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Guida in stato alterato: Tipologie di accertamenti e diritto di difesa. Il protocollo della Procura di Bari

Guida in stato alterato: Tipologie di accertamenti e diritto di difesa. Il protocollo della Procura di Bari

Guida in stato alterato: gradualità degli accertamenti, garanzie difensive e Protocollo Procura Bari – Asl Bari. 

GLI ARTT. 186 E 187 C.D.S. PREVEDONO DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO PER LA GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI A CUI CORRISPONDE UNA DIVERSA ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DIFENSIVE. 

1. La gradualità degli accertamenti per la guida sotto l’influenza di alcool e di sostanze stupefacenti.

L’accertamento volto a verificare se vi è stata o meno l’assunzione di alcol da parte del conducente avviene per gradi ai sensi dell’art. 186 c.d.s.e secondo le direttive impartite dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/2005:

1. Il primo tipo di accertamento viene effettuato dalle forze dell’ordine,anche nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, con un’analisi qualitativa non invasiva (anche nel caso in cui non siano manifesti sintomi tipici dell’abuso di alcol), attraverso test comportamentali o l’utilizzo di apparecchi portatili non omologati in grado di rilevare la presenza di alcol (senza quantificarne il valore): tale analisi è orientata all’individuazione di eventuali elementi sintomatici, tali da poter giustificare il successivo accertamento di cui al punto 2 (comma 3);

2. Il secondo tipo di accertamento viene compiuto nel luogo in cui il conducente è stato fermato per il controllo o a seguito dell’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando di Polizia mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata attraverso l’impiego del c.d. etilometro (apparecchio omologato)nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (comma 4):
accertamento di cui al punto 1 ha dato esito positivo;
incidente stradale: l’accertamento può essere svolto nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, considerando la dinamica del sinistro, anche in assenza di manifestazione sintomatica tipica dell’abuso di alcol, ma tale verifica non è obbligatoria. 
presenza di motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica. 

3. Il terzo tipo di accertamento viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o equiparate quando il conducente è coinvolto in un incidente stradale (indipendentemente dalle conseguenze sulle persone) ed è sottoposto a cure mediche (comma 5): la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005 prevede che «questa attività può svolgersi con l’ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull’esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell’interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico».
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione che questi ultimi dovranno tempestivamente trasmettere al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Anche l’accertamento finalizzato a verificare se vi è stata o meno l’assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa da parte del conducente avviene per gradi ai sensi dell’art. 187 c.d.s. e, anche in tal caso, secondo le modalità impartite dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/2005:

1. Il primo tipo di accertamento viene effettuato dalle forze dell’ordine direttamente e solo nel luogo in cui la persona è stata fermata per il controllo con un’analisi qualitativa non invasiva, anche attraverso l’utilizzo di apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici o attraverso test comportamentali: tale accertamento è finalizzato a fornire agli organi di polizia stradale indizi per giustificare il successivo tipo di accertamento di cui al punto 2 (comma 2);

2. Il secondo tipo di accertamento avviene attraverso il prelievo di un campione di mucosa orale da parte personale sanitario ausiliario delle forze dell’ordine nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (comma 2 bis):
accertamento di cui al punto 1ha dato esito positivo;
presenza di ragionevoli motivi per ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il terzo tipo di accertamento avviene mediante il prelievo (previo consenso) di campioni di liquidi biologici da effettuare presso le strutture sanitarie fisse o mobili o presso le strutture sanitarie pubbliche o quelle accreditate o equiparate nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (comma 3):
quando non sia possibile l’accertamento di cui al punto 2;
quando il conducente rifiuta di sottoporsi all’accertamento di cui al punto 2;
in caso di incidente stradale e di persone sottoposte a cure mediche, l’esame può essere esteso anche all’accertamento del tasso alcolemico.
Anche in tal caso, le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione che questi ultimi dovranno tempestivamente trasmettere al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento volto a verificare l’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, la condotta costituisce ai sensi degli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, c.d.s. illecito punibile con la pena dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; è, altresì, prevista l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni. Con la medesima ordinanza con cui dispone la sospensione, il prefetto sottopone il conducente all’obbligo di sottoporsi a visita medica.

