Guida in stato di alterazione. Necessari accertamenti specifici.
Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: non basta l’esito positivo delle analisi mediche, per la Cassazione deve essere accertata l’effettiva alterazione psico-fisica.
"NON È SUFFICIENTE CHE L'AGENTE SI SIA POSTO ALLA GUIDA DEL VEICOLO SUBITO DOPO AVER ASSUNTO DROGHE MA È NECESSARIO CHE EGLI ABBIA GUIDATO IN STATO DI ALTERAZIONE CAUSATO DA TALE ASSUNZIONE”.
1. Il Supremo Collegio ribadisce le differenze tra stato di ebbrezza e stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
La Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 3900/2021 recentemente si è pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa avverso una sentenza della Corte d’appello di Torino che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di un automobilista ritenuto responsabile del reato ex art. 187, comma 1, c.d.s., perché accusato di essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica determinata dall’assunzione di sostanza stupefacente.
Il difensore dell’imputato evidenziava nei motivi di ricorso l’erronea applicazione dell’art. 187 c.d.s., in quanto la disposizione punirebbe sì la guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di cannabinoidi, ma farebbe riferimento all’attualità dell’assunzione accertabile solo mediante una valutazione medico-clinica e non desumibile da analisi biologiche.
La Corte nel dichiarare fondato il motivo e quindi nell’accogliere la richiesta di annullamento della sentenza di condanna ha dovuto ribadire concetti già espressi in precedenza, ed in particolare:
a) quello secondo cui per poter affermare la penale responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 187 c.d.s. "non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”;
b) quello che ribadisce le differenze intercorrenti tra il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) e quello di guida in stato di alterazione causato dell’uso di sostanze stupefacenti, dacché solo nel primo caso la quantità di sostanza assunta assume rilevanza ai fini della gradazione della sanzione, mentre nella seconda ipotesi oltre ad essere indifferente la quantità di sostanza assunta, è "necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga”.
2. Per la condanna necessario l’effettivo accertamento dell’alterazione.
La Quarta Sezione ricorda, peraltro, che il legislatore "condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno”, pertanto, prosegue "alla sintomatologia dell'alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione”.
Nel rimarcare le differenze tra le fattispecie punite ex art. 186 c.d.s. e art. 187 c.d.s., gli Ermellini sottolineano come ai fini dell’accertamento della guida sotto effetto di sostanza stupefacenti sia necessario considerare sia la sintomatologia e sia l’accertamento dell’assunzione e quindi "laddove siffatto accertamento […] dia esito positivo l'assenza di soglie implica di per sé l'integrazione del reato”.
Tutto ciò conduce, in definitiva, ad attribuire un ruolo fondamentale alla constatazione degli elementi esterni della sintomatologia "che deve determinare l'avvio del procedimento di cui all'art. 187 C.d.S, commi 2, 2 bis e segg.”, al fine di accertare se quell’alterazione sia correlata o meno all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Peraltro, le modalità di accertamento previste ai sensi dell’art. 187 c.d.s., "non implicando necessariamente l’accertamento ematico (da ritenersi - ove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l'alterazione)”, permettono di individuare l’origine dell’alterazione anche attraverso altri tipi di analisi come l’esame delle urine (indicativo della pregressa assunzione) e "di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensità dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metabolití e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni che consentano di elidere l'eventuale equivocità degli altri dati”.
I giudici della Quarta Sezione proseguono riprendendo, ancora una volta,una loro precedente pronuncia secondo cui "lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato”.
Per tali ragioni i giudici di Piazza Cavour concludono accogliendo il motivo di ricorso rilevando che la Corte di appello di Torino, nel confermare la pronuncia di primo grado, non aveva affrontato la questione relativa all’alterazione del conducente, in quanto gli operanti si erano limitati a constatare il sintomo del rossore degli occhi.
Pertanto hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata perché il fatto non costituisce reato.
3. Conclusioni.
In conclusione, la Cassazione con la pronuncia analizzata ha chiarito che per dichiarare la penale responsabilità del conducente che si pone alla guida dopo aver assunto sostanza stupefacente non è sufficiente considerare esclusivamente l’esito di specifiche analisi mediche che individuano la presenza di sostanze stupefacenti, ma è necessario fare ricorso e analizzare anche gli indici sintomatici per accertare se il soggetto si trovi effettivamente in uno status alterato derivante dall’uso della sostanza tale da determinare un calo del livello di attenzione e della velocità di reazione.
Solo nell’ipotesi in cui l’accertamento sotto i due profili dia esito positivo circa lo stato di alterazione potrà considerarsi integrato il reato previsto e punito dall’art. 187 c.d.s..
Dott.ssa Rosmina Nanna (praticante avvocato)
Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 16/02/2021