La dimostrazione di innocenza attraverso la scienza
La dimostrazione di innocenza attraverso la scienza
Revisione e prova nuova derivante da acquisizioni scientifiche diverse rispetto a quelle esaminate nel processo che ha portato alla condanna.
1.Il ragionevole dubbio.
L’art. 533 del codice di procedura che ha come titolo "condanna dell’imputato”, prevede che "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Numerose pronunce della Cassazione hanno cercato di delineare la portata di questo principio, la cui dizione letterale è stata introdotta nel nostro codice dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 e la cui interpretazione ha generato fiumi di inchiostro.
Tra le massime più chiare vi è quella emessa dalla III sezione penale il 13 febbraio 2013 che così recita: " La previsione normativa della regola di giudizio dell’ ” al di là di ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato”.
La regola di giudizio già c’era prima del 2006 ed era rappresentata da quel principio che permea l’intero ordinamento processuale, sintetizzato dal noto brocardo latino "In dubio pro reo”.
A nostro parere, in pratica la regola introdotta nel 2006 codifica la necessità della prova a carico certa e impone di tener sempre presenti altri tre principi:
a) La presunzione di innocenza dell’imputato fin alla sentenza definitiva;
b) L’onere della prova della colpevolezza a carico del Pubblico Ministero;
c) Un sano timore dell’errore giudiziario che impone al Giudice, per non sbagliare, di emettere verdetti di condanna soltanto di fronte a prove inconfutabili.
Appunto.
2. L’errore giudiziario.
Il processo penale è sempre più un accertamento sul fatto nel quale entrano in gioco vari saperi scientifici.
Il Giudice è peritus peritorum. E’ vero.
La perizia è una prova neutra ed il Giudice deve non adagiarsi completamente ai risultati della stessa, ma deve vagliarli alla luce delle differenti opinioni derivanti dagli esperti delle parti processuali.
La perizia deve essere svolta nel costante contraddittorio con le altre parti processuali ed il perito deve dare conto dei rilievi, delle contestazioni al metodo usato promananti dai consulenti.
Tutto vero.
Ma è difficile che un Giudice trovi ragioni pregnanti per discostarsi dai risultati promananti dalla perizia svolta dal perito dal Lui nominato.
Non sempre però, in una logica popperiana, il risultato scientifico è certo, e soprattutto non sempre il dato scientifico è definitivo atteso che la scienza è in "continuo divenire”.
Può succedere anche, infatti, che il risultato dell’accertamento giudiziale ovvero la sentenza di condanna sia avversato dall’imputato anche dopo che la stessa sia passata in giudicato., in quanto è riconosciuto il diritto di "rimanere innocente” anche dopo la sentenza di condanna, ed ogni condannato ha la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti base, di far valere i suo diritti di "innocente postumo”.
Non è un caso che molteplici sono gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni che ogni anno in Italia provocano risarcimenti alle vittime, ossia i condannati ingiustamente.
Gli ultimi dati, approssimativi per difetto, parlano di 940 casi l’anno ( dal 1991 al 2024) con un esborso dello Stato pari a 987 milioni e 785mila euro ossia 29 milioni di euro all’anno ( fonte www.errogiudizari.com).
3. Le cause dell’errore giudiziario.
La materia delle cause dell’errore giudiziario sta attraversando una fase di sviluppo.
Fattori solamente sussurrati un tempo divengono oggetto di approfondimento e di studio da parte di giuristi e anche di studenti di Giurisprudenza.
Di recente,nell’anno accademico 2024 l’Università di Bologna Alma Mater studiorum ha organizzato un seminario dal tema "Indagine sugli errori giudiziari. Cause, conseguenze rimedi.”
La Rivista brasiliana di diritto e procedura penale in un approfondito studio ripreso e valorizzato dall’Università degli Studi della Campania ha approfondito il tema delle cause degli errori giudiziari e di prevenzione delle condanne ingiuste.
Il catalogo delle fonti dell’errore è davvero notevole:
- False confessioni;
- Testimonianze inaffidabili;
- Errori sulla scene del crimine
- Errata percezione di comunicazioni intercettate;
- Ricognizioni scorrette
Ed ancora:
- Tunnel vision;
- Confirmation bias ;
- Tecniche di interrogatorio;
- L’influenza del processo mediatico.
- L’errore sul dato scientifico.
Di conseguenza si deve quindi pensare a meccanismi capaci di porre rimedio all’errore giudiziario che pare essere divenuto fisiologico in un sistema che è fortemente influenzato dalla pressione mediatica delle persone offese.
Nello specifico, e per quel che riguarda il tema di questo intervento, l’errore giudiziario può generarsi dai risultati di indagini scientifiche che possono rivelarsi, soprattutto a posteriori, fallaci, perché hanno fatto riferimento a metodologie che poi nel tempo vengono superate da metodologie più sofisticate capaci di generare dati aggiornati rispetto a quelli precedenti.
4. La revisione possibile.
Concordiamo sulla circostanza che il principale, e più diffuso caso di revisione processuale delle sentenze di condanna è quello previsto e disciplinato dall’art. 630 lett. c) del codice di rito penale, secondo cui è possibile richiedere la revisione quando, dopo la sentenza irrevocabile, sono sopravvenute o scoperte nuove prove che, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto ai sensi dell’art. 631 c.p.p..
Il concetto di "prova nuova” va considerato in senso estensivo.
L’intervento di SS.UU. n. 28/2001 Pisano ha segnato un ampliamento delle possibilità di introduzione di prove nuove nell’ambito di una richiesta di revisione.
La prova nuova non è solo quella scoperta successivamente ma anche quella non valutata precedentemente, e di fatto questa estensione del materiale probatorio presentabile per introdurre il ricorso ex art. 630 lett. c) amplifica i casi possibili di ribaltamento di una precedente decisione di condanna.
Tra le cause determinanti l’errore giudiziario abbiamo visto che vi può essere quello della non corretta interpretazione o di non corretta estrapolazione di un dato scientifico introdotto nel processo penale per cercare di dimostrare ( o di smentire) un assunto accusatorio.
Chiarendo: il perito può avere interpretato in maniera non esatta il dato perché la metodologia usta non era quella giusta, ovvero può aver estrapolato il dato avvalendosi di una metodologia poi superata, nel tempo, da nuove scoperte scientifiche che hanno affinato la ricerca e fornito nuovi strumenti ovvero nuovi metodi ovvero nuovi fronti di approfondimento della materia.
Quindi le potenzialità della revisione risultano aumentate perché il progresso scientifico permette l’accesso a strumenti conoscitivi ignoti al tempo del processo e quindi in grado di mettere in discussione la precedente decisione.
Esempio: il caso di nuove tecniche scientifiche per la comparazione del DNA, l’approfondimento di nuove metodologie per il riconoscimento facciale, ad esami biologici più approfonditi per valutare le macchie di sangue, ad indagini più specifiche per decifrare tracce foniche. Tutto l’universo scientifico che è stato utile al processo penale può essere messo in discussione e la revisione della sentenza di condanna sulla prova nuova scientifica è un argomento con il quale tutti gli operatori del diritto dovranno confrontarsi.
5. La gestione dell’apporto della scienza alla difesa penale.
La difesa dell’imputato può e deve avere un ruolo da protagonista in questi nuovi scenari.
Perseguire la scopetta dell'errore giudiziario è una priorità per tutti ma sopratutto per il difensore che conosce meglio di altri quali riverberi negativi può avere nella vita di un uomo una condanna penale ingiusta
La opportunità di avvalersi di nuove tecniche scientifiche o di strumentazioni più sofisticate per accertare una "circostanza di fatto” importante e decisiva per scardinare un assunto accusatorio divenuto poi sentenza di condanna, è uno strumento a disposizione del difensore penale che costui deve saper maneggiare con cura e maestria.
Ovviamente è una materia delicata che necessariamente implica:
- La determinazione della persona interessata a perseguire la Sua innocenza;
- Lo studio approfondito degli atti processuali e delle prove poste a fondamento della sentenza di condanna;
- L’ individuazione del "fatto” cardine della condanna e della possibilità di smentirlo sulla scorta di nuove acquisizioni scientifiche;
- La necessità di un consulente particolarmente esperto e versato nel settore scientifico da scandagliare, che sappia supportare la sua teoria con riferimenti agli accreditamenti nella comunità scientifica di riferimento;
- La capacità di utilizzare i nuovi dati o le nuove risultanze della prova al fine di argomentare che le circostanze "ora” (al momento del giudizio di revisione) portate all’attenzione della Corte se conosciute "allora” (al momento del giudizio di merito foriero di condanna) avrebbero determinato un esito diverso del giudizio penale.
Il percorso dell’innocente non riconosciuto tale è sempre un percorso difficile, avvincente certo, ma complesso, lungo e delicato per gli interessi in gioco che spesso, se non sempre collimano con il bene più prezioso dell’essere umano: la libertà.
22 marzo 2025 Avv. Filippo Castellaneta
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Articolo scritto da: Avv. Filippo Castellaneta il 22/03/2025