incapacità determinata da infermità.
L’infermità è uno stato patologico, e può essere permanente o transitorio.
La infermità ricomprende le malattie vere e proprie ma anche le anomalie psichiche e può essere sia un infermità psichica, sia una infermità fisica purchè incidente sulla capacità di intendere e di volere .
Ovviamente, ai fini del giudizio sulla imputabilità, la infermità capace di incidere sulla capacità dell’agente, deve essere ritenuta sussistente al momento del fatto.

Il vizio di mente può essere oltre che totale, parziale.
Infatti l’art. 89 c.p.  recita : “ Chi, nel momento  in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
Il condannato per vizio parziale di mente  è sottoposto anche alla assegnazione ad una casa di cura o custodia come misura di sicurezza.

Altre due situazioni soggettive consentono, ove accertate, l’applicazione dei principi di cui agli articoli 88 e 89 c.p. : la cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti ed il sordomutismo.
Infatti l’art. 95 c.p. stabilisce : “ Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni di cuia gli artt. 88 e 89 c.p.”
L’intossicazione da alcol rappresenta la fase finale dell’alcolismo.
La intossicazione da stupefacenti deve essere distinta in accidentale, volontaria, colposa, preordinata, abituale cronica.

L’art. 96 c.p. poi prevede : “ Non è imputabile il sordomuto ( ora “sordo”) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita”.
Nel sordo quindi, atteso che  udito e linguaggio sono fondamentali per lo sviluppo dell’uomo,  la capacità si considera piena  e quindi occorre accertare, caso per caso se tale stato incida o meno sulla capacità del soggetto.


Sommaria classificazione dei disturbi psichici incidenti sulla capacità di intendere e di volere.

In psichiatria esistono profondi contrasti in ordine all’origine ed alla classificazione dei disturbi psichici.
Innanzitutto va chiarito che per psichiatria si intende quella branca della medicina che si occupa delle malattie mentali che, nell’antichità e nel medioveo erano considerate di origini sovrannaturale, divina o demoniaca.
Nell’ambito della ricerca in psichiatria si sono sviluppati modelli ed indirizzi diversi.
La summa divisio pare essere quella tra indirizzo scientifico- naturalistico e indirizzo dinamico.
Il modello naturalistico, detto anche medico- biologico, si richiama alla fondazione anatomo- cerebrale e fisiologico cerebrale della malattia mentale e pone al centro dell’attenzione la malattia e non la persona del malato. Tale indirizzo si avvale molto dei contributi della genetica per il ruolo della ereditarietà nella malattia mentale.
 Questo indirizzo ha costruito il vocabolario della clinica e della nosografia, raccogliendo i sintomi in unità sindromiche costruite in base alla loro apparenza fenomenica.
L’indirizzo psicodinamico si avvale dei contributi offerti dalla psico analisi e più in generale della concezione psico -dinamica dell’apparato psichico, con la valorizzazione degli aspetti psicologici ed interpersonali rispetto a quelli medico- biologici.
Seguendo  un criterio classificatorio nosografico, che rispecchia quello classico di Schneider,  i disturbi psichici possono così distinguersi :
1) Anomalie psichiche:
a) Deficienze mentali;
b) Reazioni psicogene abnormi;
c) Nevrosi;
d) Psicopatie;
2) Malattie mentali o psicosi
a) Psicosi organiche ( provocate da un noto agente patogeno) :
- Psicosi confusionali;
- Psicosi da tossicomania.
b) Psicosi endogene( cioè prive di causa organica nota):
- Schizofrenia;
- Paranoia.

Considerazioni  finali 
Questo è il recinto procedurale e scientifico all’interno del quale si discutono, si analizzano e si decidono mille e mille casi di infermità al fine di valutarne la loro incidenza sulla volontà penalmente rilevante.

Avv Filippo Castellaneta 

 

Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 27/12/2013
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -