PSICOSI ISTERICA e IMPUTABILITÀ PENALE
1) Psicosi isterica e isterismo
La malattia mentale viene comunemente definita come uno stato di sofferenza psichica, prolungato nel tempo, che incide sul vivere quotidiano dell’individuo, causando problemi sul piano affettivo, socio-relazionale e lavorativo.
Secondo l’esemplificazione delle malattie mentali effettuata da Bruno Cassinelli, nel capitolo dedicato alla storia della Psichiatria del trattato "Storia della Pazzia” ( pagg.467 e ss) le malattie mentali possono distinguersi in base alla qualità dei disturbi prevalenti; prevalenti, cioè, a carico più specialmente dell’intelligenza (disnoesie) e del sentimento ( distimie) o della volontà (disbulie).
Tuttavia l’alterazione non sempre genera da sola i disturbi rendendosi spesso necessaria una concausa di solito rappresentata da lesioni.
Ecco allora emergere la distinzione tra "psicosi”,”nevrosi” "anomalie” e "dinamismo della sfera di latenza psicologica”.
Nell’ambito delle psicosi vengono individuate le " psicosi miste da anomalie e da malattie acquisite”.
In questo contenitore viene inserito il”gruppo delle psicosi isteriche”.
La psicosi isterica si trova essenzialmente nelle donne ( il termine deriva dalla parola greca”hystera” che significa "utero”) : Ippocrate sosteneva, infatti, che i sintomi della malattia fossero causati da un "cattivo funzionamento dell’utero delle donne”.
I sintomi mentali che s’incontrano nella psicosi isterica si possono distinguere in sintomi permanenti che formano il difetto psicopatico dell’infermo, la base della malattia; ed in sintomi accessuali o parossistici i quali spesso scompaiono dopo alcune ore, ma possono avere anche una lunga durata.
Le isteriche sono credule e suggestionabili, non hanno volontà né opinione propria. E se talvolta l’isterica da prova d’una attività febbrile, non è di lunga durata e tale stato è seguito da un periodo esagerato di abulia.
Le reazioni automatiche si sostituiscono alle reazioni volontarie e si manifestano in modo diversissimo: suggestionabilità patologica, catalessia, impulsività passionale ( cfr. "Patologia speciale delle malattie mentali” di Dr. L. Mongeri Hoelpi editore).
La psicosi isterica può portare ad allucinazioni o anche ad una idea fissa ( ossessione) e si presenta come una depressione mentale semplice.
Cosa diversa dalla psicosi isterica è l’isterismo vero e proprio: in tal caso l’infermo nasce, vive e muore isterico e nel corso della sua esistenza qualsiasi trauma psichico anche lieve può ingenerare nuovi disturbi mentali.
Secondo l’autorevole opinione di Ugo Fornari ( "Trattato di psichiatria forense” pagg.369 e ss.) " L’isterico con la sua sintomatologia multiforme ( amnesia dissociativa, fuga dissociativa, disturbo dell’identità, disturbo di personalizzazione) e con la sua camaleontica capacità di simulare quadri di "malattia” di diversa specie e connotazione tutti basati sulla sua immaturità psicosessuale ed emozionale e sui suoi complessi di insufficienza crea non pochi problemi a livello peritale”.
Caratteri salienti dell’isteria sono:
Sulla personalità isterica si possono inserire manifestazioni isteriche , episodiche o durature, che assumono tre aspetti principali:
L’isterico ha quindi una personalità multipla.
L’American Psychiatric Association ha inserito la personalità multipla nella categoria dei disturbi dissociativi del D.S.M.-III-R e del D.S.M.-IV sotto la nuova dicitura di "disturbo dissociativo dell’identità”.
Sempre secondo Ugo Fornari la isteria non è entità clinica connotata da autonomia nosografica ma è uno "stile” o un modo attraverso il quale il soggetto esprime la sua nevosi o maschera la sofferenza "psicotica o "borderline”.
2) Isteria ( come disturbo dissociativo dell’identità) e imputabilità penale.
I problemi legali che possono sorgere di fronte ad una persona isterica sono vari e complessi.
Nel campo civile è notorio che l’isterismo pur lasciando all’infermo una apparente integrità di mente gli toglie quella libertà di criterio, necessaria a provvedere ai suoi interessi.
Ove accertata da un perito la malattia porterà ad una pronuncia di inabilitazione, e nei casi più gravi, all’interdizione.
Più problematica la valutazione penale delle azioni delittuose di una persona isterica in rapporto al codice penale.
Naturalmente la isteria viene in considerazione, da punto di vista dell’applicazione della norma penale, nel momento in cui costituisce una "malattia” o "infermità” in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente.
Abbiamo riferito che a parere dei maggiori studiosi e delle più moderne classificazioni non può assurgersi l’isteria ad entità clinica, ma la stessa sarebbe rilevatrice di "disturbi della personalità”.
Anche se in altre classificazioni , però precedenti (Tanzi) l’isterismo viene inserita come forma di "infermità clinica” tra le Neurospiscosi costituzionali e se, in passato, Krafft- Ebbing ( manuale di psichaitria del 1872) inserisce la isteria belle "malattie psichiche del cervello sviluppato” e la definisce "pazzia” derivante da neurosi costituzionali , oggi la stessa viene identificata come "disturbo”.
Infatti le ultime classificazioni ( Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders del 1980, del 1994 e del 2012), come detto sopra, hanno eliminato il concetto di "nevrosi isterica” scomponendone gli elementi costitutivi in una serie di "disturbi” ( fobico, istrionico di personalità, dissociativo dell’identità”).
