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Procedibilità a querela delle lesioni dai incidente stradale.Il punto della situazione.

Procedibilità a querela delle lesioni dai incidente stradale.Il punto della situazione.

La Corte Costituzionale sulla procedibilità del delitto ex art. 590 bis, comma 1, c.p. e l’appello al legislatore

IL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME PERSEGUIBILE D’UFFICIO. L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA SOLLECITAZIONE AL LEGISLATORE PER DIPANARE LA QUESTIONE.

1. La procedibilità dei reati. Focus sulla querela. 

A seguito di una notizia di reato e dopo aver svolto le dovute indagini, qualora sussistano elementi sufficienti, il pubblico ministero è costituzionalmente obbligato ai sensi dell’art. 112 Costituzione ad esercitare l’azione penale. 
L’esercizio dell’azione penale non avviene in tutti i casi d’ufficio, in quanto in talune ipotesi l’ordinamento prevede che la perseguibilità dell’illecito sia subordinata alla manifestazione di volontà di soggetti privati, garantendo dunque preminenza alla loro presa di posizione: si tratta in questo caso delle condizioni di procedibilità e vale a dire la querela, l’istanza di procedimento,la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere. 
Per quel che concerne la querela, la disciplina relativa è contenuta negli  artt. 336 e ss. c.p.p..
La querela è un atto giuridico di natura negoziale, o meglio di una manifestazione di intenti, mediante il quale il soggetto privato rende nota la sua volontà affichè l’autore del reato venga perseguito penalmente.
In altri termini: la persona offesa dal reato chiede all’organo pubblico di esercitare l’azione penale. 
Tale dichiarazione deve essere fatta dal titolare del diritto di querela, ossia la persona offesa dal reato, entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del reato ed è ammessa la rinuncia al diritto, in modo espresso o tacito, in ogni caso irrevocabile.
La remissione della querela, ossia la revoca della querela precedentemente presentata, è la condizione per far venir meno la procedibilità del reato e determinare l’estinzione del reato, ma non produce effetti se non accettata dal querelato.


2. Il delitto ex art. 590 bis c.p.

Prima di trattare del regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’art. 590 bis c.p., è necessario fare una digressione ed un accenno alla sua introduzione, tra i delitti contro la persona, avvenuta ad opera dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. 
L’intervento riformatore ha trasformato il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime da circostanza aggravante ad effetto speciale (prevista ante riforma dall’art. 590 c.p. dedicato alle lesioni personali colpose) a figura autonoma di reato.
L’art. 590 bis, 1 comma, c.p. stabilisce che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale grave con violazione delle norme in materia stradale è punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno, mentre è punito con la pena da uno a tre anni nell’ipotesi di lesione personale gravissima. 
I commi successivi prevedono invece diverse ipotesi di condotte penalmente rilevanti, ossia le lesioni colpose stradali commesse in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o da un soggetto in violazione di specifiche norme stradali (ad esempio la guida senza patente).
Sia nelle ipotesi previste dal comma 1 e sia nelle ipotesi aggravate, il legislatore ha stabilito la procedibilità d’ufficio.


3. La Consulta sulla procedibilità del delitto ex art. 590 bis, 1 comma, c.p.

Proprio sul tema della procedibilità del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime è intervenuta nuovamente, dopo la sentenza n. 223 del 2019, la Corte Costituzionale con una nuova sentenza: la n. 248 del 25 novembre 2020.
Con le loro ordinanze i giudici a quibus, invocando il contrasto con diversi principi costituzionali, lamentano la mancata inclusione dell’art. 590 bis c.p.trai reati procedibili a querela di parte,limitatamente al 1 comma (ordinanze del GIP del Tribunale di Treviso e del Tribunale di Milano) o con riferimento a tutte le ipotesi previste dalla norma con esclusione di quella prevista dal 2 comma (fatto commesso in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti) (ordinanza del Tribunale di Pisa).
La mancata menzione da parte del d.lgs. n. 36 del 2018 dell’art. 590 bis c.p. tra i delitti perseguibili a querela ha portato il giudice rimettente a denunciare l’esistenza di un presunto eccesso di delega determinato dalla disattenzione delle linee guida da parte del legislatore delegato e dunque il contrasto con la ratio posta alla base della legge delega n. 103/2017: la scelta del legislatore delegato fu già sottoposta al vaglio della Corte nel 2019 e non ritenuta in contrasto con l’art. 76 Cost.
Quanto alla censura formulata dal Tribunale di Pisa, secondo il giudice sussisterebbe una disparità di trattamento tra la procedibilità d’ufficio prevista per tutte le ipotesi ex art. 590 bis c.p. ad esclusione di quelle previste dal comma 2 e la procedibilità a querela disposta per le lesioni gravi o gravissime commesse nell’esercizio della professione sanitaria. 
Inoltre, dato il disvalore tra le diverse condotte, risulterebbe irragionevole la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi ex art. 590 bis c.p. a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante dell’ebbrezza alcolica o dell’assunzione di sostanze stupefacenti. 
La Corte non ha potuto certamente negare il disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa che connota il delitto previsto dal 1 comma dell’art. 590 bis c.p., ma ha ricordato anche che «a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima». 
Oltremodo, la Consulta nel rammentare che la stessa può essere chiamata a sindacare le scelte sanzionatorie del legislatore solo sul piano della manifesta irragionevolezza, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati, ha affermato di non poter ritenere connotata da illegittimità costituzionale la scelta attuata con la legge n. 41 del 2016 e confermata successivamente con il d.lgs. n. 36 del 2018, in quanto la stessa «si iscriveva nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte dell’elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno sulle strade italiane».
Infine precisa che accogliendo l’intervento richiesto dal giudice rimettente, ossia la procedibilità a querela per tutti le ipotesi previste dall’art. 590 bis c.p., tranne per il 2 comma, «verrebbero però ad essere abbracciate dalla regola della procedibilità a querela anche fattispecie caratterizzate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l’incolumità altrui, rispetto alle quali il legislatore ha – non irragionevolmente – avvertito il bisogno di un’energica reazione sanzionatoria, finalizzata a rafforzare l’efficacia deterrente della norma indipendentemente dalla richiesta di punizione della persona offesa».
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale con la sentenza del 25 novembre 2020, n. 248, formulando conclusioni non differenti rispetto al 2019, ha dichiarato infondate le censure sollevate dai giudici rimettenti e ha pronunciato la non incostituzionalità della mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela di parte dell’art. 590 bis c.p.
Le parole della Consulta fungono comunque da appello al legislatore affinché intervenga per rendere la disciplina della procedibilità delle diverse ipotesi previste dall’art.590 bis c.p. certamente più omogenea, al fine di ovviare a profili di criticità già denunciati dai giudici rimettenti nelle loro ordinanze.
Sarebbe opportuna una distinzione tra reati commessi in particolari condizioni fisiche che hanno favorito l’incidente stradale ed altre ipotesi verificate nella consueta dinamica della circolazione stradale ma generate da una generica inosservanza di regole di condotta alla guida e quibndi meno gravi, sul piano dell'allarme sociale, rispetto alle prime.
Ma il legislatore di questi tempi, si sa, crede che il processo penale sia solo uno strumento in mano alle vittime del reato....

Dott.ssa Rosmina Nanna ( praticante avvocato) 

Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 13/12/2020
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