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Reati stradali: previsioni e sanzioni

Reati stradali: previsioni e sanzioni

I reati stradali: previsione e punizione tra Codice della strada e Codice penale. 

Per reati stradali si intendono gli illeciti previsti dal codice della strada e dal codice penale e puniti da detti codici con sanzione amministrativa pecuniaria, penale e amministrativa accessoria.

1. Premessa
Con la locuzione "reati da circolazione stradale” si suole intendere quella categoria di illeciti previsti e disciplinati dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Codice penale. 
Quando si parla di "illeciti” si fa riferimento a condotte poste in essere in violazione di norme giuridiche, dalle quali consegue l’applicazione di sanzioni amministrative e/o penali.

2. Le fattispecie di reato 

Le fattispecie di rilevanza penale previste nel Codice della strada sono:
- Art. 9-bis: Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare 
- Art. 9-ter: Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 
- Art. 100, comma 14: Falsificazione o alterazione di targhe o uso di siffatte targhe 
- Art. 116, comma 15: Guida autoveicoli e motoveicoli senza patente (solo nel caso di recidiva; se si tratta della prima volta rientra tra gli illeciti amministrativi) 
- Art. 186: Guida sotto l’influenza dell’alcool (alcolemia superiore a 0.8 g/l)
- Art. 186-bis: Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose 
- Art. 187: Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti 
- Art. 189: Comportamento in caso di incidente (si intende la fuga e omissione di soccorso nel caso di incidente con feriti)
Passando, invece, ai reati previsti e puniti nel Codice penale: 
- Art. 337: Resistenza a pubblico ufficiale 
- Art. 589-bis: Omicidio stradale 
- Art. 589-ter: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale 
- Art. 590-bis: Lesioni personali stradali gravi o gravissime 
- Art. 590-ter: Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali 


3. Le sanzioni

Quanto al profilo sanzionatorio, le infrazioni del Codice della strada integrano generalmente un illecito amministrativo, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che, come dispone l’art. 195, comma 1, Codice della strada: «consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma»: il limite minimo non può scendere al di sotto dei 21 euro e il limite massimo non può essere superiore a 9.296 euro. 
Tale limite massimo può essere superato solo qualora si tratti di sanzioni proporzionali o di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento biennale. 
Nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria vengono presi in considerazione molteplici elementi: a) la gravità della violazione, b) se l’agente si è adoperato per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, c) la personalità del trasgressore, d) le sue condizioni economiche.  


Sempre sul piano sanzionatorio, vi sono ipotesi in cui la violazione del Codice della strada integra gli estremi di un reato, punito pertanto con una sanzione penale.
Brevemente e per ragioni di completezza, si elencano
 le sanzioni penali previste, in via generale, nel nostro ordinamento:per i delitti: ergastolo, reclusione e multa

- per le contravvenzioni: arresto e ammenda.

Vi sono ipotesi in cui oltre alla sanzione penale viene comminata anche la sanzione amministrativa accessoria: l’art. 222, comma 1,c.d.s. stabilisce che per alcune violazioni il giudice penale con la sentenza di condanna dovrà applicare anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente. 
Gli illeciti per i quali viene applicata la sanzione accessoria sono:
a) la violazione di una norma del c.d.s. dalla quale derivi una lesione personale colposa lieve;
 b) la violazione di una norma del c.d.s. dalla quale derivi una lesione personale colposa
grave o gravissima; 

c) la violazione di una norma del c.d.s. dalla quale derivi un omicidio colposo. 
L’art. 222, comma 2, c.d.s. dopo la modifica ad opera della legge n. 41, del 23 marzo 2016 prevede che alla sentenza di condanna o alla applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, consegue automaticamente la revoca della patente di guida, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In caso di patteggiamento la sospensione della patente di guida prevista per un periodo di quattro anni (per l’omicidio colposo stradale), è diminuita fino ad un terzo. Il comma 3 dello stesso articolo, non modificato dalla riforma, dispone che il giudice, in caso di recidiva reiterata specifica, può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.


4. Le ultime "Novità legislative”.

La materia dei reati stradali nel corso degli anni e, soprattutto, di recente è stata oggetto di importanti interventi legislativi. Di seguito si riportano alcune delle novità più rilevanti, senza presunzione di completezza:
- inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e introduzione di tre livelli sanzionatori in base al quantitativo di alcol (D.l.n. 117/2007); 
- introduzione dell’aggravante ad effetto speciale dell’aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7 per la "Guida sotto l’influenza dell’alcool” e "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” (L. n. 94/2009);
- introduzione dell’art. 186-bis c.d.s., che vieta la guida sotto effetto di alcol, con un conseguente inasprimento delle sanzioni, a carico di conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati e guidatori professionali (L.n. 120/2010);
- possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità(L. n. 120/2010); 
- introduzione nel codice penale del delitto di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e il reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) (L. n. 41/2016).

5. Conclusioni
La materia in esame, come si evince dagli interventi susseguitisi, è stata presa sotto esame dal legislatore sì con particolare frequenza, ma spesso frettolosamente, in preda all’onda emergenziale dei casi di cronaca che rendevano per l’opinione pubblica sconcertante l’assenza di norme che andassero a punire alcune condotte specifiche. 

A volte il legislatore ha cercato di arginare il problema esaminando le condotte al microscopio, punendole anche aspramente, e altre volte allargando le maglie sanzionatorie, spesso depenalizzando alcuni reati (ad esempio la guida senza patente con il d.lgs. 8/2016). 
Certamente l’ultimo intervento normativo, ci si riferisce alla l. n. 41/2016, ha l’importante merito di aver introdotto nel codice penale due fattispecie criminose che sempre più soventemente giungono a manifestazione e la loro previsione e conseguente punizione, rappresenta una grande conquista in materia di diritti fondamentali, tra questi rientra il bene inalienabile per eccellenza, la vita. 

D’altra canto, però, la punizione di condotte tipiche spesso non è sufficiente a rallentare trend ormai in crescita, come quello legato agli incidenti stradali causati dall’alterazione psico-fisica dei conducenti e a incidenti determinati dall’eccesso di velocità (basta consultare i recenti dati Istat e avere cognizione delle attuali notizie di cronaca); sarà necessario, dunque, per contenere il problema e ridurre le nefaste conseguenze che abitualmente ne derivano, scavare per cercare le radici del problema e potenziare l’informazione e la sensibilizzazione non solo tra giovani o neopatentati (come spesso accade), ma anche tra quei conducenti più avvezzi alla guida. 

Questa rubrica con gli interventi che ne seguiranno intende affrontare le tante problematiche giuridiche che sottendono alla imputazione per una delle tante fattispecie previste nella categoria di "reati stradali”.

Dott.ssa Rosmina Nanna ( praticante avvocato).







Articolo scritto il 27/10/2020
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