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I processi dell'innocente

I processi dell'innocente

I processi dell’Innocente 
Le nuove possibilità di revisione di una sentenza di condanna.
Investigazioni difensive, nuova valutazione delle prove e adeguamento ad una sentenza della Corte EDU .
 
1. Premessa .
Un processo penale che ammette la condanna anche in base a soli indizi e non soltanto in base alla esistenza di prove dirette, rende più possibili statisticamente le eventualità che la sentenza emanata sia “ingiusta”, e quindi il sistema sia incorso nel fatidico “errore giudiziario”.
Con ordinanza del 3 giugno 2000 alla Corte Costituzionale fu posta la questione relativa  alla legittimità  costituzionale del processo indiziario sotto  il profilo del contrasto tra l’art. 192 c.p. (“ L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti” ).
La Corte, tuttavia, con ordinanza n. 302 del 12 luglio 2001 ha giudicato manifestamente infondata la questione con la seguente  motivazione : “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192 comma 2 del c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l’esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi. Infatti, con l’art. 192, comma 2, cod. proc. Pen. , il  legislatore ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un parametro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall’art. 2729 del codice civile, sicchè la richiesta soppressione della norma censurata non condurrebbe a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo penale, ma anzi produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice “a quo”, in contraddizione con le sue premesse argomentative”.  
Sicchè, seguendo il ragionamento della Corte, par di capire che nel nostro sistema la necessità che la prova indiziaria sia desunta ( anche)  da indizi gravi precisi e concordanti costituisce un argine a “ libere interpretazioni del giudicante”.
Dimentica però la Corte che la valutazione se l’indizio deve essere tale da giustificare una condanna è comunque rimessa alla “prudenza” di un Giudice, e si sa, non tutti gli uomini, anche i giudici tra questi, sono prudenti allo stesso modo,  sicchè, così operando si apre la strada a sentenze ingiuste.
Meglio sarebbe stato ripudiare la previsione normativa della prova indiziaria e condannare  esclusivamente in presenza di prove dirette.
Ma non è così.
Tant’è che un pregevole autore ( prof. Umberto Vincenti in “diritto e Menzogna”)(1) è giunto ad affermare : “le sentenze casuali non costituiscono semplicemente una specie di incidente imputabile alla negligenza o sciatteria di chi opera professionalmente nel processo, ma rappresentano una modalità di realizzazione della giustizia istituzionale”.
Emergerebbe allora un triste dato: al sistema non interesserebbe tanto la qualità quanto la quantità! Per fondare una sentenza, anche all’ergastolo,un giudice può semplicemente presumere che le cose sino andate in certo modo.
E’ evidente che un sistema così congegnato rende più probabile e frequente l’errore giudiziario.
A tal proposito vi sono dati ufficiali ineludibili.  Il Ministro  della Giustizia del Governo Monti, Paola Severino  ha dichiarato : “ Una statistica ufficiale, ministeriale, ci dice che tra il 2003 ed il 2007 ci sono stati circa 20mila casi di errori giudiziari, un numero impressionante” ( 2).
Nello stesso periodo lo Stato ha speso 213 milioni di euro per i risarcimenti dovuti alle vittime degli errori giudiziari.
E’ lecito ritenere che negli anni successivi le cose non siano cambiate.
Sicchè possiamo affermare che l’errore giudiziario, purtroppo, è una patologia ricorrente e diremmo fisiologica del nostro sistema giudiziario.
Crescendo le possibilità di errore, quasi per una sorta di bilanciamento, l’ordinamento penale ha visto aumentare le possibilità di rivedere casi giudiziari conclusi.
2. Le nuove possibilità di revisione del processo.
La tutela della persona sottoposta a processo non si ferma con la sentenza di condanna.
Ormai è pacifico che il giudicato non è più intangibile e può essere scalfito. L’innocente non deve arrendersi al giudicato che, grazie a verifiche successive, può e deve essere annullato, ove ne ricorrano i presupposti. Le possibilità di revisione sono aumentate grazie ad interventi legislativi e giurisprudenziali.
