Logos & Tèchne. Valori irrinunciabili del difensore penale
Logos & Tèkne
La possanza di concetti imperituri contenuti nel lessico dell’antica Grecia, si riverbera sugli scenari attuali e futuri del processo penale e fornisce nuova linfa al difensore, soprattutto al difensore dell’accusato.
Il pensiero giuridico si aggiorna con la prova scientifica, la prova digitale, le possibilità dell’Intelligenza Artificiale a disposizione del lavoro di tutti.
Il difensore penale deve saper governare questo cambiamento attingendo la forza dagli assiomi del passato che disciplinano il pensiero e l’argomentazione e proiettandosi verso un futuro fatto di un pensiero linguistico e immaginifico.
1. Premessa. "Lemmi” dell’antichità pluri concettuali
A parere di studiosi della filosofia antica vi sono dei termini oggi intraducibili e incomprensibili nella loro portata comunicativo-descrittiva.
"Lemmi ai quali nessun termine nel repertorio moderno sembra corrispondere in maniera soddisfacente”. ( cfr. C. Baracchi "Aristotele”).
Tuttavia tali lemmi, che esprimono concetti importanti e imperituri sono sopravvissuti per millenni ed ancora oggi sprigionano tutto il loro vigore.
Tanto testimonia la forza, la possanza e la immortalità degli stessi.
2. Il "Logos”.
LOGOS è uno di questi lemmi. Intraducibile. Nessun termine moderno ne comprende tutto l’arco semantico.
Eppure è un termine ed è un concetto che si è tramandato per secoli. Indistruttibile. Come una corazza.
"Logos” si è proiettato dopo la fine del mondo greco antico ed ha continuato a proliferare nelle lingue europee moderne.
Proliferazione che ne attesta la eccezionale vitalità e l’ irrinunciabile riferimento culturale in ogni attività del pensiero umano.
E così, mutuando il significato dal vocabolario greco - italiano: "Logos” è il parlare, la comunicazione orale, la parola, il discorso, il racconto, la notizia, la fama, la voce.
E dal vocabolario italiano: "Pensiero e Parola” due significati che si raccolgono in uno: il primo è un discorrere interiore secondo ragione, la seconda è l’espressione o manifestazione del pensiero, che si concreta nell’espressione verbale.
Secondo i presocratici, ed in particolare il filosofo greco antico Eraclito di Efeso, di cui si conservano pochi frammenti a Lui attribuibili, il logos aveva il significato di "legge universale” che regola secondo ragione e necessità tutte le cose.
Ed infatti "Nessuna cosa avviene per caso ma tutto secondo ragione e necessità”.
E planando dal piano metafisico a quello reale, diremmo soprattutto: non esiste un elemento senza il suo contrario, ed anzi uno determina la esistenza dell’altro, sono inscindibili.
Aristotele, qualche secolo dopo puntualizza: "la retorica è analoga alla dialettica: entrambi riguardano oggetti la cui conoscenza è patrimonio comune a tutti gli uomini e che non appartengono ad una scienza specifica. Perchè tutti si impegnano a esaminare o sostenere un qualche argomento, ad accusare o difendere”.
Logos è il ragionamento e allo stesso tempo la parola che lo esprime e che lo rende comprensibile agi altri.
Ma la disciplina del logos è strumentale, non deve mai essere fine a se stessa . Il logos non è chiuso in sè .
L’articolazione del discorso e quindi della ragione, indica qualcos’altro di diverso.
Il Logos quindi è ragione e strumento ausiliario della ragione: è esplicazione delle argomentazioni che sgorgano dalla ragione.
Il Logos e le sue immense capacità sono al centro del mondo: sono lo strumento della ragione ma non il servo della ragione !
Essenziale nel mondo del diritto e viepiù nel processo ove la dialettica presuppone l’espressione del pensiero attraverso la parola.
Ma attenzione, ammoniva Galileo " il numero di quelli che nelle cose difficili discorrono bene, è minore assai di quelli che discorrono male”.
E il processo non è una cosa facile.
3. La "tèchne”
TECHNE: altro termine greco pluri concettuale e di difficile traduzione è Tèchne. Deriva anch’esso dal greco antico.
Secondo il vocabolario greco indica l’abilità, la perizia, la destrezza, il mestiere, l’arte.
