Articoli > Diritto penale minorile a cura dell'avv. Giuseppina Bruno

MESSA ALLA PROVA MINORI: valutare la voglia di riscatto più che la confessione.

MESSA ALLA PROVA MINORI: valutare la voglia di riscatto più che la confessione.

MESSA ALLA PROVA PER IMPUTATI MINORENNI: a volte l’ammissione dei fatti non basta.

Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico che è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

1.Premessa 

La messa alla prova è una misura alternativa al processo, prevista e disciplinata dal D.P.R. del 22.09.1988 n. 448,agli articoli 28 e 29.
La misura trae ispirazione dall'istituto anglosassone della probation, tecnica di giustizia riparativa prevista al fine di garantire la più rapida fuoriuscita del minorenne dal circuito penale, con rinuncia alla pretesa punitiva a suo carico.
Il modello italiano tuttavia si distingue da quello anglosassone in ragione della sua natura processuale, giacché interviene nel corso del processo, comportandone la sospensione per un periodo predeterminato, al fine di consentire quel percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale del minorenne.
Nel dettaglio, l'articolo 28 del D.P.R. n. 448/1988, stabilisce al comma 1 che "Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2”
Il secondo comma dispone che"Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”.
Dal tenore della norma appare evidente che il progetto di responsabilizzazione elaborato dai Servizi Sociali deve implicare il coinvolgimento del minorenne e della sua famiglia, indicare le attività e gli impegni che il giovane deve assumere e le modalità di concreto svolgimento degli stessi.
Trattandosi di uno strumento volto alla rapida fuoriuscita del minorenne dal circuito penale, giustificato dalla valutazione della sua personalità e dalla prognosi di positivo successo, l’articolo in esame, per l’ammissione al beneficio, non dispone particolari limitazioni riguardo alla tipologia e alla gravità del reato commesso, nè a eventuali precedenti applicazioni della misura.
Inoltre, avuto conto delle finalità sottese all’istituto, diventa molto importante valutare le caratteristiche della personalità del minorenne, al fine di ritenere possibile il suo recupero, giacché in una personalità in crescita il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.
Per tale ragione è necessario ricorrere, ai fini della concessione del beneficio, al discrezionale e prudente apprezzamento del giudice minorile, poiché chiamato a valutare le concrete possibilità di sviluppo della personalità del reo minorenne, di rieducazione e di reinserimento nel tessuto sociale.
Nello specifico, la gravità del fatto di reato commesso dal reo minorenne, la condotta precedente e successiva alla commissione del reato, il contesto socio-familiare ove lo stesso è inserito, diventano tutti elementi di valutazione da parte del giudice di merito ai fini della concessione o meno della messa alla prova.
Riguardo al potere di valutazione della personalità del minore, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'esercizio di tale potere discrezionale "deve essere sorretto da congrua e logica motivazione, che evidenzi l'esistenza di elementi idonei ad un favorevole giudizio prognostico"(Cass. sentenza n. 26156/2019).

2. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione riguardo all’insindacabilità del giudizio discrezionale del giudice di merito sull’ammissibilità dell’imputato al beneficio della messa alla prova.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione- sez. 3°, con la sentenza n. 20802/2021, è intervenuta in tema di ammissione dell’istituto della messa alla prova a seguito del ricorso proposto, dal Procuratore Generale e dal difensore degli imputati, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo che, confermando la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, con la quale aveva condannato i tre imputati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto previsto dall'articolo 609-octies c.p., aveva negato la concessione del beneficio.
Il ricorso denunciava l’avvenuta esclusione, da parte della Corte di Appello territoriale, della sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo con MAP, poiché sarebbero stati trascurati quegli elementi positivi di valutazione indicativi di una evoluzione graduale della personalità degli imputati.
In particolare, posto in evidenza la particolare tipologia del reato contestato, lo stigma sociale che lo caratterizza e al più complesso intervento diretto al recupero dei minorenni coinvolti, i ricorrenti contestavano il mancato apprezzamento, nella valutazione compiuta dalla Corte di Appello, della disponibilità degli imputati a mettersi in discussione e a chiedere il confronto e il sostegno degli operatori; si lamentava, inoltre, il mancato apprezzamento delle ammissioni di responsabilità degli stessi, di tutti quegli elementi positivi emergenti dalla relazioni acquisite nelle varie fasi del processo,nonché di tutte quelle oggettive difficoltà riscontrate dai giovani imputati a completare i progetti trattamentali, anche a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
La Suprema Corte, nella richiamata sentenza ha innanzitutto osservato che "ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità' verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimeditazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate”.
Nel caso concreto la Corte di Cassazione aveva ampiamente aderito alle argomentazioni fornite dalla Corte territoriale, ritenendole logicamente motivate ed aderenti alle indicate emergenze processuali, che avevano indotto i giudici di secondo grado a considerare l’incapacitàdegli imputati di giungere, anche all'esito di un ulteriore percorso della messa alla prova, a una piena rieducazione, indice del loro reinserimento nella vita sociale.
Le emergenze processuali e, in particolar modo, le relazioni dei servizi sociali non consentivano di ritenere effettivamente compiuto un percorso autentico di rivisitazione critica dell’episodio criminoso, rilevando piuttosto una reazione emotiva dei giovani imputati legata alla paura di subire lo stigma sociale derivante dalla condanna penale.
Sulla scorta di dette argomentazioni la Suprema Corte ha potuto consolidare il principio, in forza del quale, "nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità' se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato”.

3. Conclusioni: la confessione può non essere sufficiente. Valutabile invece il desiderio di riscatto del sottoposto a procedimento minorile.

La misura della messa alla prova rappresenta una delle innovazioni più significative del diritto penale minorile, introdotta dal legislatore per garantire la più rapida fuoriuscita dal circuito penale del minorenne resosi autore di un illecito penale nel caso in cui, a prescindere dalla sua gravità, rappresenti un episodio isolato rispetto al trascorso di vita del minorenne e non sia sintomatico di un agire deviante.
La buona riuscita del percorso di responsabilizzazione intrapreso con il beneficio della messa alla prova consentirebbe l’estinzione del reato e, dunque, la definitiva rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, al solo fine di non vedere sacrificate le esigenze educative e di inserimento nel tessuto sociale di una personalità in fieri.
Ne discende che il percorso di recupero deve essere avviato solo se il minorenne può e ha manifestato la volontà di intraprendere un processo di cambiamento in positivo della propria personalità, onde evitare che il beneficio si tramuti, in breve tempo, in uno strumento inutile ed inefficace.
E tale atteggiamento dovrebbe prescindere dalla avvenuta ammissione (spesso effettuata solo per cercare di ottenere  il beneficio) dei fatti, ma deve essere sintomatico di una volontà di rivalsa positiva e di riscatto del minorenne sottoposto all’onta del processo penale, ma per questo desideroso di dimostrare il suo valore positivo alla famiglia ed alla società.

Avv. Giuseppina Bruno 

Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 23/07/2021
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