2.1 Le investigazioni difensive a supporto della istanza di revisione .
Notevole impulso alle istanze di revisione del processo può rivenire dalla approvazione, nell’ormai lontano anno 2000, della disciplina delle “investigazioni difensive” con le quali si è data la possibilità anche al difensore, con i criteri e le modalità previste dagli articoli 327 bis e seguenti  del codice di rito penale, di ricercare  elementi di prova utili e al suo assistito.
Infatti uno dei principi, acclarati, in tema di investigazioni difensive è quello secondo il quale le stesse possono essere svolte in qualsiasi tempo, in qualsiasi momento, e quindi, più tecnicamente parlando, in ogni stato e grado del processo e soprattutto, per quel che ci riguarda in questa sede, anche prima e al di fuori del processo.
La disposizione da cui discende tale possibilità è senz’altro quella dell’art. 327 bis che al primo comma recita : “Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova  a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabiliti nel titolo VI bis del presente libro”.
Più specificatamente il comma 2 prevede esplicitamente la possibilità di svolgere investigazioni difensive per il procedimento di revisione : “La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”.
Sicchè è codificata la possibilità di svolgere investigazioni difensive per valutare ed eventualmente promuovere il giudizio di revisione.
E probabilmente in questa fase che si possono apprezzare in maniera più tangibile le innovazioni introdotte con la legge n. 397/2000.
Detta normativa ha rappresentato una vera e propria svolta culturale per l’attività difensiva dell’avvocato penalista.
La possibilità di ricercare mezzi di prova a favore dei propri assistiti rappresenta il passaggio finale da una figura di avvocato legata allo studio degli atti e delle inchieste predisposte da altri, ad una nuova figura “propulsiva e dinamica” che prevede la possibilità di costruire la difesa non solo con atti documentali, ma anche con l’acquisizione di informazioni e di deposizioni rese da persone informate dei fatti e ascoltate con le osservanze delle condizioni di cui agli articoli 391 bis e seguenti c.p.p. . 
Allo stesso tempo il difensore può far svolgere a consulente, investigatori privati e altri suoi ausiliari, accertamenti tecnici e di altra natura onde circostanziare  argomentazioni favorevoli al suo cliente .
Vi è quindi assoluta libertà di azione nel reperimento dati. E’ ovvio però che tali dati dovranno essere poi gestiti con grande cautela e sottoposti al vaglio del contraddittorio processuale.
2.2. La prova scientifica come prova nuova ai fini della decisione.
             Uno dei casi di revisione, come è noto, è fondato sulla produzione difensiva di “prove nuove” ossia sopravvenute o scoperte  dopo la  condanna ( art. 630 lett. c) . Dette prove vengono prese in considerazione, agli effetti rescissori della condanna, ove, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell’art. 631, ossia in applicazione delle norme di cui agli articoli 529 , 530 e 531 c.p.p..
 Nell’ambito di un processo penale può accadere che sia divenuta fondante per la sentenza di condanna una prova assunta con metodo scientifico .
Con riferimento alla prova scientifica, la richiesta di revisione può essere giustificata con la sopravvenienza di nuovi elementi che richiedono un accertamento di tipo tecnico, oppure con la domanda di espletamento di una consulenza tecnica o di una perizia su reperti già valutati nel processo concluso.
Ora, se si parte dal concetto che anche le teorie scientifiche più accreditate, possono essere superate da teorie successive e che quindi la scienza è fallibile e non detta assiomi assoluti, si deve ritenere e comprendere una nuova possibilità di revisione attraverso la “prova nuova”.
Corte Europea dei diritti dell’Uomo e sezioni Unite della corte di Cassazione ( sentenza n. 62 del 26/9/2001) riconoscono che, a fini del giudizio di revisione deve essere riconosciuto il carattere di novità alle prove che comunque “ non abbiano formato oggetto di “valutazione giudiziale”, essendo irrilevante la loro mera acquisizione agli atti del processo.
In tal senso la richiesta di revisione può fondarsi quando è motivata dall’impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti.
Di recente, in tale solco, si è inserita la chiarissima massima contenuta nella sentenza della Cassazione, sez. I 8/3/2011 n. 15139 : “Nella valutazione di una richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possono determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna”.
Valutazione diversa, in base a metodologie scientifiche nuove , di dati acquisiti : il difensore penale  ha una nuova strada da poter percorrere.
