Eccepita dalla cassazione la illegittimita’ delle norme che parificarono le droghe leggere e le droghe pesanti e modificarono l’art. 73 del dpr 309 /1990.
La Cassazione, sezione terza penale, ha emesso la seguente ordinanza:
“ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati questione di legittimità costituzionale :
“ a) dell’art. 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e segnatamente nella parte in cui sostituendo i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a vent’anni e della multa da euro 2600 ad euro 260.000;
b)all’art. 4 –vecies-ter, comma 2 lett.a) e comma 3, lett.a) n.6, del medesimo decreto legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del DPR 309/1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i sui prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., in via principale sotto il profilo della estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all’ oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2013.
Il decreto legge n. 272 del 2005 ( poi convertito in legge n. 49/2006), di fatto eliminò il testo originario dell’art. 73 del DPR 309/90 che prevedeva un differente trattamento sanzionatorio a seconda che l’attività illecita riguardasse droghe c.d. “leggere “ o droghe c.d. “pesanti”.
Prima del dicembre 2005 i primi tre commi dell’art. 73 riguardavano le droghe pesanti ( elencate nelle tabelle I e III dell’art. 14) e sanzionavano il fatto illecito con una pena da 8 a 20 anni e con la multa da € 25.822 ad e 258.228.
Differentemente, il quarto comma dell’art. 73 riguardava le droghe leggere (ossia le sostanze catalogate nelle tabelle II e IV dell’art. 14 ) e prevedeva una sanzione della reclusione da 2 a 6 anni e della muta da € 5.164 a € 77.468.
Il ricorrente aveva eccepito un primo dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis del decreto legge n.272 /2005, sotto il profilo della mancanza, nella ipotesi in esame, del caso straordinario di necessità ed urgenza che legittimi la decretazione di urgenza.
Inoltre la difesa aveva ribadito altro profilo di illegittimità per l’arbitraria disomogeneità delle disposizioni introduttive rispetto al contenuto del decreto legge.
Infine aveva rilevato che la nuova normativa sanzionatoria eludeva il principi di proporzionalità della pena come sancito dall’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La Corte di Cassazione, con la ordinanza di remissione, ha ritenuto di valutare non manifestamente infondati i primi due motivi.
E, quindi ha ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 ha evidenziato come uno degli indici base ai quali rifarsi per verificare se in un decreto legge risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, è costituito dalla evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge.
Il Giudice remittente ha poi appurato che “ le disposizioni e le norme che qui vengono in rilievo non facevano parte del testo originario del decreto legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, ma sono state inserite nel decreto legge n. 272 per effetto di emendamenti”.
Quindi, ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di una profonda distonia di contenuto di finalità e di ratio tra “il decreto legge in generale e le norme inserite in sede di conversione”.
Inoltre ha ritenuto, in via subordinata, sussistente anche l’altra questione sollevata sotto il profilo della carenza del presupposto della necessità ed urgenza.
In conclusione la Corte remittente ha ritenuto che la introduzione delle nuove norme sanzionatorie in materia di illeciti riguardanti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti sono state inserite nel decreto con l’escamotage degli emendamenti e che tale metodologia è stata utilizza “ per far approvare un’iniziativa legislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole ordinarie del procedimento legislativo”.
Dopo sette anni dalle modifiche all’art. 73 dpr 309/90 la questione è stata posta: appare evidente che il legislatore dell’epoca in un decreto che riguardava le olimpiadi invernali inserì importanti norme che inasprivano il trattamento sanzionatorio del dpr 309/90 parificando ad esempio l’hascisc alla eroina e soprattutto, come bene ha rimarcato la Cassazione, eludendo l‘iter legislativo ed impedendo un serio dibattito parlamentare sulla opportunità di tale scelta.
Tale iter procedimentale non è quello previsto per l’applicazione di leggi ordinarie in mancanza dei requisiti della necessità ed urgenza.
Ora sarà la Consulta a sciogliere definitivamente il dubbio: in caso positivo e nei limiti che la Corte stessa indicherà, potrebbero tornare in vigore le vecchie norme. La decisione è attesa per i primi mesi del 2014.
Nella ipotesi in cui venga dichiarata la illegittimità delle norma si porranno seri problemi di applicazione della stessa ai casi già decisi e per i quali è stata riconosciuta la sanzione più grave.
Infatti ci sarebbero una serie di persone condannate in forza di una norma e di una sanzione dichiarate incostituzionali : legittimo da parte loro attivarsi per chiedere l’annullamento della sentenza di condanna.
Avvocato Filippo Castellaneta