2. Garanzie difensive per il sottoposto agli accertamenti. 

Come anzidetto l’accertamento è graduale e ciò determina una conseguente e necessaria  gradualità dell’ esplicazione delle  garanzie difensive.
Quanto al primo tipo di accertamento non è prevista alcuna garanzia difensiva obbligatoria ,dato che l’eventuale esito positivo non costituisce fonte di prova, ma rende solo legittimo il successivo controllo.
Nel secondo e terzo tipo di accertamento è previsto l’accompagnamento del conducente per la sua sottoposizione al controllo, ma non potendo essere coattivo e quindi non trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale, non è prevista l’attivazione di particolari garanzie difensive. Di contro, però, gli esami rientrano tra quegli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art. 354, comma 3, c.p.p., pertanto la persona sottoposta a controllo dovrà essere informata circa la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale avrà la facoltà di assistere alle operazioni, senza diritto però di essere preventivamente e formalmente avvisato (ex art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p.); in ogni caso, l’inizio delle operazioni non potrà essere subordinato all’arrivo del difensore. 

Importante: nulla vieta alla persona sottoposta di avvisare immediatamente il suo difensore di fiducia!

Qualora gli accertamenti abbiano dato esito positivo l’organo accertatore è tenuto a redigere:

a) un verbale contenente:
- elezione di domicilio;
- nomina del difensore di fiducia;
- autorizzazione a terzi per condurre il veicolo in luogo indicato.

b) un verbale che documenti:
- la descrizione dei fatti e delle ragioni che hanno giustificato lo svolgimento dell’accertamento e l’esito;
- le operazioni svolte;
- attestazione che il conducente sia stato informato della possibilità di farsi assistere dal difensore;

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 366 c.p.p. i verbali, le prove raccolte e la documentazione sanitaria rilasciata dovranno essere depositati entro 3 giorni dal compimento dell’atto presso la cancelleria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato, con annessa facoltà per quest’ultimo di esaminarli ed estrarne copia nei 5 giorni successivi. 

3. Protocollo di intesa tra Procura della Repubblica di Bari e Asl Bari in caso di reati stradali. L’esplicarsi delle garanzie difensive.

Dal punto di vista della "prassi” vi è da segnalare che recentemente la Procura della Repubblica di Bari e la Asl Bari hanno siglato un protocollo avente ad oggetto la procedura di accertamento tossicologico da effettuare su richiesta delle forze dell’ordine o dell’autorità giudiziaria nel caso di reati stradali.
Il protocollo prevede da parte della Asl la messa a disposizione per le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria dei sette presidi ospedalieri, del pronto soccorso e delle Unità Operative di Patologia Clinica per il prelievo dei campioni che verranno in seguito inviati presso l’unità di Tossicologia Clinica dell’Ospedale Perinei di Altamura che, centralizzando l’accertamento, verificherà se vi è stato o meno abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte del conducente del veicolo.
E’ ovvio sottolineare, in considerazione del narrato precedente che in tali casi la presenza del difensore della persona sottoposta agli accertamenti pur non essendo obbligatoria, e pur non essendo stata prevista nel protocollo,può divenire necessaria per assicurare il controllo delle operazioni e la verifica della regolarità formale delle stesse.
Allo stesso tempo può essere utile la presenza di un consulente tossicologico per una verifica più approfondita e completa .
Trattandosi di vera e propria fase di indagini sulla possibile esistenza di reati, e/o vertendosi in materia di incidenti stradali anche gravi con lesioni o morte delle persone, deve essere ritenuta legittima la più ampia esplicazione di tutte le garanzie difensive necessarie per assicurare il rispetto del canone del contradditorio, costituzionalmente previsto in ogni fase della formazione della prova.

Dott.ssa Rosmina Nanna ( praticante avvocato) 

Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 05/08/2021
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