Articoli > Diritto penale minorile a cura dell'avv. Giuseppina Bruno

L'esecuzione penale per i minorenni

L'esecuzione penale per i minorenni

L’ESECUZIONE PENALE "A MISURA DI MINORENNE”

1. Premessa
Le coordinate del sistema di giustizia minorile sono delineate da istituti giuridici e da princìpi, costituzionalmente orientati, che consentono di contraddistinguere il processo penale minorile che, ruotando attorno alle esigenze educative di una personalità in formazione, è strutturato in modo da perseguire non solo finalità di repressione, tipiche della giurisdizione punitiva, ma anche quelle di garantire il recupero del minore nel rispetto delle sue esigenze di crescita psico-sociale.

La specializzazione degli organi coinvolti nel procedimento, la rapida fuoriuscita dal circuito penale, la minima offensività del processo e la residualità della detenzione sono solo alcuni dei principi che informano il sistema di giustizia minorile, finalizzato a garantire il recupero sociale del minorenne senza interrompere quel processo educativo in atto e ricorrendo alla privazione della libertà quale extrema ratio, utilizzabile laddove non possa farsi ricorso ad altre forme giuridiche di risposta al fatto illecito.

La finalità di adeguare l’intervento penale alle esigenze educative di imputati minorenni discende dal recepimento di disposizioni internazionali in materia, si pensi, in particolare alle"Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” (cd. Regole di Pechino) e in aderenza al dettato di cui all’art. 31co.2 Costituzione: "Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, nonché in conformità alla stessa funzione rieducativa della pena affermata nell’art.27 co.3 Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Le indicazioni contenute nella carta fondamentale e nelle principali fonti internazionali sono state recepite dal legislatore ordinario con l’approvazione del D.P.R. n.448/88, il quale, sebbene tracci le linee qualificanti di un sistema normativo che ruota attorno alle esigenze educative di una personalità in formazione, tuttavia non prevede norme specifiche applicabili al minorenne condannato.  

Infatti, riguardo alla fase dell’esecuzione, con la riforma penitenziaria del 1975, non si è predisposta una regolamentazione ad hoc per i minorenni ma si è deciso di estendere quella prevista per gli adulti introducendo, quale norma transitoria,l’art. 79: "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”.
Scelta che ha avuto la paradossale conseguenza di far venir meno, nella fase di esecuzione della pena, quei principi che caratterizzano e formano la struttura propria del processo penale minorile, pensato per tutelare quelle esigenze educative di una personalità in fieri; scelta che, di conseguenza, ha reso necessaria un’opera interpretativa e suppletiva della Corte Costituzionale.

Da una delle più significative decisioni adottate dalla Consulta, in merito all’assenza di una legge ad hoc per i minori (la sentenza 25 marzo 1992 n. 125), emerge la necessità di differenziare la disciplina dell’esecuzione penitenziaria minorile rispetto al modello adottato per gli adulti, al fine di non compromettere "quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono”.

Questo primo monito e stimolo, affinché si giungesse alla creazione di un ordinamento penitenziario minorile, non ha tuttavia sortito l’effetto sperato, costringendo la Corte Costituzionale, con l’adozione un criterio selettivo, ad intervenire sulle singole disposizioni dell’ordinamento penitenziario, al fine di attenuare il rigido automatismo da esse previste e di adattarle alle particolari esigenze educative di una personalità in formazione.

2 Il primo ordinamento penitenziario minorile
Dopo una lunga attesa, durata ben 43 anni, approda nel sistema penale minorile il primo ordinamento penitenziario, introdotto con il D.lgs. n.121/2018 "Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei detenuti minorenni”, pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2018 e in vigore dal 10 novembre 2018.
Il decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nell’art.1 commi 81, 83 e 85 lettera p della Legge n.103/17- c.d. "Riforma Orlando”, disciplina l'esecuzione delle pene edelle misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione, qualificate dall'essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

Il decreto compie un adeguamento dell’ordinamento penitenziario previsto  per gli adulti alle esigenze educative del minorenne condannato, scelta, tuttavia, che sacrifica quel connotato di autonomia e specialità richiesto dalla nuova disposizione normativa e che costringe ad attingere, in virtù del principio di sussidiarietà, alla legge n. 354/1975 per la disciplina di tutte le questioni legate all’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, andando a svilire la portata del principio di specialità con cui, all’art 1, esordisce il nuovo ordinamento penitenziario minorile.
Infatti, l’estensione delle norme contenute nell’ordinamento penitenziario per gli adulti all’ambito minorile appare poco sorvegliata, stante l’assenza, nel decreto, di clausole di salvaguardia che possano limitare l’applicazione estensiva del modello ordinario dell’esecuzione della pena e, quindi, far salvo il procedimento esecutivo minorile da quelle disposizioni che si porrebbero in contrasto con i suoi caratteri e le finalità.
Uno sguardo agli Istituti Penali Minorili

Sebbene il sistema penale minorile sia incentrato sulla finalità di ricorrere al carcere quale extrema ratio, esigenza accentuata nel decreto n. 121/2018, ad oggi si assiste ad una elevata presenza negli IPM, così come avviene nelle carceri per adulti, di minori in regime di custodia cautelare inattesa di una sentenza definitiva.