Il DSM IV , messo a punto nel 1994 ha enucleato in 17 classi diagnostiche i principali disturbi mentali.
Il DSM-IV TR ne ha enunciate 15.
Il DSM V ha confermato tali classificazioni inserendone altre derivanti dallo stress.
L’isteria è quindi, secondo le ultime indicazioni della scienza psichaitrica, un disturbo "dissociativo dell’identità”.
Nell’ambito del diritto penale e processuale penale questi dati scientifici vanno inseriti e interpretati al fine di risolvere la questione dell’isterismo quale vizio di mente rilevante ai fini della imputabilità.
L’art. 85 c.p., come è noto, prevede la non imputabilità di chi al momento del fatto era incapace di intendere e di volere.
Gli artt. 88 e 89 c.p. prevedono che non è imputabile chi al momento del fatto che era per "infermità” in tale stato di mente da escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere.
Come è altresì noto, con la sentenza c.d. Raso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( n.9163 del 25 gennaio 2005 depositata l’8 marzo 2005) , hanno stabilito il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità sono inquadrabili nel ristretto novero delle "malattie mentali”.
Naturalmente tali disturbi devono essere di " consistenza,intensità e gravità” tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere.
La sentenza citata, aderendo agli sviluppi ultimi della scienza psichiatrica, ha riconosciuto che " nessun dubbio dovrebbe oggi permanere sulla circostanza che anche ai disturbi della personalità possa essere riconosciuta la natura di "infermità”, e quindi di una loro potenziale attitudine ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente, alla stregua delle ultime e generalmente condivise acquisizioni del sapere psichiatrico, anche sussunte nella ricognizione nosografica contenuta nel citato DSM”.( DSM –IV).
La stessa Suprema Corte, nella sentenza 9631/2005, si spinge ad affermare cha anche i disturbi "non definibili” possono essere presi in considerazione ai fini della imputabilità atteso che la "non definibilità” clinica del disturbo può anche derivare dalla non accertabilità eziologica dello stesso, in un campo, poi, quale quello della mente umana, ancora avvinto da cospicue connotazioni di "dubbio e mistero”, e da " incoglibile esoterismo patogenico”.
Sicchè, spiega la Corte, non può farsi riferimento ad una nozione statica di classificazione delle malattie mentali, anzi occorre rifuggere, in un campo come quello della indagine dei comportamenti della mente umana, da "eccessivi nominalismi” facilmente superabili da nuove e più recenti acquisizioni della scienza psichiatrica.
La storica sentenza ha avuto il merito di rivalutare la intera questione della imputabilità.
Se un tempo si affermava che non tutte le malattie in senso clinico avessero valore di malattia in senso forense, oggi si deve porre la attenzione a situazioni clinicamente non classificate che in ambito forense potrebbero assumere valore di malattia in quanto” possono inquinare le facoltà cognitive o di scelta”.
Il pronunciato della Corte a SS.UU. induce l’interprete ( giudice, avvocato, pubblico ministero, consulente e perito psichiatrico) a confrontarsi con una definizione concreta di "infermità” capace di corrompere la volontà del soggetto agente.
Anche i disturbi della personalità possono, teoricamente, assurgere a "infermità” rilevante ai fini della imputabilità.
La Corte precisa che la consistenza, la intensità e la gravità degli stessi deve essere tale da poter affermare che i disturbi abbiano inciso sulla volontà del soggetto agente rendendola schiava della infermità e non più libera.
Facendo riferimento a questi criteri di ordine generale pare di poter affermare che anche i disturbi derivanti da psicosi isteriche, anche transeunti, possano assumere rilievo ai fini dell’accertamento della imputabilità del soggetto.
Tuttavia la scienza psichiatrica ci ribadisce che non è facile accertare nell’isterico la imputabilità.
Di solito, ed in generale, la persona isterica è pienamente imputabile come tutte le personalità abnormi.
Fanno eccezioni i casi di isterici che associano a tale disturbo altre patologie oppure ( come detto sopra riferendo la opinione di Fornari) "mascherano” con la isteria altre psicosi più gravi.
Inoltre può anche ricorrere il caso dell’isterico che compie un reato in uno stato "episodico acuto” ( quasi delirante) : si tratta di reazioni psicogene che compaiono in determinati soggetti in caso di situazioni eccezionali dagli stessi percepite come altamente "frustranti”.
Praticamente si tratta di reazioni abnormi ad avvenimenti aventi per il soggetto particolare carica emotiva.
L’indagine, ovviamente, va condotta caso per caso.
Per accertare tali stati sono in uso alcune scale di valutazione . tra queste il Questionnaire of experience of dissociation (Q.U.E.D.) e la Dissociative disorder interview schedule ( D.D.I.S.) .
Trattasi comunque, a parere degli esperti, di accertamenti complessi e difficoltosi.
Tanto dimostra la estrema difficoltà di accertare se la psicosi isterica abbia cancellato la libera autodeterminazione dell’agente.
In conclusione, si può affermare che:
" non si può escludere che anche il disturbo della personalità di natura isterica possa incidere sulla capacità di intendere e di volere, pur tuttavia il suo accertamento appare problematico atteso che l'osteria è uno stile rappresentativo più che una patologia mentale rilevante ai fini forensi".
6 luglio 2014 avv. Filippo Castellaneta