PENA ACCESSORIA REVOCA PATENTE. LA CONSULTA dice NO ad automatismi sanzionatori
Reati stradali e revoca patente: Il "No” della Corte Costituzionale sull’automatismo della sanzione amministrativa accessoria
"IL GIUDICE DEVE POTER VALUTARE LE CIRCOSTANZE DEL CASO ED EVENTUALMENTE APPLICARE COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA, IN LUOGO DELLA REVOCA DELLA PATENTE, LA SOSPENSIONE DELLA STESSA”.
1. Premessa
L’introduzione ad opera della L. 23 marzo 2016, n. 41 di due nuove fattispecie di reato nel codice penale, il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), ha avuto il chiaro intento di sanzionare coloro che, attraverso gravi condotte colpose contrarie alle norme del codice della strada e del codice penale,hanno causato eventi lesivi dell’incolumità personale altrui.
Le nuove disposizioni non puniscono solo quelle condotte che possiamo definire "occasionali”, caratterizzate da negligenza, imperizia o imprudenza del conducente, in una parola: "disattente”, ma anche quelle condotte "volontarie”, ossia quelle poste in essere dal guidatore, nonostante la consapevolezza dello stesso di trovarsi in uno stato di alterazione psico-fisica, cagionando un danno altrui.
A fare da cornice alle due nuove norme incriminatrici troviamo l’art. 222 c.d.s. rubricato "Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reato” che al comma 1 prevede nella ipotesi che dalla violazione delle norme del Codice della strada derivino danni alle persone, l’applicazione, con la sentenza di condanna, sia delle sanzioni amministrative pecuniarie e sia delle sanzioni amministrative accessorie, vale a dire la sospensione o la revoca della patente.
2. Le sanzioni amministrative accessorie
Come si evince dal nomen juris le sanzioni accessorie, in termini generali, sono quelle che, aggiungendosi ad una pena principale, rafforzano l’efficacia sanzionatoria.
Queste sanzioni si concretano nella privazione di un diritto o di una capacità del trasgressore.
Il nostro ordinamento, quanto alle sanzioni accessorie, prevede che, in risposta alla commessione di un fatto illecito, la loro applicazione è automatica, vale a dire che la loro applicazione avviene di diritto.
Proprio in riferimento alla violazione delle norme in materia di circolazione stradale è l’art. 210, comma 1, c.d.s. a disporre che "quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto”.
Il Codice della strada prevede un ampio catalogo di sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientrano:
a) il fermo amministrativo (art. 214) e la confisca amministrativa (art. 213) del veicolo;
b) il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida (art. 216);
c) la sospensione della carta di circolazione (art. 217);
d) la sospensione e la revoca della patente di guida (articoli 218 e 219).
3. La sospensione e la revoca della patente di guida dopo la l. 41/2016
Tornando all’analisi dell’art. 222 c.d.s., la disposizione prosegue nei commi successivi prevedendo, in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida,una graduazione dei tempi di sospensione in proporzione al danno che ne è derivato dalla condotta: fino a due anni se ne è derivata una lesione personale colposa grave o gravissima; fino a quattro anni nel caso di omicidio colposo.
Indubbiamente più interessante per la questione di cui si discorre è il comma 2, oggetto di modifica ad opera della l. 41/2016, con la quale è stato introdotto un quarto periodo, che così dispone: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida”. In altri termini, la revoca della patente di guida è sempre prevista per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.
È evidente un’irragionevole sovrapposizione di sanzioni(sospensione e revoca della patente di guida) e soprattutto si riscontra una disparità di trattamento sanzionatorio, allorquando il legislatore prevede l’automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, senza individuare alcun tipo di graduazione tra condotte nettamente diverse in ordine alla loro gravità (a riprova della diversità che intercorre tra le condotte e del loro disvalore, basti guardare alla differenziazione delle sanzioni penali).
4. La Consulta sull’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, c.d.s.
Siffatte problematiche sono state sollevate dal giudice di merito dinanzi alla Corte Costituzionale, e quest’ultima con la sentenza 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, c.d.s. nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime, non riconducibili alle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sua sospensione.
La Consulta, sul punto, è perentoria: "l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.”
Pertanto, prosegue la Corte: "il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.”.
In ragione di ciò, "tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada”.
Lo stesso Giudice delle leggi, tornando sulla tematica in questione, con l’ordinanza 24 luglio 2019, n. 203 ha confermato l’orientamento già espresso qualche mese prima.
5. Conclusioni
In conclusione, la l. 41/2016 ha introdotto fattispecie autonome di reato, inasprendo le sanzioni per quelle condotte gravemente lesive dell’incolumità personale, ma, come si rileva dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale e dal suo orientamento ormai granitico, prevedere una diversificazione tra condotte spiccatamente distinte e dalle quali conseguono danni alla persona offesa altrettanto diverse, risulta indispensabile.
Soprattutto, giova specificare che, e la Corte stessa lo fa, è necessaria una valutazione individualizzante del giudice sulle concrete circostanze del caso specifico, perché è pur vero che cagionare la morte o la lesione grave o gravissima è un comportamento gravemente colpevole, ma non lo si può porre sullo stesso piano sanzionatorio di medesime condotte determinate da un consapevole stato di alterazione psico-fisica e pertanto non è giustificabile un automatismo sanzionatorio.
Il precipuo e perenne insegnamento, è quello secondo il quale ogni sanzione, penale o accessoria, deve essere graduata ed "individualizzata” ossia modulata al caso concreto ed alla personalità della persona.
Dott.ssa Rosmina Nanna
(Praticante avvocato)
Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 10/11/2020