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Esecuzione penale Covid-19 e salute mentale del condannato

Esecuzione penale Covid-19 e salute mentale del condannato

Esecuzione della pena, covid 19 e salute mentale del condannato. 

 

In periodo di pandemia il legislatore ha considerato il carcere alla stessa stregua del recente passato: il luogo per eccellenza dove rinchiudere per tranquillizzare formalmente l’opinione pubblica.

In periodo di pandemia il pianeta carcere ha continuato a considerare  il condannato come persona da contenere e non da curare lasciando trapelare pochi dati a fatica circa il numero dei contagiati sui quali andrebbe fatta una analisi approfondita.

"Sovraffollamento sistemico” delle strutture carcerarie ove sono rinchiusi i detenuti e "Covid" sono una accoppiata scontaat ma al legislatore non interessa più di tanto, l’importante che la piazza forcaiola sappia che il criminale è "chiuso a chiave”.

La gestione della salute mentale in carcere è improntata anch’essa all’ottica del contenimento e non della cura "personalizzata” come richiederebbe la particolare situazione della persona, "folle reo!” o "reo folle” non fa differenza, affetta da problematiche di natura mentale, e che il carcere, anche attraverso i centri sanitari posti all’interno dello stesso, finisce con l’acuire e non con il curare.

Il concetto secondo il quale il trattamento sanitario praticato in concreto è il parametro su cui occorre misurare la valutazione circa il mantenimento o meno della condizione detentiva, stenta ad affermarsi sia a livello legislativo che livello giurisprudenziale.

Di questo e di altri si parlerà nell’incontro del 27 novembre 2020 organizzato dalla Camera Penale di Brindisi.

Articolo scritto il 26/11/2020
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