Articoli > Diritto penale minorile a cura dell'avv. Giuseppina Bruno

Minori di 14 anni non imputabili ma pericolosi. A cosa vanno incontro

Minori di 14 anni non imputabili ma pericolosi. A cosa vanno incontro

PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLA MISURA DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE DICHIARATO SOCIALMENTE PERICOLOSO

La declaratoria di non imputabilità del minore infraquattordicenne non esclude che il giudice realizzi nel merito un giudizio di  pericolosità sociale.

1. Premessa

L’obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità del minorenne infraquattordicenne è previsto e disciplinato dall’art 26 delDecreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, recante l'"Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".
A mente del citato articolo: "In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile”.
La previsione normativa trae fondamento da una presunzione assoluta di non imputabilità e di incapacità processuale stabilità dall’art 97 del codice penale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere del minore degli anni 14; previsione voluta dal legislatore in considerazione della particolare condizione del fanciullo/ adolescente, per il quale si presume che non abbia ancora raggiunto un certo grado di sviluppo fisico-psichico.
Un precedente orientamento della Corte di Cassazione, in considerazione della presunta incapacità di intendere e di volere del minore degli anni 14 e della necessaria declaratoria di improcedibilità nel procedimento nel quale era coinvolto, aveva avallato  un’interpretazione restrittiva dell’art 26 dpr n. 448/88.
In forza di tale orientamento si escludeva qualsiasi  accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato, avuto conto della ultroneità di qualsiasi indagine in relazione a un fatto non perseguibile.
Tuttavia questa interpretazione della norma ha dovuto cedere il posto ad un orientamento più garantista nel senso che una pronuncia per difetto di imputabilità ex art 26 dpr n. 488/88 richiede il necessario accertamento di responsabilità del minore infraquattordicenne e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.
Sulla scorta di quanto esposto,  al minore infraquattordicenne è dunque consentito di apprestare le sue difese nella pienezza di un contraddittorio, e pertanto di poter addivenire, all’esito di un accertamento del fatto, ad una pronuncia di proscioglimento più favorevole che eviterebbe l’effetto sfavorevole di una iscrizione della pronuncia di improcedibilità per difetto di imputabilità nel Casellario Giudiziale, la quale, è bene ricordarlo, potrà essere cancellata solo al raggiungimento della maggiore età da parte dell'interessato.

2.Accertamento della pericolosità sociale e applicazione della misura di sicurezza

Il preliminare accertamento della responsabilità del minore infraquattordicenne e della attribuibilità del fatto criminoso allo stesso, impone, però,  al giudice di applicare una misura di sicurezza a  suo carico laddove, per la particolare dinamica del fatto e avuto conto delle sue caratteristiche personali e del contesto socio- familiare di appartenenza, sia accertata la pericolosità sociale dello stesso.
L’ipotesi di applicare al minorenne non imputabile la misura di sicurezza, anche con contenuto restrittivo, è praticabile nel procedimento minorile in ragione della perdurante vigenza dell'articolo 224 c.p., il quale riconosce al giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è cresciuto, di applicare la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata; misura che si applica, per un tempo non inferiore a  tre anni, per i delitti, cui la legge stabilisce l’applicazione della pena dell'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
L’effettiva portata applicativa dell’art 26 DPR n. 448/88 può essere colta nella sentenza n. 22830 del 10 giugno 2021, con la quale la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dalla difesa di uno dei minorenni dichiarati non imputabili poiché infraquattordicenni al momento della commissione del fatto, conferma la portata non liberatoria dell’articolo in esame, giacché a seguito di essa è possibile l'applicazione dell'art. 224 c.p., e quindi di provvedimenti  fortemente incisivi sulla libertà personale del minorenne.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione, precludendo la possibilità  di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel precedente grado di giudizio, dichiara l’infondatezza del ricorso proposto da uno degli autori della compiuta violenza sessuale in danno di altra adolescente, confermando l’impossibilità, in sede di legittimità, di censurare- sul piano del merito- la valutazione di pericolosità del minorenne, "attraverso la proposizione di una lettura alternativa degli elementi di prova e di una diversa ricostruzione della condotta, allo scopo di pervenire a un diverso giudizio in ordine alla pericolosità del ricorrente e alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza”.
Senza creare una sovrapposizione delle valutazioni già eseguite nel merito, la Suprema Corte, avuto conto della particolare gravità dei fatti commessi e della difficoltà dei minorenni coinvolti di comprendere appieno il disvalore delle  loro azioni, ha confermato l’importanza del compiuto giudizio di pericolosità sociale, nonché la necessità di vedere applicata la misura di sicurezza nei confronti dei minori coinvolti, "nella prospettiva di aiutarli a rielaborare criticamente la loro esperienza e ad affrontare con responsabilità e consapevolezza il percorso educativo appena intrapreso”.

3 In sintesi: cosa accade al minore di anni 14 non imputabile ma responsabile e giudicato pericoloso.

Esigenze socio- culturali hanno giustificato la scelta compiuta dall’attuale codice penale di stabilire, innalzandolo rispetto al previgente Codice Zanardelli, il limite di imputabilità a 14 anni; scelta fondata sulla certezza che un minore degli anni 14 non abbia ancora raggiunto un certo grado di maturità psicologica e sociale, in ragione della sua ridotta capacità di cogliere il significato etico e sociale delle sue azioni.  
Di qui la necessità dii affermare un’incapacità assoluta di intendere e di volere del minorenne fino al compimento del suo quattordicesimo anno di età e di giungere, in virtù del citato art 26 DPR n. 448/88 ad una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità nel procedimento penale posto a carico dell’infraquattordicenne.
Tuttavia la declaratoria di improcedibilità deve essere preceduta da una valutazione del fatto di reato, richiesta al giudice al fine di escludere che il minorenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito, nel rispetto di tutte quelle garanzie che animano il processo penale.
Detto accertamento può, stante la vigenza dell’art 224 c.p., rilevare una pericolosità sociale dell’infraquattordicenne tale da giustificare l’applicazione di una misura di sicurezza, senza per questo vedere sacrificato il principio, che anima tutto il processo penale minorile, di favorire la più rapida fuoriuscita del minorenne dal circuito penale.
In altri termini, l’esigenza di rendere non penalmente perseguibile il minore degli anni 14 che si sia reso autore di crimini, anche molto gravi, non deve sacrificare l’esigenza di garantire al minorenne un percorso di responsabilizzazione, reso possibile anche con l’applicazione della misura di sicurezza, che lo aiuti a comprendere appieno il disvalore delle azioni commesse e di favorire una rivisitazione critica delle stesse, senza per questo sacrificare quelle esigenze di crescita e di educazione di cui egli è portatore.
Tuttavia si avverte forte la necessità che la "pericolosità sociale” non diventi un marchio indeleibile sulla pelle del minore, che sia di ragionevole durata e soprattutto che rappresenti un percorso di crescita e non un assillo per le aspettative del minore.

Avv. Giuseppina Bruno 

Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 13/08/2021
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -