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Revisione: la diversa valutazione tecnico scientifica di elementi già noti

Revisione: la diversa valutazione tecnico scientifica di elementi già noti

La "nuova valutazione tecnico scientifica” nel giudizio di  revisione delle sentenze penali di condanna
 
1. La ricerca della innocenza dopo la condanna

La cronaca di questi ultimi anni ci ha fornito esempi di sentenze di condanna giunte a conclusione non di un vero e proprio "ragionamento” rigorosamente processuale e di una corretta  applicazione del diritto penale, bensì, a volte, di pressioni esterne che hanno probabilmente fuorviato la corretta applicazione dei principi di diritto.
Lo stato Italiano viene condannato ogni anno a versare somme per la ingiusta detenzione, vale a dire per sentenze errate che hanno condotto i protagonisti a varcare le soglie del carcere.
Nell'anno 2021 lo Stato italiano ha risarcito 1.2471.914 euro per errori giudiziari e per ingiusta detenzione.
Il risalto mediatico di tale notizia  è enorme e porta qualsiasi cittadino, in primis chi ritiene di essere stato sottoposto a procedimento penale e condannato ingiustamente, ma anche i semplici cittadini-osservatori a chiedersi: è possibile rimediare ad una sentenza di condanna penale definitiva?
 E, soprattutto, come fare ?.
La risposta è Si, il nostro sistema Costituzionale e il nostro ordinamento penale lo prevedono: vedere riconosciuta la propria innocenza è un diritto fondamentale che non si prescrive mai! 

2. La revisione della sentenza quale mezzo di impugnazione straordinario.

La sentenza penale diviene irrevocabile allorquando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione: ossia appello e ricorso per Cassazione definitivo che confermi la sentenza della Corte di Appello o la annulli senza rinvio.
La sentenza irrevocabile comporta la esecuzione della pena ivi prevista.
L’art. 648 cpp detta il concetto "Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”. In particolare la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente  decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se invece vi è stato ricorso per Cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata la ordinanza o  la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso o lo rigetti.
Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che lo dichiara inammissibile.
Mezzi di impugnazione. Le impugnazioni sono attività processuali mediante le quali si apre una nuova fase dello stesso procedimento in cui si controlla o si rinnova il giudizio anteriore. L’impugnazione è considerata, quindi, come un atto volontario con il quale l’interessato reagisce contro un determinato provvedimento che ritiene erroneo per motivi di fatto o di diritto e chiede un nuovo giudizio per porre rimedio a tali errori. L’art. 568 c.p.p. comma 1 enuncia il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, indicando sia i casi nei quali possono essere impugnati  i provvedimenti  del giudice, sia i mezzi di gravame esperibili dalle parti. 
I mezzi di impugnazione, si distinguono tra impugnazioni di merito e impugnazioni di legittimità ( con le prime si provoca un nuovo giudizio su un fatto già deciso dal giudice di primo grado, con le seconde invece si tende ad eliminare un vizio di legittimità del provvedimento conclusivo del  giudizio); impugnazioni incidentali ed impugnazioni ordinarie (le prime si rivolgono contro provvedimenti assunti nelle indagini preliminari o in pendenza del giudizio, le seconde contro le sentenze di primo o secondo grado); impugnazioni ordinarie e straordinarie (le prime si rivolgono contro provvedimenti che non abbiano ancora acquisito l’autorità di cosa giudicata, le seconde, previste dalla legge in via eccezionale, si rivolgono, contro sentenze che hanno già acquisito autorità di cosa giudicata). 
Giova anche ricordare, per meglio focalizzare il nostro tema quali sono gli effetti provocati dalle  impugnazioni: effetto devolutivo, effetto sospensivo, effetto estensivo. L’effetto devolutivo può essere  soggettivo (devoluzione ad un giudice superiore della controversia), oppure  oggettivo (attiene alla ampiezza della cognizione del giudice della impugnazione). In genere vige il principio del tantum devolutum quantum appellatum.
L’effetto sospensivo (consiste nella sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato sia nel corso del termine per impugnare, sia, nel caso di proposizione del gravame durante la pendenza del giudizio di impugnazione).  Effetto estensivo: nel caso in cui si proceda contro più imputati per lo stesso reato o per reati diversi l’impugnazione, purchè proposta per motivi non esclusivamente personali, si estende a tutti gli altri imputati.
Riassumendo, ora, in forza di tutti i concetti sopra espressi allora la revisione può definirsi un mezzo di impugnazione  straordinario, non sospensivo, non devolutivo ed estensivo mediante il quale e’ possibile rimuovere sentenze di condanna o decreti penali di condanna gia’ irrevocabili, in base a motivi specifici che li fanno apparire ingiusti.