3. I dati della esecuzione penale nei confronti dei minori.

Dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, riferiti alla data del 15.09.2020 e relativi al flusso dell’anno 2020, emerge che del totale di 133 detenuti minorenni presenti negli IPM, quasi l’80% presenta una posizione giuridica mista senza alcuna condanna definitiva e, più precisamente, 59 di questi è in attesa di primo giudizio. La percentuale dei detenuti con una posizione giuridica mista senza una condanna definitiva si riduce per i giovani adulti, laddove dei 178 del totale dei presenti, solo 45 degli ospiti sono in custodia cautelare.
Il dato nazionale dei detenuti presenti negli IPM rileva che quasi la metà degli stessi, senza distinzione tra minorenni e giovani adulti, sono in regime di custodia cautelare; infatti, su un totale di 311 ospiti, 150 di loro sono in attesa di una condanna definitiva (di cui 70 in attesa di primo giudizio, 3 appellanti, 7 ricorrenti e 70 hanno posizione giuridica mista senza un definitivo).
Inoltre, i dati forniti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) confermano ancora una volta che tra i specificati "motivi” di ingresso dei minorenni negli IPM, il 73% di questi è giustificato dall’esecuzione di una custodia cautelare, giacché su un totale di ingressi registrati per il corrente anno, pari a 521 ospiti, ben 380 sono giustificati dall’esecuzione di una misura cautelare e tra questi ultimi 160, tra italiani e stranieri, provengono dalle comunità per aggravamento della stessa misura.
Questi dati devono, inoltre, rapportarsi a quelli relativi all’età dei soggetti registrati fino alla data del 15 settembre a.c.; invero, dei 521 ingressi registrati, 267 di questi è compresa nella fascia di età 16-17 anni, 70 nella fascia di età 14-16, 128 nella fascia 18-20 e solo 56 è compresa nella fascia di età 21-24 anni.
Guardando, infine, i dati relativi ai motivi che hanno giustificato le uscite dagli IMP, ben 382 di queste, su un totale di 576, sono avvenute in fase di custodia cautelare e nello specifico: 13 per decorrenza termini custodia cautelare; 15 per revoca della custodia cautelare; 20 per remissione in libertà; 2 per prescrizioni; 37 per permanenza in casa; 275 per collocamento in comunità (compresi fine aggravamento); 11 per sospensione del processo e messa alla prova; 3 per sospensione condizionale della pena; 6 per provvedimento del giudice a seguito di udienza.
 Riguardo, invece, le uscite avvenute nella fase di espiazione della pena, 33 di queste sono avvenute per il fine pena, 18 per differimento esecuzione pena, 4 per sospensione esecuzione pena, 24 per affidamento in prova al servizio sociale, 84 per detenzione domiciliare, 3 per concessione Legge 199/2010; 28, infine, sono le uscite registrate per i trasferimenti in strutture per adulti.
Inoltre, i dati rilevati dal SIMS evidenziano come la criminalità minorile sia caratterizzata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio - in particolare dei reati di furto e rapina-  nonché le violazioni in materia di sostanze stupefacenti; riguardoai reati contro la persona primeggiano le lesioni personali volontarie.
Con riferimento, infine, ai dati di riepilogo relativi ai minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, si registra un totale di presenze pari a 1.334 nei servizi residenziali, così distribuita:2 nei Centri di prima accoglienza; 311 negli Istituti penali per i minorenni; 17 nelle Comunità ministeriali; 1.004 nelle Comunità private.
4. Conclusioni
I dati riportati evidenziano, dunque, come il sistema della giustizia penale minorile si impegni a favorire collocazioni alternative al carcere, confermandosi, quest’ultima, come misura residuale.
I citati numeri consentono di valorizzare il tratto distintivo della legislazione penitenziaria minorile, tesa a rendere sempre più residuale il carcere e a privilegiare modalità di esecuzione esterne della pena e, soprattutto, tesa a rendere, senza troppi automatismi,l’intervento punitivo "a misura di minorenne”.
Avv. Giuseppina Bruno

Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 23/10/2020
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