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Sorveglianza speciale patente e lavoro

Sorveglianza speciale patente e lavoro

POSSIBILE L’ ANNULLAMENTO PREFETTIZIO DELLA REVOCA DELLA PATENTE PER GIUSTI MOTIVI 

1. Sorvegliato speciale, attività lavorativa e patente.
Il Tribunale Misure di prevenzione nell’applicare la Sorveglianza speciale prescrive al sottoposto di "darsi entro il termine di mesi due dalla notifica del provvedimento a proficuo lavoro”.
Bene, anzi ottimo.
Il sorvegliato speciale però in un caso il lavoro già lo aveva da tempo ed era quello di autotrasportatore.
Il sorvegliato ha anche l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, ma chiede di poter uscire da quel luogo "per esigenze lavorative”.
L’interessato comprova l’assunto ed il Tribunale lo autorizza a svolgere, derogando all’obbligo di dimora sebbene in località prefissate e predeterminate per favorire i costanti e necessari  controlli delle Forze dell’Ordine. 

Tutto procede per il meglio.

2. La Prefettura revoca la patente. Il Tribunale revoca l’autorizzazione al lavoro.

Ma ad un certo punto interviene il Prefetto che dispone la revoca della patente di guida nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS per anni 2 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il prefetto motiva la  revoca in quanto il sottoposto non ha fornito prova della "indispensabilità della patente di guida”. 
Il Prefetto pur avendo citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020 che ha stabilito il venir meno del carattere automatico e vincolate del provvedimento prefettizio di revoca ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.d.s., rappresenta che, a fronte della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, il sottoposto a misura non avrebbe attraverso degli scritti difensivi evidenziato la indispensabilità del possesso della patente di guida.

In realtà l’interessato afferma di non aver mai ricevuto una richiesta in tal senso da parte della Prefettura.

A quel punto il Tribunale revoca l’autorizzazione al lavoro e l’interessato si trova senza lavoro e quindi nella impossibilità di adempiere alla prescrizione imposta dal Tribunale.

3.La difesa chiede ed ottiene l’annullamento della revoca prefettizia.

A quel punto la strada più veloce per non essere licenziato e per rispettare il dictum del decreto di sorveglianza è dimostrare  che la patente è lo strumento necessario per il lavoro, e che senza patente il posto di lavoro ad un autotrasportatore non può essere mantenuto.

Detto fatto l’interessato e la sua difesa chiedono l’annullamento della revoca prefettizia.

Attraverso una memoria la difesa ha immediatamente portato all’attenzione del Prefetto innanzitutto la incolpevole mancata conoscenza da parte dell’assistito dell’avvio del procedimento di revoca e, in secondo luogo, tutti gli elementi che rendono indispensabile il possesso della patente di guida. 
L’organo amministrativo quindi si determina ad annullare il provvedimento di revoca ed restituire la patente all’interessato che, a questo punto richiede al Tribunale di riattivare quelle autorizzazioni che possono consentirgli di rispettare la prescrizione di "darsi a proficuo lavoro”.

La vicenda in esame conferma che spesso per il lavoro è necessario possedere una valida patente di guida,e che tutta quella fascia di lavoratori che svolge servizi di autotrasporti ha necessità evidente dell’abilitazione alla guida per svolgere lavori leciti.

Prevedere una maggiore flessibilità nelle autorizzazioni per i sorvegliati speciali,ed assicurare loro il mantenimento della patente di guida, necessaria sia per chi lavora con automezzi sia per chi cerca lavoro in tale settore, è indispensabile per assicurare il rispetto delle prescrizioni che impongono lo svolgimento di una attività lavorativa lecita.

Altrimenti si creerebbe un contrasto difficilmente comprensibile: si invita qualcuno a la lavorare ma gli si tolgono gli strumenti per farlo.

19 aprile 2023                                                       Avv. Rosmina Nanna 

Articolo scritto da: avv. Rosmina Nanna il 18/04/2023
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