Il vaglio successivo si sostanzierà in 5 fasi collegate tra loro :
a) Apprezzamento  della novità del metodo introdotto;
b) Valutazione della sua scientificità;
c) Applicazione del nuovo metodo scientifico ai risultati di prova già acquisiti;
d) Il giudizio di novità dei risultati ottenuti con il nuovo metodo;
e) La valutazione dei nuovi risultati in connubio con le prove già acquisite.
Il difensore percorrerà in maniera attenta la strada che può dimostrare la innocenza del suo assistito : scontata appare la sinergia con consulenti scientifici capaci di riversare nel bagaglio del penalista dati essenziali per circostanziare in maniera diversa i fatti del processo.
Necessario, se non indispensabile che gli studi di maggiori proporzioni abbiano al loro fianco una vera e propria “squadra” di esperti in scienze forensi capaci di intervenire con tempestività e coadiuvare l’avvocato nella raccolta di dati essenziali per la esatta ricostruzione di un fatto.
In tale solco si inserisce la fondazione a Milano del R.I.D. ( Reparto Investigazioni Difensive) che coadiuva lo studio legale CDM nello svolgimento di investigazioni difensive ( 3).
L’affiancamento al legale di esperti tecnici consente una corretta interpretazione e  gestione dei dati emergenti dalle indagini.

2.2 La revisione per adeguamento ad una sentenza della Corte EDU che ha ritenuto “non equo” il processo.
Altra possibilità di revisione, è stata introdotta dalla famosa sentenza n. 113/2001 della Corte Costituzionale.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Bologna aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., in riferimento all’art. 117, primo comma della Costituzione e all’ art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali “nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorchè la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della CEDU che abbia accertato l’assenza di equità del processo, a sensi dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo”.
Il caso era quello di un uomo la cui condanna era stata emessa a seguito di un processo giudicato “non equo” dalla CEDU :ciò in quanto la condanna era stata emessa sulla base delle dichiarazioni   rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati, non esaminati a dibattimento perché si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e dunque in violazione del diritto dell’accusato a interrogare  fare interrogare i testimoni  carico garantito dall’art. 6 paragrafo 3 , lettera d, della CEDU.
La Corte  Costituzionale ha ritenuto ammissibile e poi fondata la questione di legittimità costituzionale.
La consulta ha percorso il seguente ragionamento :
a) L’art. 46 della CEDU impegna gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenza definitive della corte Europea sulle controversie di cui sono parti;
b) Giurisprudenza consolidata  della Corte di Strasburgo afferma che quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure individuali necessarie;
c) Tali misure individuali si identificano  nella “restitutio in integrum in favore dell’interessato”
d) Con particolare riguardo alle infrazioni correlate allo svolgimento del processo penale la Corte di Strasburgo ha identificato nella riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum.
e) Al fine di assicurare la restitutio in integrum della vittima della violazione, nei sensi indicati dalla Corte Europea, occorre poter mettere in discussione il giudicato già formatosi nella vicenda giudiziaria sanzionata, in quanto l’esaurimento dei rimedi interni rappresenta condizioni imprescindibile di legittimazione per il ricorso alla Corte di Strasburgo ( art. 35  § 1, della CEDU);
f) Nel sistema giuridico italiano, ai fini della restitutio in integrum, è impossibile avvalersi del rimedio della revisione  in quanto questa è impugnazione  straordinaria  avverso il difettoso apprezzamento da parte del giudice del fatto storico naturalistico e viene strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona condannata;
g) Nel sistema giuridico italiano è impossibile avvalersi dell’art. 625 bis c.p.p. , ossia il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione, in quanto non rappresenta una risposta  esaustiva al problema, risultando strutturalmente inidoneo  ad assicurare la riapertura dei processi a fronte di violazioni che non si siano verificate nell’ambito del giudizio di cassazione;
h) Analoga conclusione si impone in riferimento all’impiego dell’Istituto della restituzione in termini per la proposizione dell’impugnazione ( art. 175 comma 2 c.p.p.) trattandosi di meccanismo che risulta utilizzabile unicamente per porre rimedio alle violazioni della CEDU collegate alla disciplina del processo contumaciale;
i) Neanche possono ritenersi applicabili le norme che regolano l’incidente di esecuzione ( art. 670 c.p.p.), in quanto il diritto che il condannato ha maturato è un diritto alla rinnovazione del giudizio;
In definitiva :
j) L’assenza , nell’ordinamento italiano, di un apposito rimedio a tale fine è stata, reiteratamente stigmatizzata dagli organi del Consiglio de Europa.
