La revoca della patente di guida e il periodo di interdizione per conseguirne una nuova
LA REVOCA DELLA PATENTE COMPORTA LA PERDITA DI EFFICACIA DEL DOCUMENTO, IN ALTRI TERMINI È COME SE IL SOGGETTO NON L’AVESSE MAI CONSEGUITA.
1. La revoca della patente. Disciplina generale.
Il codice della strada prevede accanto alle sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente.
La sospensione della patente comporta l’inefficacia del documento per un periodo determinato, mentre allorquando un soggetto viene attinto da un provvedimento di revoca della patente, questo comporta la cancellazione permanente del documento di guida, cioè il titolare viene equiparato a chi non ha mai conseguito la patente.
Alcune delle ipotesi "generali” previste dal legislatore per le quali viene disposta la revoca della patente sono:
1. sopravvenuta dichiarazione della pericolosità sociale (art. 120 c.d.s.).
2. sopravvenuta mancanza dei requisiti psicofisici prescritti ovvero sopravvenuta inidoneità alla guida o quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (art. 130 c.d.s.)
3. guida con patente sospesa (art. 218, comma 6, c.d.s)
4. per motivi di condotta, ossia quando il conducente ha commesso gravi violazioni del codice della strada (ad esempio quando percorre contromano autostrade o strade extraurbane);
5. per comportamenti recidivi;
6. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
7. guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.
Qualora il conducente si pone alla guida durante il periodo di interdizione, esso è equiparato a colui che guida senza patente.
L’art. 116, comma 15, c.d.s. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.110,00 euro a 30.660,00 euro. Nel caso di recidiva nel biennio si applica la pena dell'arresto fino ad un anno.
L’ordinamento distingue la competenza ad emettere il provvedimento di revoca a seconda della ragione per la quale la patente di guida è revocata, pertanto l’art. 219, comma 1, c.d.s. dispone che competente è:
- la Motorizzazione Civile nel caso in cui il titolare abbia perso i requisiti psicofisici o nell’ipotesi di sostituzione con una patente estera;
- il prefetto del luogo qualora la revoca sia stata disposta per motivi di condotta o nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti morali.
2. La revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Di particolare interesse risulta la disciplina prevista per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nei casi di "minor gravità” il legislatore dispone quale sanzione accessoria la sospensione della patente, mentre nelle ipotesi di "maggior gravità” è prevista la più gravosa sanzione della revoca.
Le fattispecie per le quali è disposta la revoca sono:
- recidiva nel biennio nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, n.2, lett. c, c.d.s.);
- se il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l) provoca un incidente stradale (art. 186, comma 2 bis, c.d.s.);
- guida con tasso alcolemico superiore a 1,5g/l per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati o in caso di recidiva nel triennio commessa da particolari categorie di conducenti (conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati, conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) (art. 186 bis, comma 5, c.d.s.).
- nel caso in cui il conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso di recidiva nel triennio (art. 187, n.1, c.d.s.);
- se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale (art. 187, comma 1 bis, c.d.s.);
- nel caso in cui dal reato siano derivate lesioni personali stradali gravi o gravissime o in caso di omicidio stradale ovvero nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione o nel caso di commissione degli anzidetti reati da parte di un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti(art. 222 c.d.s.).
Trattandosi di condotte penalmente rilevanti, il relativo procedimento penale, qualora venisse accertato il fatto, si concluderà con una sentenza o un decreto penale di condanna che disporrà la revoca della patente come sanzione accessoria a quella principale (penale). Della sentenza o del decreto penale di condanna ne viene data comunicazione al prefetto.
L’art 219, comma 2, c.d.s. dispone che nel caso in cui la revoca costituisca sanzione accessoria, l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali è prevista la sanzione della revoca, entro i cinque giorni successivi, deve comunicare al prefetto del luogo la violazione commessa. Il prefetto, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni, emette l'ordinanza di revoca e dispone la consegna immediata della patente alla prefettura, anche attraverso l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Altresì, l’ordinanza di revoca viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Tempi di interdizione per il conseguimento di una nuova patente.
Nonostante la revoca della patente ne comporti la definitiva perdita di efficacia, l’ordinamento consente al titolare di conseguire una nuova patente dopo aver atteso il trascorrere di un determinato lasso temporale stabilito dalla legge:
- se la revoca è stata disposta per perdita temporanea dei requisiti psicofisici, l’interessato quando sarò cessato l’impedimento potrà sottoporsi a nuova visita medica per ottenere la nuova patente; in tal caso non trovano applicazione i criteri di propedeuticità;
- se la revoca è stata disposta quale sanzione amministrativa accessoria a illeciti amministrativi, il titolare potrà ottenere un nuovo documento se non dopo che siano trascorsi almeno due anni da quando è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3 bis, c.d.s.);
- se la revoca della patente è stata disposta come sanzione per la violazione degli artt. 186, 186 bis e 187, c.d.s., il titolare dovrà attendere minimo tre anni a decorrere dalla data di accertamento del fatto (art. 219, comma 3 ter, c.d.s.);
- se la revoca è stata disposta a seguito di lesioni personali stradali gravi e gravissime o di omicidio stradale, l’interdizione dalla guida va da un minimo di cinque anni ad un massimo di trenta anni.
In questi ultimi casi si applicano i criteri di propedeuticità ex art. 116 c.d.s., pertanto se il conducente era titolare di una patente C, per ritornarne titolare dovrà conseguire prima la patente B e altresì, sarà considerato a tutti gli effetti un neopatentato.
Per alcune categorie di conducenti l’ordinamento prevede che la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento(art. 219, comma 3 quater, c.d.s.).
4. Cosa si intende per "accertamento del fatto”.
Merita approfondimento quanto disposto dall’art. 219, comma 3 ter, c.d.s. in merito al dies a quo per poter conseguire la nuova patente.
Per anni si sono susseguiti orientamenti giurisprudenziali (e dottrinali) in palese divergenza, in quanto vi era chi considerava per "accertamento del fatto” quello compiuto dal giudice in sede processuale e quindi il passaggio in giudicato della pronuncia e chi riteneva che per accertamento si sarebbe dovuto intendere quello compiuto dagli organi di polizia.
Nel 2019 è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 13508 ha chiarito che "il provvedimento di revoca della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato”.
Sicchè si determina dal momento del passaggio in giudicato della sentenza ma si detrae il periodo di sospensione provvisoria de documento di guida.
5. Conclusioni.
Dall’analisi della disciplina prevista in caso di revoca della patente di guida, prestando particolare attenzione a quella disposta in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto si sostanze stupefacenti, è possibile concludere con la seguente riflessione: da un lato la previsione di una sanzione così gravosa e la concessione di una seconda possibilità al conducente incorso in errore, il più delle volte di giovane età, persegue una finalità preventiva e rieducativa e dall’altro lato pare che punendo più aspramente i recidivi e coloro che abbiano commesso gravi violazioni l’ordinamento moderno erediti la famosa locuzione latina "errare humanum, perseverare autemdiabolicum”.
In ogni caso si tratta di sanzioni severe volte è vero a prevenire guide pericolose e capaci di essere lesive per l’incolumità di terzi, ma davvero pesanti da sopportare per chi ha una attività lavorativa e necessità della necessaria abilitazione a guidare e rimanere senza patente per un tempo lungo può pregiudicare attività lavorativa e stabilità sociale.
Dott.ssa Rosmina Nanna (praticante avvocato)