Ergastolo ostativo incostituzionale, ma....
"L'ergastolo ostativo rappresenta un problema strutturale per l'Italia, in quanto un erto numero di domande sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte e in futuro altre potrebbero arrivarne.
Pertanto ai sensi dell'art. 46 della convenzione lo Stato dovrebbe introdurre, preferibilmente per iniziativa legislativa una riforma del regime dell'ergastolo che garantisca la possibilità di una revisione della pena, che consenta all'autorità di determinare se. durante l'esecuzione della medesima,il detenuto si è evoluto e ha progredito sulla via dell'emendamento per cui non esistono motivi legittimi per mantenerlo in detenzione, e al detenuto di sapere cosa deve fare perchè la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili"
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO sentenza del 13 giugno 2019 n. 77633. Massima redazionale.
"La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosidetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto,a chi non abbia utilmente collaborato con la Giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro".
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l'unico modo per il condannato per recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
CORTE COSTITUZIONALE Comunicato del 15 aprile 2021
Articolo scritto da: redazione il 04/05/2021