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CASSAZIONE SEZ.. I : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, OBBLIGO DI MOTIVARE IN RIFERIMENTO A ESIGENZE CAUTELARI

CASSAZIONE SEZ.. I : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, OBBLIGO DI MOTIVARE IN RIFERIMENTO A ESIGENZE CAUTELARI

decidendo su ricorso prorposto nell'interesse di un cittadino bulagaro, arrestato per favorggiamento della immihgrazione clandestina , e che insorgeva contro la ordinanza del Tribunale del Riesame che gli negava la possibilità di ottenre gli arresti domiciliari, la Corte di Cassazione sezione Prima allla udienza del 19/01/2012 ha accolto il ricorso stabilendo:

" l'impugnazione si rivela fondata relativamente alla dedotta insufficienza delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale con riferimento alla valutazione di sussitenza di esigenze cautelari legittimanti l'applicazione della misura cautelare più severa, mancando nella ordinanza l'indicazione di concreti indici fattuali, dimostrativi della ritenuta pericolosità dello stesso, risolvendosi la motivazione sul punto, essenzialmente nell'affermazione della operatività della presunzione di cui all'art. 12 comma 4 bis, d. lgs. n. 286/1998, laddove la Corte Costituzionale, con sentenza n. 331 del 21 dicembre 2011, su sollecitazione di questa Corte, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 , comma 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglion 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella aprte in cui -nel prevedere che, qundo susitono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; che in presenza di tale rilevante lacuna motivazionale il ricorso va pertanto accolto, limitatatmente alle esigenze cautelari;  PQM annulla l'ordinanza impugnata limitatatmente alle sigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari".

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2011

Articolo scritto il 26/02/2012
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