k) A partire dalle sentenze dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 la Giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene che le norme della CEDU integrino, quali “norme interposte” il parametro costituzionalmente espresso dall’ art. 117 Cost, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli organi internazionali;
l) Il Giudice a quo ha non ingiustificatamente individuato nell’art. 630 c.p.p. la sedes dell’intervento additivo richiesto: la revisione infatti comportando, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, che implica una ripresa delle attività processuali in sede di cognizione e prevedendo la assunzione di nuove prove, costituisce l’istituto , fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell’ordinamento nazionale al parametro evocato.
m) Di fronte ad un vulnus costituzionale non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario da quanto la norma omette di prevedere.
In forza di tali premesse e considerazioni la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
In virtù di tale sentenza, un nuovo caso di revisione è stato inserito nel panorama del processo penale italiano : la riapertura del processo a seguito di una sentenza della CEDU che abbia dichiarato il processo da cui è scaturita la sentenza di condanna, un processo “non equo”.
Ne consegue che il giudicato penale è sempre meno intangibile e sempre più modificabile da parte di chi ne subisce le conseguenze.
La revisione richiesta  a seguito di sentenza CEDU che abbia verificato la non equità del primo processo amplia le possibilità dell’imputato di vedere riconosciuta la propria innocenza.
3. Conclusioni. I processi dell’innocente necessitano di un difensore di alto profilo .
I processi penali revisionistici che l’imputato condannato può azionare anche  dopo la sentenza irrevocabile sono molteplici : insorgere contro la inconciliabilità di due giudicati, esperire il ricorso alla CEDU per far dichiarare il processo “non equitable” ( ai sensi dell’art,6 della Convenzione), svolgere investigazioni difensive onde ottenere risultati probatori nuovi e dimostrativi della sua tesi di non colpevolezza, far ricorso a indagini  scientifiche che attraverso lo studio di nuove metodologie ( si pensi agli approfondimenti in materia di DNA, all’evoluzione dell’antropologia forense per la identificazione di cadaveri e delle lesioni da essi subite, alla continua evoluzione di branche del sapere scientifico come la informatica forense e la chimica forense), che  siano in grado di falsificare i risultati probatori emersi nel procedimento penale svoltosi in precedenza, ed ancora richiedere “prove nuove” ignote al momento del fatto e accertate in seguito.
I processi che l’innocente può intraprendere per raggiungere il suo obiettivo sono vari , per adoperarli occorrono difensori altamente preparati che sappiano utilizzare al meglio norme interne e norme europee, che vogliano e sappiano svolgere investigazioni difensive coordinando consulenti ed esperti che facciano emergere dati ed elementi utili alla tesi difensiva, capacità di destreggiarsi tra le varie branche del sapere scientifico, dal quale trarre elementi di prova da  sottoporre poi  al vaglio imprescindibile del contraddittorio penale.
Una infinita serie di opportunità che può essere gestita al meglio da avvocati di alto profilo, che abbiano ben radicata  la cultura del processo, abbiano piena consapevolezza dei meccanismi processuali e abbiano maturato il convincimento che ogni dato, anche il più marginale, debba essere adeguatamente approfondito, per verificarne la eventuale determinante portata probatoria.
Solo così operando l’innocente  sarà meno solo e gli si eviteranno drammatiche illusioni.
28 luglio 2013                                Filippo Castellaneta
Note
(1) :U. Vincenti “Diritto e menzogna” Dediz. Donzelli, pag. 110;
(2) Dati tratti dal sito web “Cara ingiustizia” ( inchieste.repubblica.it/il-venerdì/2012/03);
(3) Vedi rubrica RID sul sito www.avvocatocdm.it

Articolo scritto il 28/07/2013
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