Danno per ingiusta detenzione e custodia per reato per il quale non era ammessa la misura
Ingiusta detenzione: non può decurtarsi il periodo sofferto in custodia cautelare per un reato per il quale è intervenuta condanna ma per il quale non era ammessa la misura custodiale.
L’INDENNIZZO DOVUTO A TITOLO DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE VA RICONOSCIUTO PER L’INTERO PERIODO CAUTELARE E NON LIMITATO ALLA DIFFERENZA TRA LA DETENZIONE SOFFERTA E LA PENA COMMINATA, QUANDO IL REATO ACCERTATO CON LA CONDANNA, DIVERSAMENTE DA QUELLO CONTESTATO CON L’ORDINANZA APPLICATIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, NON CONSENTE L’APPLICAZIONE DI UNA MISURA CUSTODIALE PER DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ PREVISTE DALL’ART. 280, COMMA 2, C.P.P.
1. Il riconoscimento del diritto all'ingiusta detenzione.
L’art. 314, comma 2, c.p. riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
In particolare l’art. 280 c.p.p. al comma 2 prevede che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Partendo da tale dato normativo la Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale si è pronunciata con la sentenza n. 20010 emessa il 27.05.2020 e depositata il 06.07.2020, enunciando un importante principio di diritto in relazione al caso in cui il richiedente l’indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione sia stato condannato con sentenza definitiva per un reato che, diversamente da quello contestato con l’applicazione della custodia cautelare in carcere, non prevede l’applicazione di misura custodiale per difetto delle condizioni di cui all’art. 280 co. 2 c.p.p.
2. Il caso esaminato: assoluzione per il reato per cui era ammessa la custodia cautelare e condanna per il reato per il quale non era ammessa la custodia cautelare.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il condannato proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano, la quale aveva accolto parzialmente l’istanza di ingiusta detenzione avanzata dal richiedente, liquidandogli la sola somma di denaro relativa a 31 giorni di custodia cautelare derivanti dalla differenza tra la custodia cautelare sofferta (mesi 5 e giorni 1) e la pena a lui definitivamente inflitta per il delitto di turbativa degli incanti, così riqualificato con esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 353, comma 2 c.p. (mesi 4 di reclusione).
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p., in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente decurtato quattro mesi di reclusione, pari alla pena definitivamente inflitta per il delitto di turbativa degli incanti (esclusa l’aggravante ex art. 353, co. 2 c.p.) , senza considerare che per il reato de quo non è ammissibile l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso deducendo come il ricorrente avesse sofferto la misura cautelare custodiale in relazione al delitto aggravato di cui all’art. 353, co. 2 c.p., e come poi fosse stato definitivamente condannato per il delitto di cui all’art. 353 co. 1 c.p., il quale prevede la pena detentiva fino a due anni di reclusione.
Considerando, dunque, che per il titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva non era ammessa, all’epoca del fatto, la custodia cautelare in carcere, la Suprema Corte ha concluso che non sussistendo le condizioni di applicabilità previste dall’art. 280 co. 2 c.p.p. (delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) la custodia cautelare in carcere non poteva essere disposta.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "Va riconosciuto il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione al condannato per un delitto, diversamente qualificato rispetto a quello contestato con l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione al quale non poteva essere disposta la misura custodiale per difetto delle condizioni di applicabilità previste dall’art. 280, comma 2, cod. proc. pen.”
Dunque la Corte di Appello di Milano, pur avendo correttamente riconosciuto al richiedente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ha erroneamente decurtato dall’intero periodo di custodia cautelare sofferta la pena inflitta in sede di merito, senza considerare il fatto che il richiedente sia stato condannato per un reato che non prevede l’applicazione di custodia cautelare in carcere.
Al richiedente, pertanto, in tal caso andrà riconosciuto l’indennizzo spettante per l’intero periodo di custodia cautelare sofferto.
3. Conclusioni
La sentenza in commento supera l’equivoco cui era incappata la Corte territoriale che riteneva di applicare al caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale che in caso di successiva applicazione della sospensione condizionale della pena, negava il diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta. (Cass. sez. III n. 12394 del 14.12.2016).
Diversi invero i presupposti: mentre nel caso trattato dalla sentenza 12394/16 il ricorrente aveva ottenuto al sospensione ma era stato custodito per un titolo di reato per il quale era ammessa la custodia cautelare, nel caso della sentenza 20010/2020 il ricorrente era stato si condannato ma per un reato per il quale la custodia cautelare, giusto il disposto dell’art. 280 comma 2, non era ammessa.
Indiscutibile quindi l’affermazione che non può sottrarsi dal calcolo del danno il periodo sofferto, sebbene vi sia stata condanna, ma la condanna è intervenuta per un titolo di reato diverso da quello per il quale il ricorrente era stato sottoposto a misura.
Il principio ricalca i dettami indiscussi del nostro ordinamento: la custodia cautelare deve essere applicata con prudenza e deve costituire l’extrema ratio nell’esercizio dell’azione penale, per questo l’art. 275, tra le altre norme, prevede tutta una serie di indicazioni circa la "scelta delle misure” che deve essere scrupolosamente attuata dai Giudici e dai Tribunali del Riesame.
In mancanza della corretta applicazione di tali norme e allorchè il giudice della cognizione successivamente assolva l’imputato il sistema deve risarcire chi ha visto compressa ingiustamente la propria libertà.
La libertà è, e rimane, bene primario da tutelare prima, durante e dopo il processo penale.
Avv. Rosanna De Canio
Articolo scritto da: avv Rosanna De canio il 19/07/2020