3.  L’attuale disciplina della revisione : l’art. 629 del codice di rito penale

Per quel che concerne la revisione non vi è un preciso riferimento di carattere  costituzionale, ma l’articolo 24 della Costituzione può essere un punto di riferimento. Il diritto di difesa del cittadino è inviolabile e la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari. E’ questa la scaturigine della revisione.
E’ ovvio che laddove all’errore giudiziario si può rimediare con una revisione della condanna, e quindi eliminare il danno più grave arrecato all’imputato innocente mentre ancora sconta la pena, è opportuno farlo con questo mezzo di impugnazione che è in grado di rimediare all’errore giudiziario eliminando la causa dello stesso ( la sentenza di condanna ingiusta)
La norma dell’art. 630 c.p.p.  prevede le ipotesi in cui una sentenza di condanna può essere oggetto di revisione :
1) Inconciliabilità tra due giudicati.
2) Presenza di una sentenza civile o amministrativa successivamente revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale.
3) Sussistenza di "nuove prove” che determinano il proscioglimento.
4) Dimostrazione  che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Analizzando nello specifico le quattro ipotesi:
1) Primo caso di revisione : la inconciliabilità tra due giudicati irrevocabili. Sul punto sono illuminanti le seguenti due sentenze della Suprema Corte :
 a) Cass. IV sez. pen. n. 8135 del 28.2.2002 "In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità tra  due sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una  oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le due sentenze”.
 b) Cass. sezioni unite 30 marzo 1998 n. 18 "dall’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l’ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano i presupposti di fatto del provvedimento”.
2) Secondo caso di revisione (art. 630 lett. b): condanna fondata su sentenza pregiudiziale civile o amministrativa poi revocata. Casi di scuola sono la revisione a favore di imputato che si scopre essere stato condannato dal Giudice ordinario, mentre al momento del commissi delicti  è risultato essere minorenne,  oppure, altro caso diverso è quello del  condannato per bancarotta che poi ottiene la revoca della sentenza di fallimento.
3) terzo caso di revisione (art. 630 lett. c): Le nuove prove. E’ il caso più frequente e più avvincente di revisione. La scoperta di prove nuove o comunque non valutate nel precedente giudizio di merito e cioè nel caso in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.”.
4) Quarto caso di revisione: la  testimonianza falsa poi  accertata con sentenza passata in giudicato potrebbe consentire l’impiego dell’art. 630 lett. a), tuttavia vi possono essere dei casi in cui il processo per falsa testimonianza non può ritenersi concluso perché è intervenuta la prescrizione o l’amnistia. 
Altro caso possibile è la consulenza tecnica svolta in maniera fraudolenta. E’ evidente che se una perizia svolta in maniera fraudolenta ha determinato al condanna dell’imputato e se in seguito si scopre che detta perizia era stata effettuata per favorire qualcuno e danneggiare qualche altro, il difensore può richiedere la revisione in quando la condanna era fondata sulla falsità di un atto istruttorio del precedente giudizio.

5. Focus: la ipotesi di cui all’art. 630 lett. c) la scoperta di "prove nuove”.

Sicuramente la ipotesi più frequente e quella che suscita più discussioni e quella di cui all’art. 630 lett. c).
Necessario comprendere innanzitutto quale è il concetto di prova nuova.  
Rientrano nella categoria di prove nuove :
a) prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna; 
b) prove scoperte successivamente alla sentenza di condanna; 
c) prove non acquisite nel precedente giudizio; 
d) prove acquisite e non valutate.
Le prove rientranti in questo catalogo purchè non si tratti di prove ritenute già superflue o inammissibili nel giudizio di merito possono essere valutate al fine di ottenere la revisione del processo.
 Dette prove sono valutabili indipendentemente dal fatto che l’omessa conoscenza da parte del Giudice di merito sia dovuta a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. Ciò, infatti,  rileva ai soli fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
Interessante sul tema una sentenza della Cassazione che, di recente, ha avallato la teoria, più moderna e garantista della fallibilità della scienza e quindi della superabilità delle opinioni scientifiche. La scienza non fornisce certezze ma solo opinioni verificabili, accettabili al momento ma discutibili successivamente per una naturale evoluzione del sapere.
In questo solco di pensiero si colloca, in tema di revisione per "prove nuove”, la seguente massima "Ai fini della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico – scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova” ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico – scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica”. ( Cass. Sez. II 8 marzo 2011 n. 12751 ric Cutaja)
Tra l’altro questa pronuncia conferma un indirizzo ermeneutico ormai pressoché unanime, il quale ritiene ammissibile, ai fini della revisione, una diversa valutazione di elementi fattuali già noti.
E’ evidente che nuove conoscenze scientifiche possono portare a valutare in maniera diversa elementi di prova introdotti nel fascicolo processuale: compito della difesa evidenziare che la diversa valutazione di quegli elementi porta alla conclusione della innocenza degli imputati

Avv. Filippo Castellaneta 
 

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 24/08/2022
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