Attingendo ad una interpretazione più approfondita, Tèchne è in generale la capacità di operare per raggiungere un determinato fine (cfr. Encicolpedia Treccani)
Da questo termine sono scaturite parole moderne quali la tecnica, la tecnologia, termine quest’ultimo che associa tèchne (arte) e loghia (discorso) per intendere il trattato sistematico su un’arte.
Il greco antico, quindi ci da la misura, con un parola, del concetto che vogliamo esprimere. Tèchne ossia la tecnica, "l’arte del saper fare”, quindi la ricerca, l’approfondimento, lo sviluppo continuo delle "soluzioni possibili” e delle idee che possano irrobustirsi e diventare "sapere” a disposizione di tutti: tecnica generale applicata al caso particolare.
Ancora, secondo il dizionario di italiano del linguista Di Mauro abbiamo questa interpretazione: "Nel pensiero greco, abilità, perizia professionale, padronanza delle regole di un mestiere, in quanto distinta sia dall’empiria ossia la semplice esperienza pratica, sia dall’episteme, ossia dalla conoscenza scientifica delle cause che giustificano le regole di un’arte.”
Aristotele, ancora Lui, associava la tèchne al discorso e ha parlato per primo di tèchne rhetorikè, curando di scrivere un trattato in tre libri sulla "retorica” come arte.
La tèchne è essenziale al processo penale e viepiù alla difesa dell’imputato che deve saper destreggiarsi, essere multi disciplinare, avere la padronanza dei meccanismi che servono per attuare il "giusto processo” garantito dall’art. 111 della nostra Carta Costituzionale.
4. Logos & Techne: serbatoi inesauribili che alimentano la difesa penale.
Il moderno procedimento penale non può fare meno di questi concetti portatori di una cultura di base imprescindibile per affrontare un processo penale soprattutto dalla parte più svantaggiata, quella della difesa dell’imputato.
E sopratutto la difesa penale non può prescindere da loro: difendere significa argomentare in maniera appropriata e convincente e quindi applicare il giusto discorso ad ogni singolo caso.
Ed ogni caso non può mai essere uguale ad altri casi.
Il logos è strumento indispensabile e governa la comunicazione processuale.
E per arrivare a pronunciare il giusto discorso occorre preparare il percorso processuale attraverso la tèchne ossia la perizia occorrente per collocare nella casella giusta tutte i "saperi” utili alla difesa, che saranno poi incanalati verso l’obiettivo finale.
Quindi Logos & Tèchne sono valori inscindibili e indispensabili per la difesa penale nel processo moderno.
Il "Logos” deve assistere il difensore in ogni momento, sia nel ragionamento associativo, sia in quello riflessivo.
I ragionamenti, infatti, sono identificabili in due tipi: uno semplice veloce detto associativo, l’altro lento e basato su regole precise detto riflessivo.
Il primo non richiede un particolare sforzo cognitivo in quanto prevede risposte veloci e quasi istantanee, ma richiede concentrazione e prontezza nel rispondere, il secondo richiede un approfondimento cognitivo, una riflessione approfondita, una ricerca degli argomenti e la predisposizione di un ordine nel quale presentarli.
Nel processo, inteso come procedimento, il ragionamento associativo o intuitivo e quello riflessivo ricorrono, e si rincorrono sempre.
Il difensore deve essere sempre pronto a utilizzare entrambi nelle dinamiche processuali, ragionando.
Ragionare comporta lo sforzo di porre in relazione e collegare, riducendolo ad unità, quello che è differente e distante.
Il difensore deve essere convincente perché non argomenta "per autorità” ma "per persuadere”, come il PM. Il Giudice argomenta per "autorità” perché decide le questioni con ordinanza, emette il dispositivo, motiva la decisione. Il difensore lavora perché i provvedimenti del’Autorità siano a Lui favorevoli. Per questo utilizza il Logos e la Tèchne e si avvale della retorica, propaggine del Logos, intriso di Tèchne, per argomentare efficacemente.
Come prescindere, allora dal Logos e dalla Tèchne ?
5. La difesa penale del futuro.
Le idee le propone chi è curioso, chi studia, chi approfondisce.
Le idee vengono a chi ha conoscenza, esperienza e curiosità.
Ossia " abilità professionale”, padronanza delle regole di una professione e applicazione in un ambito particolare.
Nell’evoluzione del processo penale accanto all’imprescindibile ruolo della difesa (non c’è processo senza difesa, una difesa senza processo è farsa”) la tèkne ossia il saper fare che apprende esperienza dalla scienza è indispensabile, ed è linfa vitale per il logos ossia per l’estrinsecazione del pensiero nelle forme giuste, nei modi appropriati e con gli argomenti vincenti perché "credibili” e logicamente sorretti.
In molti processi la difesa penale non può prescindere dall’apporto scientifico di consulenti, dalla sperimentazione di metodi di ricerca di elementi di prova, dall’utilizzo di teorie scientifiche per fornire dati essenziali al processo.
Il difensore deve sapersi muovere in questi ambiti. Con maestria e consapevolezza.
Con maestria cioè dirigendo le fasi del processo e scegliendo gli apporti tecnici più opportuni per la difesa, e dettando le linee guida, le direttive della indagine difensiva.
Con consapevolezza, ossia cercando di comprendere il suo ruolo che non è inferiore, nel processo a quello della parte pubblica, ma deve andare ad approfondire quello che la Parte Pubblica ha tralasciato ovvero ha dimenticato, ovvero, non ha valorizzato adeguatamente, o anche per ricercare quello che è stato tralasciato ma può essere importante per la difesa.
Ecco: l’arte del saper fare applicata al processo, percorrere la strada processuale con gli strumenti necessari a suggerire e dimostrare le proprie tesi, ad apportare contributi difensivi importanti
Come prescindere, allora, da tèkne?
LOGOS E TEKNE. Da lontano arrivano le parole guida del futuro.
Con questa cultura della difesa penale, con la consapevolezza dei mezzi a disposizione della difesa e, sopratutto con la consapevolezza dei propri mezzi, si può adeguatamente affrontare un percorso processuale in difesa di qualcuno.
Queste idee si rafforzano, con l’esperienza quotidiana, con l’apprendimento, con l’approfondimento. Scrivevo a marzo del 2009 ( "Commento all’ordine del discorso” di M. Faucault) :
"L’orizzonte è quello di forgiare un avvocato penalista preparato, capace di destreggiarsi tra i codici ma in grado di essere multi disciplinare quando lo occorra. Abile nell’usare il discorso appropriato, ma convinto di poter piegare al "suo discorso” i suggerimenti della psichiatria, della psicologia giudiziaria, della psicologia clinica, della criminologia, ma anche della balistica, della medicina, e della retorica e della logica e di qualsiasi altra scienza che può fornirgli il concetto essenziale, l’assioma vincente per poter costruire una argomentazione efficace.”
Ogni discorso ha validità nel momento e nel contesto in cui viene pronunziato. Ecco perché ogni argomentazione ha il carattere di "evento”.
Come non pensare, allora, all’energia che promana da questi due concetti per irrobustire una difesa penale che ha bisogno di attingere, in continuazione dalla scienza, dall’esperto, dall’investigatore quello che è utile per portare argomenti seri e convincenti sul banco del Giudice.
E’ vero siamo svantaggiati alla partenza: la Procura ha sua disposizione la polizia giudiziaria, l’apparato delle intercettazioni telefoniche, la possibilità di chiedere ed ottenere immediatamente da uffici pubblici e privati quello di cui ha bisogno per l’indagine attraverso il meccanismo delle perquisizioni e dei sequestri, può nominare consulenti che possano avvalorare le tesi dell’accusa.
La difesa parte svantaggiata ma ha delle possibilità: la ricerca, le investigazioni difensive, la possibilità di avvalersi di propri consulenti, di "difendersi provando”, di immettere nel discorso processuale le proprie prove e di portarle all’attenzione di un giudice terzo.
Tutta questa attività si irrobustisce con la cultura della tèchne e con la cultura del logos.
Assiomi inscindibili che sostanziano in un tutt’uno l’elaborato difensivo.
6. Nuovi scenari per il difensore penale
si aprono nuovi scenari.
Scenari che non devono impaurire il penalista ma stimolarlo.
Ne citiamo due, probabilmente i più significativi.
1. La digitalizzazione del mondo e del processo penale è in corso. La prova scientifica e la prova informatica sono sempre più presenti nei processi.
Il penalista non può restare fuori da questi scenari ma diventarne protagonista.
Egli è parte del sistema e deve comprendere che è in corso una rivoluzione grafica e forse come sostiene Antoine Garapon ( cfr. il saggio "La Giustizia Digitale”) anche antropologica.
Al di là dei meccanismi, da perfezionare, per entrare e uscire a piacimento dal fascicolo digitale, e che riguardano più che altro la tecnica di formazione del fascicolo (questione in passato demandata ai cancellieri) e che prima o poi troverà la quadratura del cerchio (nel frattempo i legislatore ne rinvia l’attuazione), quello che deve preoccupare ed impegnare il difensore è:
a) il rispetto delle garanzie e dei diritti dell’accusato, e quindi il rispetto del diritto di conoscenza in tempi brevi ed agevoli del contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero;
b) Il rispetto del diritto di difesa attraverso la perpetua "consacrazione” del contraddittorio ossia dell’architrave del processo accusatorio;
c) Il diritto di partecipare al momento dell’assunzione delle prova e di poter confutare la prova dichiarativa, digitale o scientifica acquisita da altri.
Se vengono rispettati questi canoni e se il difensore "sa far rispettare questi canoni” la digital evidence diventa un dato materiale incorporato con metodo digitale. A sua disposizione.
Nel solco della prova digitale il difensore può inserirsi facendo investigazioni difensive digitali, cioè portando copie forensi di documenti informatici utili alla difesa, può fare estrapolare dati di interesse da un apparecchio cellulare, può nominare esperti per coadiuvare il suo lavoro.
Quindi è ampia la gamma di possibilità per contrastare i prodotti delle indagini dell’Accusa. Anche nel corso del procedimento cautelare. Infatti ai sensi dell’art. 391 octies c.p.p. il difensore, nel corso delle indagini preliminari, ha la facoltà di scegliere se presentare direttamente al giudice delle indagini preliminari i risultati della propria attività investigativa, comprese le consulenze tecniche, sia prima che questi adotti una decisione in contraddittorio.
Ovviamente il difensore può portare all’attenzione del primo Giudice tutte le prove informatiche di cui è in possesso. Ma per fare questo deve essere pronto a utilizzare i dati digitali in suo possesso e renderli formalmente ineccepibili.
La prova informatica sarà sempre più la prova regina dei processi. Non più la testimonianza, che si presta a numerose censure e spesso viene adoperata "ad arte” dalle persone offese, ma la prova informatica impegnerà Pubblici Ministeri, difensori e Giudici.
Infatti la digitalizzazione della nostra vita quotidiana crea dati informatici e forma tracce elettroniche che costituiscono fonti di prova inesauribili da cui, l’avvocato penalista deve trarre elementi utili per la difesa del proprio assistito.
Un penalista, nella sua poliedrica attività forense e di studio, deve affrontare con consapevolezza quello che è il presente e sarà sempre più l’avvenire del processo penale: la digitalizzazione delle forme, la introduzione sempre più massiva nei fascicolo di prove scientifiche e prove informatiche.
E non dimentichiamo la possibilità di avvalersi delle neuroscienze per poter stabilire la capacità mentale dell’imputato e la sua imputabilità.
Vi è un solco anche in tal senso degno di approfondimento.
2. La Intelligenza Artificiale. Un viaggio verso l’ignoto? No una straordinaria opportunità
Due recenti indagini statistiche sul mondo dell’avvocatura svolte a maggio ’24 da Censis e Cassa Forense, ed a novembre ’24 da Confprofessioni e presentato al Censis, ha fatto emergere un dato: solo il 52% degli avvocati ritiene che l’Intelligenza Artificiale sia un’opportunità per un lavoro professionistico migliore, sia per la ricerca giuridica, sia per il confezionamento degli atti, sia per la gestione delle attività di studio.
Molti la ritengono un rischio per la Giustizia ed addirittura predicono la fine della classe forense, in quanto tutto sarebbe affidato agli algoritmi con il requiem della Giustizia fondata su ragione e ragionevolezza a favore di quella predittiva.
Chi ha paura della novità, rimanendo ancorato a schemi comodi perché abituali ma superati non saprà mai governare il futuro.
La difesa penale non può restare indietro e sfruttare l’opportunità che gli viene concessa.
E’ la stessa questione che si propose all’epoca dello sviluppo processuale della prova scientifica. Si riteneva che la prova scientifica fosse inoppugnabile prima di arrivare al "contraddittorio sulla scienza” che affonda le sue radici profonde nel pensiero popperiano.
La Intelligenza Artificiale fornirà le informazioni ed i programmi necessari a chi sarà in grado, nel proprio ruolo di utilizzarla. In più campi di attività.
Ad esempio.
Gestione dell’attività dello studio legale
Ed allora il difensore potrà nella gestione quotidiana economizzare tempo sfruttando le potenzialità della ricerca giuridica attraverso l’IA, potrà redigere con urgenza atti avvalendosi del supporto di ricerca e di redazione degli algoritmi.
E questo per rimanere alla gestione dell’attività.
La possibilità di ricerca e conservazione della prova. Il patrimonio ineguagliabile della prova scientifica conservata nel tempo.
Ma è nel capo di ricerca della prova che il difensore potrà meglio sperimentare la novità.
Si consideri che il tempo di sfruttamento delle prove formate in maniera digitale è infinito.
I dati reperiti digitalmente, una volta cristallizzati e conservati possono essere sempre utilizzati.
Pensate al giudizio di Revisione, disciplinato dagli artt. 630 e seguenti c.p.p., è un giudizio senza tempo che può essere attivato anche a distanza di anni da una sentenza passata in cosa giudicata: ebbene avere a disposizione, sempre, i reperti probatori, per dimostrare la innocenza di un imputato ingiustamente condannato è una opportunità notevole.
Perché i testimoni è difficile reperirli, o non ci sono più e quindi vanificano queste possibilità.
Se si pensa che oggi è possibile con tecniche digitali, conservare per sempre il cadavere di una persona ai fini dell’autopsia(c.d. virtopsia) procedendo alla scansione completa del corpo inanime ed al congelamento dei liquidi, e quindi avere sempre a disposizione quei dati per svolgere una autopsia anche a distanza di anni dalla morte che ha generato un caso giudiziario, è ovvio che la difesa può avvantaggiarsene per dimostrare il proprio assioma difensivo.
Così per la prova DNA, da molti a torto ritenuta una prova che inchioda il colpevole.
Al contrario, avrà anche contribuito a risolvere a favore dell’Accusa, casi giudiziari, ma da quando vene utilizzata nei processi negli USA ha permesso di far assolvere innumerevole persone accusate ingiustamente di crimini mai commessi.
E conservare – per sempre- il DNA di una persona, attraverso la Banca dati DNA e confrontarla con dati sempre a disposizione di una persona deceduta nel delitto (con virtopsia) è un’incrocio che può essere sfruttato adeguatamente da una difesa attenta.
In conclusione si pensi a tutte le volte che un nuovo metodo scientifico, sperimentato dalla Comunità scientifica, soppianti quelli precedenti e permetta una valutazione della prova in maniera diversa rispetto al "giudicato” (ad es. per un riconoscimento facciale, per una impronta, per il reperto di una dentatura per un morso presente su di un corpo, c.d. bitemarks) e questo consenta di riaprire il "caso” a favore dell’imputato ingiustamente condannato.
In definitiva il difensore ha necessità di avere a sua disposizione molte "informazioni”, di saperle discernere da una marea di big data, e quindi di porle utilizzare.
Difficile non vedere nelle opportunità che fornisce la IA uno snellimento di questo, gravoso, lavoro per il difensore.
Il logos e la tèchne si aggiornano ma i nuovi strumenti sono come rami del tronco principale. L’argomentazione si trasforma da essenzialmente linguistica ad argomentazione per immagini, slides, filmati, ossia diventa rappresentazione dalla forza penetrante ancor maggiore per chi deve giudicare.
Il diritto, quindi, è pervaso da un nuovo logos che ragiona per prove digitali, per prove scientifiche, per scenari scientifici evolutivi, per il rimescolamento delle prove ritenute un tempo granitiche.
Il difensore penale deve pretendere le stesse possibilità che l’ordinamento riconosce al difensore pubblico.
Il "sapersi destreggiare”, con la forza della tèchne, e il "saper argomentare”, con la forza del logos, in questo nuovo areopago spesso virtuale è la sfida che attende il difensore penale. che deve come sempre "volare alto".
Dicembre 2024 Filippo Castellaneta
Articolo scritto il 22/12/2024